Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24627/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 864/2017 depositata il 13/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE opera nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali in agro di Sciacca ed era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2008 con ripresa a tassazione per avere indebitamente dedotto costi pari ad €. 250.000,00 relativi ad operazioni ritenute inesistenti.
Il collegio di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente, così come il collegio d’appello, che ha analiticamente esaminato le doglianze della parte privata, rigettandole puntualmente, salvo rivedere la determinazione dell’Iva, con indic azione dell’ammontare da versare all’erario.
Ritenendo la quantificazione dell’Iva dovuta frutto di errore di valutazione, e non di errore materiale, l’Ufficio ricorre per Cassazione affidandosi ad unico motivo di doglianza, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’articolo 360 primo comma numeri 4 e 5 cod. proc. civ., censurando la nullità della sentenza per inidoneità assoluta o illogicità della motivazione in parametro all’articolo 111 della Carta repubblicana e dell’articolo 132 del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 118 delle relative disposizioni attuative.
Nello specifico, si censura la gravata sentenza poiché, da un lato, riconosce completamente la fondatezza dell’avviso di accertamento e, quindi, legittima il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette del costo indebitamente dedotto pari a €. 250.000,00 e dell’afferente Iva indebitamente detratta pari a €. 50.000,00; tuttavia erroneamente ritiene che l’imposta Iva dovuta sia pari solo ad €. 5.472,00.
Il motivo è ammissibile e fondato.
1.1. In tema di liquidazione di somme all’esito di operazioni di valutazione, questa Corte ha già affermato non trattarsi di mero errore di calcolo, emendabile con la procedura semplificata della correzione di errore materiale. All’opposto, si tratta di vizio di motivazione, laddove si interrompe il nesso logico fra argomentazione e dispositivo. Ed infatti, l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è
deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno) (così Cass. III, n. 795/2013).
Altresì, si è affermato che l’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (cfr. Cass. V, n. 2399/2018).
Il motivo è quindi fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché riediti motivazione e dispositivo in conformità ai principi sopra enunciati, tenendo in considerazione gli anni di imposta accertati, nonché le partite debitorie e creditorie nei riporti annuali, al fine di argomentare coerentemente le somme dovute. Ed infatti, la natura impugnatoria accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015;
Cass.VI -5, n. 11223/2016; n. 15769/2017). Pertanto, il giudice tributario, nell’ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare “in toto” l’atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal “petitum” delle parti l’entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l’ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del “quantum” della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021).
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/10/2024.