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Visto di conformità: violazione solo formale, no sanzioni

Una società utilizzava un credito IVA in compensazione senza il necessario “visto di conformità”. L’Agenzia delle Entrate contestava la violazione come sostanziale, applicando sanzioni proporzionali e un termine di accertamento di otto anni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, stabilendo che, se il credito è realmente esistente, la mancanza del visto di conformità costituisce una violazione meramente formale, non soggetta a sanzioni proporzionali né al termine di accertamento esteso previsto per i crediti inesistenti.

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Pubblicato il 21 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Visto di Conformità: Violazione Formale Senza Sanzioni Proporzionali secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia fiscale: la mancata apposizione del visto di conformità su una dichiarazione da cui emerge un credito compensato non sempre costituisce una violazione sostanziale. Quando il credito è realmente esistente, l’omissione si configura come una mera irregolarità formale, con importanti conseguenze sul piano sanzionatorio e sui termini di accertamento. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.

I Fatti del Caso: una Compensazione IVA sotto la Lente del Fisco

Una società di costruzioni aveva utilizzato in compensazione un credito IVA relativo all’anno 2009 per gli anni 2010 e 2011. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, emetteva un atto di recupero contestando l’indebita compensazione per due ragioni: una parte del credito era stata utilizzata in anticipo rispetto ai termini di legge e, per la parte superiore a 15.000 euro, mancava il necessario visto di conformità apposto da un professionista abilitato.

Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo che si trattasse di violazioni puramente formali, che non incidevano sull’esistenza del credito. Dopo un primo grado sfavorevole, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) accoglieva l’appello della società. L’Agenzia delle Entrate, non condividendo la decisione, ricorreva per Cassazione, basando il suo appello su tre motivi principali: la natura sostanziale della violazione, l’applicabilità del termine di accertamento di otto anni per crediti inesistenti e un presunto difetto di motivazione della sentenza di appello.

La Decisione della Cassazione sul Visto di Conformità Omesso

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR e consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente in circostanze simili.

Il Primo Motivo: Una Violazione Meramente Formale

La Corte ha stabilito che la mancata apposizione del visto di conformità, pur essendo un obbligo di legge, costituisce una violazione meramente formale quando il credito IVA compensato è incontestabilmente esistente e spettante al contribuente. Questa irregolarità, secondo i giudici, non pregiudica l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria né incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo. Di conseguenza, non può essere equiparata a un omesso versamento e non giustifica l’applicazione delle pesanti sanzioni proporzionali, ma solo di quelle fisse previste per le violazioni formali.

Il Secondo Motivo e la Distinzione tra Credito “Inesistente” e “Non Spettante”

Uno dei punti cruciali della controversia riguardava il termine di accertamento. L’Agenzia sosteneva l’applicabilità del termine lungo di otto anni previsto per i crediti “inesistenti”. La Cassazione, richiamando una recente e fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (n. 34419/2023), ha respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito la netta distinzione tra:
* Credito inesistente: quello che manca dei presupposti costitutivi (es. deriva da operazioni fittizie) e non è rilevabile tramite controlli automatizzati. Solo a questo si applica il termine di otto anni.
* Credito non spettante: quello che, pur esistente, è stato utilizzato in modo non conforme alle norme (come nel caso di specie per assenza del visto). A questo si applicano i termini ordinari di accertamento.

Poiché nel caso in esame il credito era esistente, la CTR aveva correttamente ritenuto non applicabile il termine di decadenza di otto anni.

Il Terzo Motivo: la Sufficienza della Motivazione

Infine, la Corte ha respinto anche la censura relativa al difetto di motivazione. Sebbene la sentenza d’appello fosse concisa, essa conteneva la ratio decidendi in modo chiaro, indicando che il contribuente aveva rispettato i termini per la fruizione del credito. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente a soddisfare il “minimo costituzionale” richiesto dalla legge.

Le Motivazioni

La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione della normativa che privilegia la sostanza sulla forma. Il visto di conformità è uno strumento di controllo preventivo, finalizzato a garantire l’affidabilità delle dichiarazioni. Tuttavia, la sua assenza non può trasformare un credito legittimo in un’evasione fiscale. Se il Fisco, nei suoi controlli successivi, accerta che il credito era dovuto, la sanzione deve essere commisurata alla reale natura dell’infrazione, che è procedurale e non sostanziale. La Corte ha voluto evitare che un’irregolarità formale potesse portare a conseguenze sproporzionate per il contribuente, come l’applicazione di sanzioni pari a una percentuale dell’imposta non versata. Inoltre, aderendo alla distinzione operata dalle Sezioni Unite tra credito inesistente e non spettante, la Corte ha fornito una linea guida chiara sui termini di accertamento, limitando l’uso del termine eccezionale di otto anni solo ai casi più gravi di frode fiscale.

Le Conclusioni

L’ordinanza in commento offre importanti implicazioni pratiche per imprese e professionisti. In primo luogo, rafforza la tutela del contribuente in buona fede, stabilendo che un errore formale, come l’omissione del visto di conformità su un credito certo, non può essere sanzionato come un’indebita compensazione sostanziale. In secondo luogo, pone un freno all’applicazione estensiva del termine di accertamento di otto anni, circoscrivendolo ai soli crediti fittizi o fraudolenti. Questo aumenta la certezza del diritto e permette alle aziende di considerare chiuse le proprie posizioni fiscali entro i termini ordinari, senza temere contestazioni tardive per mere irregolarità procedurali.

La mancanza del visto di conformità su un credito IVA compensato è una violazione formale o sostanziale?
Secondo la Corte di Cassazione, se il credito è effettivamente esistente e spettante, la mancanza del visto di conformità è una violazione meramente formale e non può essere equiparata a un omesso versamento.

Quale tipo di sanzione si applica in caso di omesso visto di conformità su un credito esistente?
Si applica la sanzione in misura fissa prevista per le violazioni formali, e non la sanzione proporzionale all’importo del tributo, che è riservata alle violazioni sostanziali.

In caso di compensazione di un credito esistente ma senza visto di conformità, si applica il termine di accertamento di otto anni?
No. Il termine di accertamento esteso a otto anni, previsto dall’art. 27 del D.L. 185/2008, si applica esclusivamente ai crediti qualificati come “inesistenti”. Per un credito esistente ma utilizzato in modo irregolare, si applicano i termini ordinari di accertamento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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