Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20799 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3586/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 3152/2018 depositata il 29/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ULIVI veniva notificato in data 12 aprile 2012 l’avviso di accertamento n. TVF021100808/2012 relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava importi Iva dovuta su corrispettivi non dichiarati.
L’avviso di accertamento veniva definito con adesione del contribuente.
Successivamente, in data 25 aprile 2012, il contribuente presentava istanza di rimborso della somma di euro 26.000,00 oltre interessi. L’Ufficio rigettava l’istanza mediante silenzio rifiuto e in data 6 giugno 2014 emetteva formale provvedimento con cui negava il rimborso evidenziando che il contribuente aveva omesso di annotare le fatture contestate nel registro tenuto ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 633/1972.
Il contribuente impugnava il diniego al rimborso dinanzi alla CTP di Bari che, con sentenza n. 1568/03/2015 pronunciata in data 11/05/2015 dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art. 21 D.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR della Puglia che, con sentenza n. 3152/2018 pronunciata in data 10/07/2017 e depositata in data 29/10/2018, accoglieva l’appello e compensava le spese.
L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per aver la CTR reso una pronuncia affetta da vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di specie rilevasse il termine biennale della domanda di restituzione di cui alla norma in rubrica che, in realtà, non concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.
La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato, id est della cartella di pagamento. La CTR, anziché soffermarsi su tale profilo di inammissibilità, ne ha ufficiosamente scandagliato un altro -eccentrico rispetto alle originarie censure -ossia la proposizione dell’istanza di rimborso entro il perimetro biennale.
Vi è, dunque, un evidente vizio di extrapetizione, che inficia la sentenza d’appello. Ed invero ‘ Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ‘ (Cass. n. 644 del 2025; Cass. n. 8048 del 2019).
In conclusione, va accolto il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.