Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
Oggetto : IRPEF ed IRAP 2010 – Maggiori ricavi – Avviso di accertamento – Sottoscrittore – Qualifica dirigenziale – Assenza di delega – Vizio di ultrapetizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31215/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 2940/11/2018, depositata in data 26 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente , esercente l’attività di promotore finanziario, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano
l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate aveva accertato maggior reddito di impresa (Euro 87.282,00 a fronte di Euro 30.450,00) per l’anno 2010, con applicazione di maggiori IRPEF ed IRAP, deducendone la nullità per: a) mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; b) sottoscrizione da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale; c) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo sub a), assorbiti gli altri.
L ‘Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della CTP: dopo aver accolto la censura dell’Ufficio relativa alla non obbligatorietà del contraddittorio preventivo nella specie, i giudici di appello accoglievano il ricorso originario del contribuente, respingendo l’avverso gravame, per violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/19 73, ovvero per il difetto di delega in capo al soggetto sottoscrittore dell’atto.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre 2025.
Considerato che:
Con l ‘unico motivo di ricorso l’ADE deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360, comma 1° n. 4) c.p.c.» per avere la CTR pronunciato ultra petita . Il contribuente, infatti, aveva eccepito nel ricorso introduttivo la nullità dell’avviso di accertamento per la mancanza della qualifica dirigenziale sia in capo al Direttore Provinciale (delegante) sia in capo al sottoscrittore (NOME), richiamando diffusamente la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; nessuna censura veniva, di contro, mossa alla validità della delega conferita al sottoscrittore. La CTR,
travisando il contenuto di detta eccezione, accoglieva il ricorso per difetto di delega del soggetto firmatario dell’atto.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. È noto che «il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori» (Cass. 10/01/2025, n. 644).
1.3. Nella specie, il contribuente aveva, nel ricorso introduttivo, dedotto la nullità dell’avviso di accertamento – sotto il profilo della sua sottoscrizione – unicamente eccependo il difetto di qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore e solo ad esso. A pag. 3 del ricorso in primo grado (allegato n. 2 al ricorso per cassazione, atto visionabile da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo ; cfr. Cass. 12/03/2018, n. 5971) si legge espressamente: ‘…il soggetto firmatario dell’atto ris ulta essere il capo team NOME COGNOME, su delega del direttore Prov.le ad Interim NOME COGNOME (…) e, poiche’ dall’ attento esame dell’elenco dei dirigenti rilevabile dal sito stesso dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, tale nominativo NON risulta compresa, ne ‘ consegue l’insussistenza in capo al ‘ team leader’ del potere di sottoscrivere l’atto’ . Nessuna questione specifica era, di contro, svolta in punto di difetto di delega del sottoscrittore, difetto sulla base del quale è stato ritenuto dalla CTR fondato il ricorso. Anzi la delega era espressamente menzionata nello stesso ricorso, senza essere censurata.
Irrilevanti ai fini della perimetrazione del petitum sono, invece, le difese svolte dall’ADE in primo grado (vertenti anche sulla legittimità dell’avviso impugnato sotto il profilo della delega di firma).
In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME