Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto: riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8352/2018 R.G. proposto da
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Canicattì (AG), con l’AVV_NOTAIO COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE)
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, Palermo, n. 2828/12/2017, pronunciata il 12 giugno 2017 e depositata il 25 luglio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente impugnava un atto di intimazione di pagamento e la sua cartella presupposta emessi dalla società RAGIONE_SOCIALE ai fini IVA e IRES per gli anni 2002/2023, ivi svolgendo diciotto censure sotto plurimi profili quali il difetto di notifica, sottoscrizione e motivazione.
Dopo la costituzione dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE, la CTP rigettava il ricorso. Investita del giudizio di riforma, la CTR confermava la sentenza di primo grado, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di appello.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente, che si affida a undici motivi di ricorso. Rimane intimata la società RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO
Occorre preliminarmente dare atto della rinuncia al mandato dell’AVV_NOTAIO, patrono della parte ricorrente, fermi gli effetti dell’art. 85 c.p.c., non essendo subentrato altro difensore.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. 112/1999 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.. In sostanza censura la sentenza per aver la CTR illegittimamente ritenuto tardiva, perché formulata solo nel giudizio di appello anziché nell’originario ricorso, la domanda relativa all’obbligo, per l’agente della riscossione, di chiamare in causa l’ente i mpositore con l’effetto di far venire di ritenere provati tutti i vizi svolti in relazione alla presupposta cartella di pagamento. Afferma
invero che tale domanda poteva essere formulata solo dopo la costituzione tempestiva del concessionario.
Il motivo è inammissibil e per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia infondato benché occorra procedere alla correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c.
2.1 Va invero ricordato che «In applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983;
Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227). Ne consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione non inficia la regola rità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata.» (Cfr. Cass., V, n. 33135/2023).
Con il secondo motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. In sintesi, critica la sentenza per non essersi la CTR pronunciata sul merito del motivo di appello svolto ed avente ad oggetto l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo, essendosi di contro limitata a pronunciarne l’inammissibilità per generalità, ossia senza spe cificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di censurabilità della decisione di primo grado.
Il motivo è infondato giacché «non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (Cfr. Cass., V, n. 7662/2020). Nella fattispecie in esame la CTR ha disatteso il motivo di appello in punto di rito, dichiarandolo inammissibile, sicché nessun ulteriore obbligo di scrutinio nel merito le competeva.
Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e art. 156 c.p.c.., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Premette la ricorrente di aver contestato l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento per non essere stata la sua materiale
spedizione curata da RAGIONE_SOCIALE, bensì da RAGIONE_SOCIALE, la quale non avrebbe fornito prova della relativa licenza. Critica poi la decisione della sentenza, nella parte in cui aveva tacciato di inconferenza la censura per aver quest’u ltima ad oggetto un vizio di notifica, come tale insuscettibile di inficiare la validità del titolo, ma solo la sua efficacia.
Il motivo è infondato alla luce della specifica contestazione di inesistenza del titolo esecutivo e dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, giusta sentenza n. 299/2020. Con la suddetta pronuncia è stato invero pronunciato il principio di diritto per cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
Con la quarta doglianza la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, e 148 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di disc ussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. In sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR accertato l’inesistenza giuridica della notifica della cartella, tenuto conto che la relata prodotta dal concessionario era diversa da quella versata in atti dal contribuente per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità e della qualifica del soggetto notificatore. Soggiunge che, vertendosi in ipotesi di inesistenza giuridica, non sarebbe contemplabile la sanatoria della notificazione.
Con la quinta censura la contribuente critica la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 148, 156 e 60 c.p.c. e artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, e 148 c.p.c. nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. In particolare, lamenta che la CTR avrebbe rigettato il motivo anziché dichiarare la giuridica inesistenza della notificazione della cartella impugnata stante l’omessa indicazione della data di notifica.
I due motivi sono inammissibili sia per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia alla luce del principio consolidato della giurisprudenza di questa corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)» (cfr. Cass., V, n. 21112/2022).
9.1 Nel merito, entrambi i motivi sono infondati giacché «i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto
amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell’atto impositivo non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale -essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria – e quindi all’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 cod. proc. civ. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza e previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere impositivo)» (Cfr Cass., V, n. 33175/2023). Sennonché, nella fattispecie in esame, il tardivo esercizio dell’impugnazione da parte della contribuente esula dal thema decidendum , non essendo stato rilevato d’ufficio d al giudice tributario, con l’effetto che eventuali irregolarità (sia sotto il profilo dell’inesistenza che sotto il profilo della nullità) della notifica non inficiano la validità formale e sostanziale della cartella di pagamento.
