Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16478 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
Oggetto: Art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 917/1986 – Vizio di infrapetizione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13651/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, in virtù di procure speciali in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
-controricorrenti-ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4406/09/2019, depositata l’11 novembre 2019 .
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, ed il rigetto del ricorso incidentale.
Udito per l’Agenzia delle entrate gli Avvocati dello Stato NOME COGNOME ed NOME COGNOME e per le ricorrenti incidentali l’ Avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, i cui esiti confluivano nel PVC redatto il 30 settembre 2013, l ‘Agenzia delle entrate notificava:
-alle società contribuenti l’avviso di accertamento n. TMB0E6Q00913/2014, relativo ad IRES per l’anno di imposta 2008;
-alla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, PCS) l’avviso di accertamento n. TMB0E6Q00919/2016, relativo ad IRAP per l’anno di imposta 2008.
Con i detti avvisi venivano ripresi a tassazione costi per oltre 6 milioni di euro, sostenuti dalla PCS (società consolidata) per operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’articolo 110, commi 10 e 11 , t.u.i.r..
Le società impugnavano gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano; pendente iudicio le parti raggiungevano due accordi conciliativi, all’esito dei quali il giudizio proseguiva limitatamente alle operazioni intercorse con i fornitori RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) per quasi 3 milioni di euro, e RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) per oltre un milione di euro.
La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere in relazione ai rilievi per cui era
intervenuta la conciliazione. Condannava, infine, l’Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00.
L ‘Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, le società resistevano e spiegavano appello incidentale condizionato.
La CTR accoglieva l’impugnazione principale limitatamente al profilo riguardante le spese, che compensava integralmente tra le parti. Nel merito, dopo aver riportato il quadro normativo di riferimento, riteneva che la RAGIONE_SOCIALE avesse dato la dimostrazione del pagamento delle imposte cantonali e municipali, ciò che comportava, in applicazione dell’art. 3, comma 1, D.M. Fin. 31/01/2002, l’esclusione della stessa dai soggetti black list di cui al comma 10 dell’art. 110 t.u.i.r.. Affermava, poi, che la RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato anche l’esistenz a delle cd. circostanze esimenti di cui al comma 11 della citata norma.
L ‘Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le contribuenti resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato a due motivi .
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e rigettarsi il ricorso incidentale.
Le contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
All’udienza pubblica del 23/05/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; gli avvocati dello Stato hanno chiesto accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale ; l’avvocato de lle contribuenti ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l ‘Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 112 c.p.c. per infrapetizione » per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla legittimità del recupero a tassazione del costo per la prestazione resa dal fornitore RAGIONE_SOCIALE. Il giudice del gravame avrebbe, infatti, esaminato solo la posizione dell’altro fornit ore, Sonepar.
Il motivo è fondato.
1.1. Dall’esame dell’appello proposto dall’Ufficio (riportato per stralci nel ricorso per cassazione) emerge chiaramente che era stata eccepita la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del t.u.i.r. in relazione ad ambedue i fornitori, ossia RAGIONE_SOCIALE
La CTR, dopo aver ritenuto ‘corretta la statuizione dei primi giudici’, ha ritenuto non violata la norma citata facendo esclusivo riferimento alle operazioni intercorse con la RAGIONE_SOCIALE, pretermettendo qualsiasi decisione in relazione alla Ocean.
La CTR giunge, persino, ad affermare (pagina 8) che la RAGIONE_SOCIALE è l’unico fornitore non oggetto di conciliazione.
1.2. E’ evidente, quindi, il vizio di omessa pronuncia in cui è incorso il giudice del gravame, non potendo ritenersi che lo specifico motivo di gravame proposto dall’Ufficio sia stato rigettato con le affermazioni, rese dalla CTR nell’ incipit della motivazione (circa la correttezza della decisione di primo grado), o addirittura che sia stato rigettato implicitamente (stante la diversità dei soggetti fornitori).
Il motivo va, quindi, accolto.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale esime la Corte dall’analisi del secondo motivo (con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, e dell’art. 2697 cod. civ.) , proposto in via subordinata.
Il ricorso incidentale condizionato, ammissibile in astratto a seguito dell’accoglimento di quello principale, è inammissibile in
concreto, poiché attinge una decisione non resa dalla CTR, nemmeno in forma di rigetto implicito.
3.1. Con il primo motivo le contribuenti lamentano, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’«illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, commi 1 e 3 D.p.R. 600/1973, 331 c.p.p., 4 D.lgs. 74/2000, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.» per avere la CTR implicitamente rigettato l’eccezione (riproposta in secondo grado con appello incidentale) di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento.
3.2. Con il secondo motivo le contribuenti lamentano, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’«illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, d.P.R. 600/1973» per avere la CTR implicitam ente rigettato l’eccezione (riproposta in secondo grado con appello incidentale) di illegittima reiterazione dell’istruttoria già espletata con esito negativo da parte dell’A.F..
3.3. L’inammissibilità dei due motivi discende dalla circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dalle contribuenti, non vi è stata alcuna pronuncia (nemmeno implicita) sui motivi di appello incidentale condizionato; invero, il rigetto, nel merito, dell’appello principale dell’Ufficio (salvo che per il capo relativo alle spese) ha comportato giocoforza l’assorbimento dell’appello incidentale (non a caso proposto come ‘condizionato’); infatti, nessuna statuizione sui detti motivi è espressa dalla CTR nella sentenza gravata, né può ritenersi implicita nella detta decisione; le dette questioni, infatti, avrebbero potuto trovare ingresso nel grado di appello (e, quindi, decise, se del caso implicitamente) solo nel caso in cui fosse stato accolto l’appello principale .
3.4. Quanto detto comporta che solo nell’ipotesi in cui, in sede di rinvio, la CTR dovesse accogliere l’appello principale dell’Ufficio in relazione alla posizione dell’Ocean, dovrà poi esaminare i motivi dell’appello incidentale condizionato (limitatamente alla posizione dell’Ocean), poiché solo in tale ipotesi risorgerebbe l’interesse delle
contribuenti ad una pronuncia sui detti motivi. Di contro il giudicato favorevole alle contribuenti sui capi non impugnati in questa sede dall’Ufficio (ovvero quelli relativi alla posizione della Sonepar) esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia, in sede di rinvio.
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, ed a regolare le spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.