Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29588/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- e sul ricorso riunito iscritto al n. 29705/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.ST. CATANIA n. 4712/15/22 depositata il 18/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4712/15/22 del 18/05/2022, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito CB) e l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 745/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente, limitatamente alle sanzioni, applicate in misura fissa, il ricorso di CB nei confronti di un atto di recupero di credito IVA, indebitamente utilizzato in compensazione con riferimento all’anno d’imposta 2016.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto di recupero era stato emesso in ragione della utilizzazione in compensazione del credito IVA senza prestare la garanzia fideiussoria e in assenza della richiesta di apposizione del visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96).
1.2. La CTR respingeva entrambi gli appelli evidenziando che: a) «la normativa di riferimento sulle condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale rigorose e precise. In particolare, come rilevato dall’ufficio, la dichiarazione integrativa presentata dalla società in data
29/12/2016 modificato, sotto il profilo sostanziale e non soltanto meramente formale le risultanze della stessa, in quanto si venuto a modificare l’importo dell’imposta scaturente dai quadri presentati ai fini Ires, Irap e Iva; pertanto, si rendeva obbligatoria e necessaria l’apposizione da parte del professionista di un nuovo visto»; b) con riguardo all’aspetto sanzionatorio, si condivideva «quanto già stabilito dai primi giudicanti sulla scorta della recente giurisprudenza sulla fattispecie e tenendo conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso in esame, precisando che la sanzione in misura fissa stabilita in prime cure, ai sensi del d.lgs. n. 471/1997, va irrogata nella misura minima».
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; NOME impugnava successivamente la medesima sentenza con altro ricorso affidato a due motivi.
NOME depositava, altresì, controricorso avverso il ricorso proposto da CB.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che NOME e NOME hanno proposto separati ricorsi avverso la medesima sentenza della CTR, sicché i due ricorsi devono essere riuniti. Pertanto, il procedimento R.G. n. 29705/2022 va riunito al procedimento R.G. n. 29588/2022 e il ricorso di NOME, notificato in data 06/12/2022, assume la qualifica di ricorso principale mentre il ricorso di NOME, notificato in data 07/12/2022, assume la qualifica di ricorso incidentale.
Con l’unico motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. nella l. 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR erroneamente ritenuto che «la sanzione relativa alla violazione contestata con l’atto impugnato vada irrogata in misura fissa, da determinarsi ai sensi
dell’articolo 8 del d. lgs. n. 471 del 1997 perché la sanzione del 30% dell’importo del credito irregolarmente compensato appare sproporzionata».
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 10, comma 1, n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, come modificato dall’art. 3, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mera omissione formale dell’apposizione del visto di conformità al credito IVA indicato in dichiarazione comporti la perdita del diritto di detrazione anche nell’ipotesi in cui l’esistenza, la spettanza e la liquidità del credito medesimo siano pacifiche.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata, si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, comma 5 bis , del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché per falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR: i) ritenuto applicabili le cause di non punibilità consistenti nell’assenza di pregiudizio all’esercizio RAGIONE_SOCIALE azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria e nella non influenza sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo; ii) ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, riguardante fattispecie differenti.
La trattazione del primo motivo di ricorso incidentale di CB, involgendo l’esame della questione principale, assume carattere preliminare. Il motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi, concernenti l’aspetto sanzionatorio.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « L’utilizzo in compensazione di un credito IVA senza l’apposizione sulla dichiarazione del contribuente del visto di conformità del
responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito, una volta accertata, sul piano sostanziale, la sua esistenza e che non è equiparabile, sul piano sanzionatorio, ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di controllo da parte dell’ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo e non è, pertanto, punibile per assenza di offensività della condotta » (Cass. n. 7154 del 17/03/2025; si veda, altresì, Cass. n. 5289 del 26/02/2020).
3.1.1. Invero, il visto di conformità è finalizzato ad assicurare un controllo anticipato della esistenza e della spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato, sicché la mancata apposizione di tale visto di conformità, oltre a non costituire condotta fraudolenta, non arreca alcun pregiudizio per le casse erariali, proprio perché serve unicamente ad assicurare detto controllo anticipato (da ultimo, Cass. n. 22699 del 05/08/2025).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è rispettosa dei superiori principi di diritto, essendosi limitata a verificare la mancanza del visto di conformità, facendo derivare da detta assenza l’insussistenza del diritto di detrazione del credito IVA, senza verificare in concreto se il credito, come affermato dalla società contribuente, sia o meno oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbiti il ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME