Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24373/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente- e contro
Agenzia delle entrate-riscossione
– intimata-
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria n. 327/2023, depositata l’8 maggio 2023 .
FATTI DI CAUSA
1. Il dott. NOME COGNOME nella qualità di responsabile dell’assistenza fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni Modello 730/2015 (relative all’ annualità d’imposta 2014) di contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Genova.
La direzione provinciale di Genova dell’Agenzia delle entrate sottopose a controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le dichiarazioni dei contribuenti assistiti ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del dott. NOME COGNOME ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento dell’imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione le relative cartelle di pagamento allo stesso dott. COGNOME quest’ultimo le ha impugnate innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, assumendo, tra l’altro, che a seguito della modifica dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore della legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell’imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all’importo dell’imposta, della
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente della medesima norma.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia» (ovvero la direzione regionale di Roma), e non l’ufficio (la direzione provinciale di Genova) competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
La Commissione tributaria provinciale adita, con due distinte sentenze, ha accolto i ricorsi limitatamente allo ius superveniens , annullando le cartelle impugnate con riferimento alle iscrizioni a ruolo delle imposte ed interessi e rideterminando la sanzione, da irrogare al ricorrente per la violazione ascrittagli, nella misura del 30% delle imposte dovute dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso ciascuna di tali sentenze e la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria, dopo aver riunito le impugnazioni, ha così provveduto: « Accoglie gli appelli dell’Ufficio e respinge gli appelli incidentali di parte contribuente così come in oggi riuniti. Spese compensate.».
Nella motivazione, il giudice tributario d’appello ha argomentato che « A ppaiono infondate le censure mosse da parte contribuente in via incidentale in quanto , come scritto in premessa, correttamente già esaminate e rigettate dal Primo Giudice.». Nella premessa richiamata, la sentenza impugnata annovera tra queste ultime censure anche quella relativa alla « illegittimità della cartella per incompetenza dell’Ufficio che ha formato l’iscrizione a ruolo».
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il dott. COGNOME depositando altresì memoria.
L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso, mentre l’Agenzia delle
entrate-riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce « Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 12 Preleggi cc, dell’art. 39, comma 1, lettera a) e a-bis) del DLgs 241/1997 e dall’art 3 DLgs 472/1997 nonché dell’art 7 CEDU e degli artt 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.», per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei , la diversa quantificazione della sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art 39, comma 1, lett a), d.lgs n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce « Violazione e/o falsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma, DLgs 241/1997 e dell’art 15 Preleggi cc in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.». Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che le cartelle di pagamento, formate a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dalla direzione provinciale di Genova all’esito del controllo ex art 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazioni dei contribuenti assistiti, fossero viziate dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente ratione temporis , dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un CAAF-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero dello stesso professionista
che ha apposto il visto.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità dell’atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
2.1. Preliminarmente, appare opportuno trattare in anticipo il secondo motivo di ricorso, per la sua potenziale capacità di assorbimento del primo. Il mezzo ripropone una questione, quella della illegittimità della cartella per incompetenza, che, come rilevato anche nel controricorso, la sentenza impugnata ha espressamente indicato come oggetto di uno dei motivi d’appello incidentale dello stesso dott. COGNOME tutti rigettati dal giudice a quo con le formule (della motivazione e del dispositivo della sentenza d’appello) già richiamate.
Tanto premesso, il motivo è fondato. Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/ 2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024). Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da
tale orientamento – cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, vanno accolti, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell’ incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, dell’atto impugnato in primo grado), i ricorsi introduttivi del dott. Scarinci.
Resta assorbito, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo e dell’accertata invalidità, a monte, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, il primo motivo del ricorso.
4. In considerazione della novità della questione e della conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi di NOME COGNOME e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025