Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24232 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 465/2021 R.G. proposto da:
NOME e NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. della SICILIA n. 2829/2020 depositata il 07/05/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza n. 2829/6/2020, depositata il 7.5.2020, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania in relazione all’atto di vendita registrato in data 8 ottobre 2008 in forza del quale le predette avevano trasferito alla società RAGIONE_SOCIALE la quota di loro proprietà, pari ai 10080/336000 indivisi, del terreno iscritto nel catasto del comune di Catania al foglio 8, p.lla 767, ed esteso mq. 2.720, rettifica operata sulla base di un valore complessivo accertato per il 100% pari ad € 3.137.000,00;
avverso detta sentenza le contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’ufficio .
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo le ricorrenti lamentano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. relativo all’eccepito giudicato esterno. Deducono che i giudici non avevano tenuto in alcuna considerazione quanto argomentato e documentato da parte appellante con memoria difensiva ritualmente depositata agli atti del giudizio di appello relativamente al giudicato, favorevole ai contribuenti, formatosi nelle varie controversie instaurate sulla valutazione dello stesso terreno, trasferito dagli altri comproprietari con unico atto successivo solo di qualche giorno rispetto a quello in questione e, quindi, nell’ambito della stessa operazione economica;
con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e cod. proc. civ., violazione dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986 per avere la C.T.R. ritenuto l’atto impositivo adeguatamente motivato in relazione alla valutazione UTE senza in alcun modo considerare che la perizia giurata di parte redatta ai sensi dell’art. 2, comma 2 D.L. 24.12.2002, convertito in L. 21.2.2003 n. 27 e successive proroghe e modificazioni, avrebbe dovuto costituire un parametro imprescindibile per la valutazione in questione ed in ogni caso non considerando che i parametri adottati dall’ufficio ai fini della stima erano erronei;
il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate;
per quanto concerne il primo motivo va rilevato che, in disparte la considerazione che non vi è in atti l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza richiamata (laddove, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Corte, il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l’autorità fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all’intervenut o relativo passaggio in giudicato, v. ex plurimis Cass., 2 marzo 2022, n. 6868), l’omessa valutazione riguarderebbe, in ogni caso, un fatto non decisivo in quanto nella fattispecie in esame non viene in considerazione né un giudicato tra le stesse parti (vincolante ex art. 2909 cod. civ.), né un giudicato che si sia formato in favore del condebitore solidale (art. 1306 cod. civ.) riguardando la sentenza invocata altre parti e diverso atto impositivo;
anche il secondo motivo è da ritenere inammissibile;
5.1. le ricorrenti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assumendo che i giudici di appello non avevano
tenuto conto della perizia giurata di parte formata contestualmente all’atto impositivo nonché RAGIONE_SOCIALE specifiche censure circa l’ erroneità della metodologia usata nella perizia di stima dell’Ufficio;
5.2. tuttavia giova replicare che le contribuenti, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello. Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o RAGIONE_SOCIALE circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione. Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non
essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo, peraltro, tale vizio riqualificarsi ai sensi dell’art.360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. trattandosi di c.d. doppia conforme;
sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, respinto;
6.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, nella somma di 3.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data