Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: vizi propri atto tributario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 789/09/2023 depositata in data 24/01/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’atto di pignoramento modificatore del concessionario per la riscossione;
la CTP di Salerno rigettava il ricorso;
appellava la RAGIONE_SOCIALE;
con la pronuncia qui impugnata il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di prime cure;
ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi di gravame;
resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte della sentenza in cui i giudici di seconda istanza affermano che, trattandosi di mere irregolarità, quelle denunciate dal contribuente …. la nullità non poteva essere pronunciata poiché l’atto aveva raggiunto il suo scopo, giusta applicazione dell’art. 156, co. 3, c.p.c., in ragione del fatto che avrebbe proposto impugnazione avverso la cartella;
il motivo è infondato;
RAGIONE_SOCIALE. Est. AVV_NOTAIO – 2 – invero, la CTR ha accertato in fatto -alla luce della produzione da parte dell’Ufficio in giudizio in primo grado della ‘ ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di notifica alla casella di posta del destinatario’ che ‘la notifica è avvenuta per via telematica; in ogni caso ha poi ulteriormente accertato ancora e sempre in fatto -con valutazione non suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità -che ‘in concreto la conoscenza è intervenuta, come ampiamente dimostrato dalla
sopravvenuta impugnazione nel merito della cartella oggetto del procedimento notificatori e dalla stessa istanza di rateizzazione presentata dalla società (per come documentato dall’RAGIONE_SOCIALE)’;
– in ogni caso, poi, i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo sufficiente il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107); ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 09 -1 921 7 – 2015 -21/12 / 2023 MMF settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017» (cfr. Cass., V, n. 33175/2023);
– il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso, i secondi giudici, di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza ex art. 25, co. 1-lett. c, del d.P.R. n. 602 del 1973, da rilevarsi alla data del ricorso, per le imposte richieste in cartella (non riferite ad attività meramente cartolare) e frutto di un’attività di controllo della dichiarazione iva 2016. Secondo parte ricorrente anche ove la notifica
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
della cartella di pagamento abbia raggiunto il suo scopo con effetto sanante, ciò non esclude che debba essere comunque valutato in concreto il tempestivo esercizio del potere impoesattivo da parte dell’Amministrazione, ove eccepito dalla contribuente poiché la sanatoria della notifica non esplica alcun effetto sui requisiti di validità dell’atto, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio di tale potestà eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante;
il motivo è infondato;
la CTR ha anche qui accertato in fatto che ‘ l’avvenuta notifica dell’atto presupposto ha determinato la cristallizzazione del credito e l’inammissibilità di tutte le censure afferenti agli atti presupposti’;
-orbene, poiché il presente ricorso ha per oggetto l’atto di pignoramento, che si è accertato sia stato notificato in seguito alla regolare notifica della cartella presupposta, correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto inammissibili tutte le censure diretta colpire gli atti presupposti;
in sede di impugnazione del pignoramento, infatti, non vi è spazio per la proposizione di motivi di doglianza riferiti agli atti presupposti che siano stati regolarmente notificati, dal momento che tale atto può contestarsi unicamente con riguardo ai vizi propri dell’atto stesso, non con riguardo ai vizi degli atti presupposti, a meno che non si verta nell’ipotesi, qui non sussistente, di cui all’art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992;
invero, in tema di contenzioso tributario qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259);
– il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. per aver la CTR ritenuto valida e provata la cartella in ragione di una istanza di rateizzazione presentata dalla società. L’assunto non può essere condiviso, secondo la prospettazione del ricorrente, poiché la prova della notifica della cartella di pagamento non può essere fornita dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento parziale da parte del contribuente. L’istanza di rateazione della cartella, conosciuta aliunde , o il pagamento parziale non può provare la rituale notifica della medesima né comporta l’acquiescenza al debito;
il motivo è privo di fondamento;
-con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario, che qui viene in rilievo, la Corte ha chiarito (in argomento Cass. n. 27672/2020 e più di recente si veda anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3414 del 06/02/2024) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’ an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta da un lato integra un riconoscimento del debito idoneo tuttavia ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c.; dall’altro tale comportamento è del tutto incompatibile, logicamente prima che giuridicamente, con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.