Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33471 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33471 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26008/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , nonché RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore in carica , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio eletto presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
Oggetto: Cartella di pagamento
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 217/28/2019, depositata il 29 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per il RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE , che ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE), in esito al pvc RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE per la somma di € 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva diritti per Stazione RAGIONE_SOCIALE combustibili), evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in c onsumo dal deposito doganale privato ‘Romanelli’ intestato alla suddetta RAGIONE_SOCIALE.
In relazione a detta ripresa, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e, in data 13 gennaio 2010, notificava cartella di pagamento per il complessivo importo di € 31 .441.187,95.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto di riscossione la cui efficacia esecutiva veniva sospesa dall’RAGIONE_SOCIALE – innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, che lo annullava.
La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva inammissibile l’originario ricorso attesa la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella per vizi propri, l’avvenuta sospensione RAGIONE_SOCIALE stessa in epoca anteriore alla proposizione del ricorso e l’autonom a impugnazione, nel merito, AVV_NOTAIO‘atto presupposto.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, con quattro motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso , poi illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione, già evocato in primo grado.
1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 c.p.c., l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso origi nario in violazione AVV_NOTAIO‘art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 attesa la denuncia di vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella, nonché la violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui dedotti vizi e motivazione apparente.
Rileva, in particolare, che, sin dal primo grado, aveva dedotto quali vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella la nullità RAGIONE_SOCIALE stessa per inammissibilità RAGIONE_SOCIALE riscossione tra amministrazioni AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO, inesistenza AVV_NOTAIO‘atto presupposto, erroneità e nullità del ruolo e RAGIONE_SOCIALE voci indicate in cartella per la non coincidenza con le voci e gli importi indicati nell’avviso.
1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 19 e 53 d.lgs. n. 546 del 1996 per aver la CTR ritenuto il RAGIONE_SOCIALE car ente d’interesse ad impugnare la cartella sull’assunto che non fossero stati lamentati vizi propri per l’avvenuta sospensione degli avvisi di pagamento.
1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 4 c.p.c., violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. e motivazione apparente e contraddittoria per aver la CTR, nel dispositivo, statuito ‘conferma la pretesa tributaria rivendicata’.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: la prima -sulla carenza di interesse per la sospensione AVV_NOTAIO‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE cartella attiene al merito RAGIONE_SOCIALE doglianze; la seconda -di carenza per autosufficienza -perché infondata avendo il RAGIONE_SOCIALE adeguatamente, e con sufficiente chiarezza e precisione, individuato le questioni rilevanti, costituendo le ulteriori circostanze relative alle vicende pregresse una mera illustrazione del contesto in cui resta inserita la vicenda.
2.1. Sempre in via preliminare, inoltre, va dato atto che, come anche precisato dal controricorrente in memoria, il giudizio relativo all’avviso di pagamento è stato definito con sentenza n. 15712 del 5 giugno 2023, passata in giudicato.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE , la definitività AVV_NOTAIO‘accertamento di merito (favorevole a ADM) non priva di interesse il ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella emessa in ragione AVV_NOTAIO‘avviso ove siano stati dedotti vizi propri AVV_NOTAIO‘atto di riscossione.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono.
3.1. Quanto al secondo motivo, in primo luogo, non sussiste la dedotta inammissibilità: è ben vero che l’Amministrazione ricorrente ha formulato una pluralità di censure nello stesso motivo; tuttavia, le stesse sono partitamente articolate e non mirano ad un nuovo esame di merito.
3.2. Nel merito, n ella vicenda in giudizio, come emerge dall’intero ricorso e dagli atti ivi riprodotti, il RAGIONE_SOCIALE aveva
lamentato vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella, in primis l’asserita inesistenza AVV_NOTAIO‘atto presupposto ( potenzialmente tale da porre nel nulla la cartella) e, ammessa la riconducibilità AVV_NOTAIO‘atto di riscossione all’avviso di pagamento, l’incongruenza per importi e voci di ripresa tra qua nto risultante da quest’ultimo e quanto inserito in cartella .
3.3. Va parimenti escluso che la sospensione operata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘esecutività RAGIONE_SOCIALE cartella determini una carenza di interesse o, anche, l’inammissibilità AVV_NOTAIO‘originario rico rso posto che l’Amministrazione non ha annullato l’iscrizione a ruolo, sicché deve ritenersi persistente l’interesse a far valere gli eventuali vizi propri AVV_NOTAIO‘atto.
3.4 . Ne deriva che la CTR, nel ritenere inammissibile l’originario ricorso per la mancata formulazione di doglianze su vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella, ha errato.
3.5. Ciò determina altresì la fondatezza RAGIONE_SOCIALE necessità di integrare i l contraddittorio nei confronti AVV_NOTAIO‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, del resto parte del giudizio già in primo grado.
Il restante motivo resta assorbito.
In accoglimento del primo, secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia in diversa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti AVV_NOTAIO‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e all’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia in di versa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti AVV_NOTAIO‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e all’ulteriore esame.
Deciso in Roma, il 4 ottobre 2023