Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF- IVA-IRAP 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27248/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente in via incidentale -contro
NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 3722/29/2016, depositata il 19 aprile 2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME cartella di pagamento n. 071-2012-0093255367, emessa sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ avviso di accertamento n. TF3011102076/2011 inerente ad imposte IRPEF ed IRAP non versate per l’anno 2007 , divenuto definitivo.
Il contribuente impugnava la citata cartella di pagamento, eccependone vizi di notifica, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale, con sentenza n. 20059/06/2014, rigettava il ricorso ritenendo la cartella regolarmente notificata.
Interposto gravame da COGNOME COGNOME, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, con sentenza n. 3722/29/2016, pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata in segreteria il 19 aprile 2016, accoglieva l’appello , condannando l’Ufficio soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE) sulla base di due motivi (ricorso notificato il 1718 novembre 2016).
Anche l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23 novembre 2016).
NOME NOME resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificato come ricorso incidentale, trattandosi di ricorso proposto successivamente alla notifica del ricorso principale.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, come si è detto, è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce nullità, error in procedendo , violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che il contribuente aveva sollevato doglianze di omessa notifica non RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, ma RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella stessa. La norma applicabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa eccezione di omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento sarebbe, pertanto, l’ art. 60 del d .P.R. n. 600/1973 e non l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.
Rileva che, rispetto al dedotto vizio di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, sulla base RAGIONE_SOCIALEa norma censurata e RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sarebbe sufficiente che, nella cartella di pagamento, fosse indicato l’avviso di accertamento, essendo questo atto prodromico alla cartella stessa.
Anche il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si fonda su due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, l’ Ufficio deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per ultrapetizione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.
Secondo l’ente impositore , la RAGIONE_SOCIALE sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, in quanto si sarebbe pronunciata su un vizio di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, nonostante non fosse stato mai eccepito, avendo il contribuente formulato l’unica doglianza RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce omessa pronuncia e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), RAGIONE_SOCIALEo stesso codice.
Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica
RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Ritiene l’Ufficio che l’avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato, in quanto sarebbero state rispettate tutte le fomalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ, norma da considerarsi applicabile al caso di specie data la temporanea irreperibilità del contribuente all’indirizzo e alla residenza conosciuti.
4 . Procedendo quindi all’esame de i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
4.1. In merito al vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato.
Come si evince dal ricorso sia di RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE, nonché dal controricorso del contribuente, tra i motivi di impugnazione in primo grado, che circoscrivono quindi l’oggetto del giudizio, rientrava quello del vizio di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Lo stesso giudice di primo grado, infatti, ha dichiarato il ricorso inammissibile stante la definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, che non era sta to impugnato entro i termini di legge e che comunque era stato correttamente notificato.
Nel rispetto del principio di autosufficienza, nei ricorsi vengono riprodotti i motivi di appello proposti dal contribuente avverso la decisione di primo grado, figurando, in particolare, tra essi la doglianza di ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico esibito dal concessionario di primo grado’.
Ciò posto, la C.T.R. si è pronunciata unicamente, ritenendolo ‘preliminare ed assorbente’, sul difetto di regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata, vizio che tuttavia non era mai stato fatto valere dal contribuente.
Il giudice a quo , pertanto, è incorso in un errore di ultrapetizione in quanto si è pronunciato oltre l’oggetto del giudizio, evidentemente confondendo che il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica fosse riferito all’avviso di accertamento e non alla cartella di pagamento.
Preme in ultimo sottolineare, che, diversamente da come ritenuto dal contribuente nel proprio controricorso, l’asserito vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento non è stato rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto, al primo capoverso RAGIONE_SOCIALEa parte in diritto, si evince come il giudice stesso si stesse pronunciando sui motivi di appello, dato che ha ritenuto fondata ‘l’eccezione sulla giuridica esistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, già sollevata in primo grado’.
Sussistendo quindi l’eccepito vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la stessa va cassata e il giudizio rinviato al giudice di secondo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sull’appello del contribuente.
4.2. I restanti motivi di entrambi i ricorsi restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi precedenti.
I ricorsi devono quindi essere accolti; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.