9.2 E ciò senza dimenticare che il concetto di “notifica inesistente” è da riservare ad ipotesi eccezionali come l’ipotesi contemplata nel caso a mano: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo
nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass., V, n. 11481/2018).
Con la sesta doglianza la contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 26, co. 5, d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. nonché art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per aver il giudice di secondo grado omesso di pronunciarsi sull’eccezio ne proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’impossibilità di ricondurre l’estratto di ruolo alla cartella di pagamento, della quale esso non costituiva copia fotostatica, trattandosi di una mera ricostruzione di dati desunti da archivi informativi.
Con il settimo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 d.P.R. n. 445/2000, 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per essere stato o messo dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE copie prodotte.
I due motivi, connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente e vanno entrambi disattesi.
12.1 Occorre premette che la parte contribuente li ha formulati sotto il profilo dell’omessa pronuncia ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., laddove risulta de plano dalla lettura della sentenza che la CTR li abbia entrambi espressamente rigettati (cfr. Cass., V, n. 7662/2020).
12.2 In ogni caso, va qui ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, numero 2),
c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» (v. Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia» (cfr. Cass., V, n. 24323/2018 e n. 15737/2023). Elementi che la ricorrente non ha indagato.
13. Con l’ottava doglianza la società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c., rinnovando la medesima censura già svolta, ma sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non essendosi la CTR avveduta dell’inidoneità probatoria dei documenti prodotti dal concessionario.
14. Con il nono motivo di ricorso la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992, 2712 e 2719 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. per non aver il giudice di secondo grado tenuto conto del disconoscimento operato avverso la cartella di pagamento e la documentazione prodotta dal concessionario e della conseguente mancata adozione dell’ordine di
esibizione dell’originale della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica.
15. L’ottavo e il nono motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili giacché incorrono nel limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado. Segnatamente, in caso di una doppia decisione ‘conforme’ sugli stessi fatti da parte RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito, va ricordato che, sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, la ricorrente non ha allegato prima e dimostrato poi -come era suo onere – che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass. 22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724).
15.1 E tanto in disparte la loro formulazione promiscua, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione RAGIONE_SOCIALE censure denunciando violazioni di legge o vizio di omesso esame di un fatto senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (cfr. Cass., V, n. 28134/2023).
16. Il decimo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. In sostanza censura il difetto di motivazione in relazione
al tasso di interessi applicati, che non sarebbe stato indicato, in difformità da quanto motivato dalla CTR che invece ne affermava esplicitamente la presenza specificando che ‘ la misura degli interessi risulta separatamente indicata e quindi il tasso applicato, in cui si risolve la motivazione sul punto al fine di eventuali difese e contestazioni, è determinabile sulla base di un semplice calcolo matematico’.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza giacché parte ricorrente non trascrive la cartella esattoriale, né la riporta, nemmeno per estratto, in seno al ricorso in violazione del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso per cassazione; ciò impedisce alla Corte di verificare l’eff ettivo contenuto dell’atto di gravame e di decidere in ordine alle domande formulate.
Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per aver il giudice di seconde cure omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta dall a contribuente con riguardo alla nullità della notifica della cartella di pagamento per omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità e della qualifica del soggetto notificatore.
Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.
19. In materia va ribadito il principio per cui «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa atta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis Cass. n. 24155 del 13/10/2017). Non basta pertanto la
mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 29/01/2021). È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (così Cass. n. 7662 del 02/04/2020).» (cfr. Cass., V, n. 33336/2023).
19.1 Nella fattispecie in esame la CTR ha respinto il ricorso nel merito, così dimostrando di non aderire alle tesi della ricorrente, soprattutto laddove ha ribadito il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui la notifica della cartella non è condizione di esistenza bensì di efficacia del titolo esecutivo, ogni diversa censura dovendo pertanto essere considerata assorbita.
20. Ma il motivo è infondato anche in relazione alla specifica contestazione di inesistenza del titolo esecutivo e ciò a seguito dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, giusta sentenza n. 299/2020. Con la suddetta pronuncia è stato invero pronunciato il principio di diritto per cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra
l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il quarto, il quinto, l’ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati gli altri, con conseguente rigetto del ricorso.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023