Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5019  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24373/2023 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO,  come  da procura speciale in atti
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,  rappresentata  e difesa per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato
– controricorrente- e contro
RAGIONE_SOCIALE-riscossione
– intimata-
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria n. 327/2023, depositata l’8 maggio 2023  .
FATTI DI CAUSA
1. Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale professionista abilitato a tale incombente,  su  incarico del  RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni NUMERO_DOCUMENTO (relative all’ annualità d’imposta 2014) di contribuenti aventi domicilio RAGIONE_SOCIALE nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE sottopose a controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni dei contribuenti assistiti ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificate dall’RAGIONE_SOCIALE le relative cartelle di pagamento allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, quest’ultimo le ha impugnate innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all’importo dell’imposta, della
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente della medesima norma.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALE somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la RAGIONE_SOCIALE regionale di Roma), e non l’ufficio (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
La  Commissione  tributaria  RAGIONE_SOCIALE  adita,  con  due  distinte  sentenze,  ha accolto  i  ricorsi  limitatamente  allo ius  superveniens ,  annullando  le  cartelle impugnate con riferimento alle  iscrizioni  a  ruolo  RAGIONE_SOCIALE  imposte  ed  interessi  e rideterminando la sanzione, da irrogare al ricorrente per la violazione ascrittagli, nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dal contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso ciascuna di tali sentenze e la  Corte  di  Giustizia  Tributaria  di  2°  grado  della  Liguria,  dopo  aver  riunito  le impugnazioni, ha così provveduto: « Accoglie gli appelli dell’Ufficio e respinge gli appelli  incidentali  di  parte  contribuente  così  come  in  oggi  riuniti.  Spese compensate.».
Nella motivazione, il giudice tributario d’appello ha argomentato che « A ppaiono infondate le censure mosse da parte contribuente in via incidentale in quanto , come scritto in premessa, correttamente già esaminate e rigettate dal Primo Giudice.».  Nella  premessa  richiamata,  la  sentenza  impugnata  annovera  tra queste ultime censure anche quella relativa alla « illegittimità della cartella per incompetenza dell’Ufficio che ha formato l’iscrizione a ruolo».
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi,  il AVV_NOTAIO COGNOME, depositando altresì memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE  si  è  difesa  con  controricorso,  mentre  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE-riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce « Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 12 Preleggi cc, dell’art. 39, comma 1, lettera a) e a-bis) del DLgs 241/1997 e dall’art 3 DLgs 472/1997 nonché dell’art 7 CEDU e degli artt 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.», per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei , la diversa quantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art 39, comma 1, lett a), d.lgs n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, DLgs 241/1997 e dell’art 15 Preleggi cc in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.». Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che le cartelle di pagamento, formate a seguito RAGIONE_SOCIALE iscrizioni a ruolo effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esito del controllo ex art 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazioni dei contribuenti assistiti, fossero viziate dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente ratione temporis , dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima RAGIONE_SOCIALE», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un RAGIONE_SOCIALE-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, ovvero dello stesso professionista
che ha apposto il visto.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità dell’atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
2.1. Preliminarmente, appare opportuno trattare in anticipo il secondo motivo di ricorso, per la sua potenziale capacità di assorbimento del primo. Il mezzo ripropone una questione, quella della illegittimità della cartella per incompetenza, che, come rilevato anche nel controricorso, la sentenza impugnata ha espressamente indicato come oggetto di uno dei motivi d’appello incidentale dello stesso AVV_NOTAIO COGNOME, tutti rigettati dal giudice a quo con le formule (della motivazione e del dispositivo della sentenza d’appello) già richiamate.
Tanto premesso, il motivo è fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla RAGIONE_SOCIALE regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/ 2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti argomenti per discostarsi da
tale orientamento – cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, vanno accolti, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’ incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), i ricorsi introduttivi del AVV_NOTAIO COGNOME.
Resta  assorbito,  per  effetto  dell’accoglimento  del  secondo  motivo  e dell’accertata  invalidità,  a  monte,  dell’iscrizione  a  ruolo  e  della  conseguente cartella di pagamento, il primo motivo del ricorso.
4. In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito  orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.
P.Q.M.
Accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso,  dichiara  assorbito  il  primo,  cassa  la sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo  accolto  e,  decidendo  nel  merito, accoglie i ricorsi introduttivi di NOME COGNOME e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025