Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 48 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 48 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23602/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore e COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del foro di Velletri, giusta procura speciale in atti
– ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore -resistente –
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
RISCOSSIONE:
cartella di pagamento ex
art. 36 ter d.p.r.
600/73
–
sanzione per visto infedele
–
competenza funzionale
RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
domicilio fiscale del trasgressore.
avverso la sentenza n. 984/16/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata in data 3.4.2024, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 23.10.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e il RAGIONE_SOCIALE impugnavano davanti alla C.T.P. di Milano la cartella di pagamento notificata dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito di controllo formale, ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, del MoRAGIONE_SOCIALEo 730NUMERO_DOCUMENTO2016 di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per aver apposto visto di conformità infedele, nella qualità di Responsabile Assistenza Fiscale del RAGIONE_SOCIALE.
La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso.
La C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, adita dall’Ufficio, accoglieva il gravame e condannava l’appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del doppio grado.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo- rubricato «v iolazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 39, primo comma lettera a) e secondo comma del d.lgs 241/1997, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c .», le parti ricorrenti lamentano che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 39, secondo comma, del D.Lgs 241/97 che
prevede: ‘2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 -bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE ‘ . Dalla piana lettura del dato normativo si evincerebbe che il Legislatore ha inteso conferire espressa competenza (funzionale) alla RAGIONE_SOCIALE Regionale competente in ragione del domicilio fiscale (territoriale) del trasgressore -laddove unico trasgressore ipotizzabile per la condotta di cui all’art 39 in questione risulta il solo soggetto che può compiere l’infedele asseverazione (ovvero il RAF/CAF) senza alcun rinvio all’art 31 DP 600/73, che indica la diversa competenza per gli Uffici in sede di controllo ex artt 36 bis o 36 ter DPR 600/73 e senza distinzione di sorta tra le violazioni di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 cit. Sul punto esaustiva e dirimente sarebbe la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione nelle recentissime sentenze nn. 11660, 11790, 11799, 11806 e 11818 tutte 2024 ed Ordinanze nn 14578, 14699, 14745, 14749, 14750, 14779, 14785, 14787, 14792 e 14796 tutte emesse nell’anno 2024. 2.Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs n.472/1997, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. », si sostiene che i giudici del gravame, recependo integralmente la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, abbiano erroneamente affermato, in estrema sintesi, che l’art 38 cit., volto a disciplinare le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘infedele asseverazione -non faccia riferimento ad una sanzione, bensì ad una somma avente finalità risarcitoria.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.», deducono che la C.G.T.2 avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art 92, c.p.c., in materia di spese processuali, non avendo tenuto in debita
considerazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art 92, secondo comma, c.p.c. ossia RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata e neppure del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era patrocinata da propri funzionari, sia in primo e secondo grado.
E’ fondato il primo motivo, che riveste valore assorbente .
4.1. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 13292/2025, Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis , Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).
4.2. Il Collegio, non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento -cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati -ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità.
5. I restanti motivi restano assorbiti
Per l’effetto, questa Corte cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo di primo grado, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha provveduto, RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in primo grado) .
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di primo grado nei termini di cui in motivazione e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)