Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7247/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6760/2015 depositata il 16/12/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. NOME COGNOME. Procuratore Generale della Repubblica che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi, per le parti, l’Avv. NOME COGNOME e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La contribuente socRAGIONE_SOCIALE era destinataria di PVC in data 29 gennaio 2001, formato e notificato all’esito di verifica fiscale, da cui scaturivano avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. Qui è in rilievo l’anno 1999, per il quale veniva contestata omessa dichiarazione di ricavi, omessa tassazione della riserva di condono, costituita ex art. 33, comma nono, l n. 413/1991 e mancata regolarizzazione di operazione imponibile Iva, quest’ultimo profilo poi regolarizzato e che è uscito dall’oggetto del presente giudizio.
La ripresa a tassazione era svolta con il sistema induttivo, in ragione della mancata dichiarazione dei corrispettivi, della dichiarata distruzione -da parte della stessa contribuente- di documentazione primaria, quale copia ordini, commissioni, preventivi, nonché omissione di documenti all’atto di cessione o svalutazione delle rimanenze di magazzino che sono correttivi al ribasso della percentuale di ricarico.
La società contribuente adiva il giudice di prossimità, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, per il primo rilievo, mentre veniva annullata la pretesa dell’Ufficio sulla tassazione della riserva ‘da condono’. Miglior sorte otteneva in appello, facendo valere la sentenza della CTR del Lazio n. 13/35/05 che aveva pronunciato favorevolmente alla società sull’anno di imposta 1998. Veniva rigettato l’appello incidentale erariale, proposto avverso il capo di sentenza che aveva annullato la ripresa a tassazione della riserva
‘da condono. Sicché ricorreva avanti questa Corte l’Avvocatura generale dello Stato, ottenendo la cassazione con rinvio sulla non automatica rilevanza del giudicato relativo a diversa annualità, semmai da considerare quale argomento di prova da valutare criticamente.
Riassumeva il giudizio d’appello la società contribuente, riproponendo la censura avverso la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi attraverso una percentuale di ricarico estrapolata sul precedente periodo di imposta 1996 ed applicata acriticamente sul costo del venduto dell’anno in oggetto e richiamando -sul punto- il precedente favorevole dato dalla citata sentenza della CTR Lazio n. 13/35/05, nonché altri profili processuali e sostanziali.
Il gravame sortiva in rigetto, avverso cui ricorre la parte contribuente affidandosi a sette mezzi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in pubblica udienza, in prossimità della quale il sost. Procuratore Generale, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte contribuente ha successivamente depositato memoria nei termini, ad illustrazione delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sette motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 35, 36, 37, 61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992, Nonché degli articoli 131 e 276 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta non sia dato comprendere la composizione del collegio che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è intestata ad un collegio diverso da quello che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è redatta da un relatore diverso rispetto al giudice che era tale all’udienza di discussione, senza che la sostituzione risulti da
alcun verbale o provvedimento, si lamenta di divergenza tra il dispositivo riportato nelle sentenze e quello risultante dalla deliberazione, come emerge dal verbale di camera di consiglio del 26 marzo 2014.
Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile quando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 23,50 4,30 4,61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992 in quanto la CTR ha ritenuto regolare la costituzione dell’Ufficio ed ammesso lo stesso Ufficio alla discussione della controversia, in violazione delle disposizioni di legge sopra richiamate.
Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39, comma primo, lettera D) e comma secondo del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 54 del DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere legittimo l’atto di accertamento, sebbene esso sia stato emesso in contrasto con quelle che sono le regole per l’esercizio del potere di accertamento contenute nelle disposizioni di legge sopra richiamate.
Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile e dell’articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 nel 1992, in connessione con l’articolo 111, comma sesto, della Costituzione repubblicana. Nella sostanza si lamenta motivazione apparente per avere la CTR omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il motivo che è stato oggetto del ricorso per riassunzione con il quale la società ha dedotto la violazione dell’articolo 2709 del codice civile, cioè il valore delle scritture contabili disattese nel PVC.
Con il quinto motivo si protesta censura i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo
2709 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia avvallato l’azione accertativa dell’ufficio, implicitamente violando i principi contenuti in tale disposizione in materia di efficacia probatoria delle scritture contabili delle imprese.
Con il sesto motivo si profila censura in sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli articoli 12, commi 5 e 7, del decreto legislativo numero 472 del 1997. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia erroneamente escluso per l’applicazione della regola del cumulo giuridico ai fini della determinazione delle sanzioni, sull’errato presupposto che le violazioni contestate per più periodi di imposta non possano qualificarsi quale violazione della stessa indole.
Con il settimo motivo si lamenta violazione del principio del favor rei , richiedendo l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in materia di infedeltà della dichiarazione come rimodulate dallo ius superveniens dato dal decreto legislativo numero 158 del 2015
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, attenendo a profili formali della sentenza o di composizione del collegio.
Nella sostanza vengono censurate correzioni nel verbale d’udienza la cui esegesi dev’essere condotta complessivamente sugli atti di merito.
Pertanto, va disposto il rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo previa acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui alla parte motiva. Così deciso in Roma, il 06/02/2025.