Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5624/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 5458/2022 depositata il 18 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5458/2022 depositata il 18 luglio 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello di NOME COGNOME, ha accolto il ricorso da quest’ultima proposto avverso le ingiunzioni fiscali nn. 0172444/2019, NUMERO_DOCUMENTO/2019,
0172436/2019, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Capaccio (SA), per il pagamento di € 71.632,48, a titolo di ICI, IMU e TARSU dal 2006 al 2014.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, di cui la COGNOME ha chiesto il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, sollevata dalla controricorrente sul presupposto che, dal 31/12/2018, la società non sia più titolare del potere di accertamento e riscossione per conto del Comune di Capaccio (SA).
1.1. Vero che, alla data del ricorso, era cessata la convenzione in forza della quale il Comune di Capaccio aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
1.2. La circostanza è, tuttavia, irrilevante, perché le ingiunzioni di pagamento impugnate da NOME COGNOME -riguardanti il debito tributario del suo dante causa, NOME COGNOME, in relazione a TARSU, IMU ed ICI dal 2006 al 2014 – sono state precedentemente emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Capaccio, alla quale spetta, quindi, la legittimazione ad impugnare la sentenza che ha annullato tali atti (v. Cass. 21987/2025; Cass. 21813/2019, che cita Cass. n. 12773/2018, n. 11514/2018, n. 25305/2017).
Ciò posto, col primo motivo di ricorso, si denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento n. 0172433/2019, n. 0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, rilevando d’ufficio, in assenza di domanda da parte della ricorrente, vizi di notifica delle
ingiunzioni sottostanti quelle impugnate, dirette al contribuente poi deceduto (NOME COGNOME) (rispettivamente, n. 58289, n. 329329/2016, n. 28036/2018, n. 410105/2018 e n. 28035/2018), e specificamente che gli avvisi di ricevimento delle ingiunzioni n. 58289, n. 329329 e n. 28036 erano privi del numero identificativo dell’atto impugnato, mentre la notifica delle ingiunzioni n. 410105 e n.28035, sempre indirizzate al de cuius , era nulla per violazione dell’art. 140 c.p.c.
Il motivo va accolto.
2.1. La controricorrente non solo non contesta, ma ammette esplicitamente che le uniche contestazioni da lei sollevate a seguito della produzione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della documentazione relativa alle notifiche eseguite nei confronti del COGNOME, avessero riguardato: la mancanza della firma del ricevente sull’ingiunzione n. 290733; la non riconducibilità al COGNOME della firma sulla relata di notifica dell’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO; l’intestazione agli eredi del COGNOME delle ingiunzioni n. 183042, n. 7487 (nella quale sarebbe mancata anche la sottoscrizione del ricevente), n. 329329, n. 28036 e n. 410105, notificate al COGNOME (cfr. pg. 3 del controricorso: ‘ La contribuente, in vista della udienza di discussione, con propria memoria rilevava, altresì, che il sig. NOME COGNOME era deceduto il 3/3/2019 sicché le notifiche compiute anteriormente a questa data ai soggetti ritenuti tout court eredi erano nulle in quanto effettuate nei confronti di chi erede non era; che, in ordine ad alcune notifiche, era presente la sola sottoscrizione del notificatore l’atto e non del destinatario della notifica; che, ancora, in ordine alla ingiunzione 58289 risultante come notificata al sig. NOME COGNOME veniva disconosciuta la sottoscrizione mentre in ordine alle ingiunzioni numeri 183042, 7487, 329329, 28036 e 410105 si rilevava che esse, benché emesse nei confronti degli eredi, venivano di poi notificate al sig. NOME COGNOME‘).
2.2. Circostanza che, peraltro, risulta dalla ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, del contenuto della memoria difensiva del 7/10/2020 depositata dalla COGNOME (cfr. sentenza di I grado).
2.3. E’, pertanto, evidente la sussistenza del censurato vizio ex art. 112 c.p.c., avendo la CTR Campania annullato le ingiunzioni di pagamento n. 0172433/2019, n. 0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. 0172444/2019, sul presupposto della sussistenza di vizi di notifica delle ingiunzioni sottostanti quelle impugnate -e dirette al de cuius -(rispettivamente, n. 58289, n. 329329/2016, n. 28036/2018, n. 410105/2018 e n. 28035/2018) che la ricorrente non aveva dedotto, quindi in mancanza di una domanda in tal senso da parte della COGNOME.
2.4. Ciò in applicazione di un principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di ” deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione ” (Cass. 14455/2025; 23856/2024).
Altrimenti opinando, si legittimerebbe un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l’onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte (Cass. 8398/2013).
Col secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att., c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.
3.1. Il motivo è in parte assorbito, con riguardo alla statuizione di annullamento relativa alle ingiunzioni n. 0172433/2019, n.
0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. 0172444/2019, da cassarsi alla luce del precedente motivo.
3.2. La censura va, invece, accolta con riguardo alle altre ingiunzioni: la n. 5289, perché la sentenza fa riferimento ad un atto inesistente, mai indicato dalla RAGIONE_SOCIALE né tanto meno risultante dai documenti prodotti; la n. 0172438/2019 (preceduta dall’ingiunzione n. 7487/2016) e la n. 0172436/2019 (preceduta dall’ingiunzione n. 183042/2014), per aver la CTR omesso di esporre le ragioni dell’annullamento per intervenuta prescrizione, non avendo indicato l’epoca di notifica degli atti interruttivi ed il periodo intercorso rispetto agli atti impugnati; la n. 0172435/2019, che la CTR ha giustificato col vizio di notifica dell’ingiunzione presupposta (la n. 290733), ma senza la minima motivazione in ordine alla dedotta sanatoria del vizio di notifica in conseguenza dell’impugnazione dell’ingiunzione medesima.
Col terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento impugnate nonostante la notifica della intimazione di pagamento n. 135792/2019, che avrebbe consentito alla COGNOME di impugnare gli atti successivi (ingiunzioni opposte) soltanto per vizi propri.
4.1. La censura è assorbita per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente COGNOME