Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28051 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26263/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2068/2015 depositata il 08/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento
notificatole in data 20/09/2011, con cui venivano recuperati redditi da pensione non dichiarati per l’anno di imposta 2006.
Allegava la ricorrente che la pensione goduta a seguito del decesso in servizio del coniuge non era assoggettabile a tassazione relativo all’anno di imposta 2005, per inesistenza del presupposto impositivo, trattandosi di pensione erogata a familiare superstite di vittima del dovere.
Con sentenza n. 299/2013 la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Con sentenza n. 2068/2015, depositata l’ 8.04.2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e condannava la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita senza depositare controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, proposta dalla ricorrente con la memoria difensiva ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Non sono infatti ravvisabili i presupposti per una tale dichiarazione né nella sospensione della efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata, disposta dalla CTR del Lazio, né nella emissione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di una cartella di pagamento fondata sulla pretesa tributaria di cui qui si discute.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 comma 2 DPR 29 settembre 1973 n. 597 ‘ .
Lamenta la ricorrente che il giudice di appello si sia limitato ad osservare che le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l’intero ammontare all’Irpef ai sensi dell’art. 46, comma 2, DPR 597/73, senza tener conto degli interventi legislativi che hanno esteso alla categoria RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere i benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, così superando la normativa richiamata dalla Commissione regionale.
In particolare, rileva la ricorrente che, in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l’anno 2006) , con il DPR 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione RAGIONE_SOCIALE provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore RAGIONE_SOCIALE vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266″, con conseguente applicabilità anche al trattamento pensionistico in oggetto della esenzione da Irpef prevista dall’art. 3 comma 2 L. 206/2004 in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del terrorismo.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione ‘, per essersi limitata la CTR ad affermare, in relazione al parere del Ministero dell’interno reso in risposta alla richiesta della contribuente circa la presunta esenzione fiscale del trattamento pensionistico, che esso ‘ non può assumere alcuna rilevanza poiché trattasi di un parere reso in aperto contrasto con le disposizioni tributarie in materia’.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L ‘art. 1, comma 562 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la ‘ progressiva estensione dei benefici già previsti in favore RAGIONE_SOCIALE vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le
vittime del dovere’ (evidenza aggiunta), e questa progressione è stata realizzata in più momenti.
3.1. Come già rilevato da questa Corte (v. Cass. n. 19789/2023), non vi è dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, Dl n. 159 del 2007). Tuttavia il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato.
3.2. Al contempo, la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui ‘i superstiti RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere sono quelli individuati dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e RAGIONE_SOCIALE sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell’erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all’unificazione della categoria RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere con quella RAGIONE_SOCIALE vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l’obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell’apposito elenco di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente)’ (Cass. S.U., 25.9.2018, n. 22753).
3.3. In materia di trattamenti pensionistici, l’art. 1, comma 211 della legge n. 232 del 2016, con prescrizione particolarmente chiara ai presenti fini, ha previsto che : ‘211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi’. La disposizione prevede quindi espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazio ne.
Ai fini invocati, pertanto, l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano, come da tempo programmato, ma la decorrenza è stata fissata nel 1°.1.2017.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 – 01).
4.1. Nel caso di specie il vizio denunciato non è ravvisabile, avendo il giudice di appello adempiuto, nei termini ora esposti, al dovere motivazionale, evidenziando che il parere reso dal Ministero era in contrasto con le disposizioni legislative in materia.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.