Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2443 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2443  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11341/2022 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO,  come  da procura speciale in atti
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ciascuna in persona del  Direttore  generale pro  tempore ,  rappresentate  e  difese  dall’Avvocatura Generale dello Stato
– resistenti-
Avverso la sentenza 3878/14/2021della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26 ottobre 2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio  2025  dal relatore Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale professionista abilitato a tale  incombente,  su incarico del  RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni NUMERO_DOCUMENTO (relative all’ annualità d’imposta 2014) di una contribuente avente domicilio RAGIONE_SOCIALE nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE sottopose a controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificata dall’RAGIONE_SOCIALE la relative cartella di pagamento allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, quest’ultimo l’ ha impugnata innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come
nella versione previgente della medesima norma.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALE somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della RAGIONE_SOCIALE ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la RAGIONE_SOCIALE regionale di Roma), e non l’ufficio (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente assistito che si era rivolto al CAF. La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE adita, ritenendo fondata la tesi del ricorrente circa la natura sanzionatoria dell’art 39 del d.lgs n. 241 del 1997, ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente allo ius superveniens , annullando le cartelle impugnate con riferimento alle iscrizioni a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte ed interessi e rideterminando la sanzione, da irrogare al ricorrente per la violazione ascrittagli, nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute dal contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  appello  principale  ed  il  AVV_NOTAIO  COGNOME  ha proposto appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Lombardia,  con  la  sentenza  qui  impugnata,  ha  accolto  l’appello  principale, riformando la  sentenza di primo grado e confermando la legittimità integrale RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate; ha inoltre rigettato l’appello incidentale del dottAVV_NOTAIO COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il AVV_NOTAIO COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE hanno resistito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce «  Violazione  e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma del d.lgs. 241/1997 in
relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.».
Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che la cartella di pagamento, formata a seguito della iscrizione a ruolo effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito del controllo ex art 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione del contribuente assistito, fosse viziata dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente ratione temporis , dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima RAGIONE_SOCIALE», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un RAGIONE_SOCIALE-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, ovvero dello stesso professionista che ha apposto il visto.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità dell’atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che
sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti argomenti per discostarsi da tale orientamento – cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’ incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del AVV_NOTAIO COGNOME.
2. Resta assorbito, per effetto dell’accoglimento del primo motivo e dell’accertata invalidità, a monte, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, il secondo motivo del ricorso , con il quale si deduce «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) e a-bis) del DLgs 241/1997 e dall’art 3 DLgs 472/1997 nonché dell’art 7 CEDU e degli artt 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc», per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei , la diversa quantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art 39, comma 1, lett a), d.lgs n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi.
3. Rimane  parimenti  assorbito  il  terzo  motivo  del  ricorso,  con  il  quale  si deduce « Error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt 112 e 132 cpc in relazione all’art 360, primo comma, n 3 cod. proc. civ.», per non aver il giudice a quo pronunciato sull’eccezione relativa alla
pretesa inammissibilità dell’appello erariale in quanto generico.
4. In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito  orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione  al  motivo  accolto  e,  decidendo  nel  merito,  accoglie  il ricorso introduttivo di NOME COGNOME e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.