Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19907 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Visto conformitàSanzioni-Competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5711/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in atti;
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-resistente – nonché
RAGIONE_SOCIALE– RISCOSSIONE
-intimata –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4701/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio depositata il 2 agosto 2023, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, nella qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (relative all’annualità d’imposta 2014) di un contribuente avente domicilio RAGIONE_SOCIALE nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ufficio territoriale di Frascati.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sottopose a controllo formale, ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico di NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificata dall’RAGIONE_SOCIALE la relativa cartella di pagamento allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, quest’ultimo l’ha impugnata innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, assumendo, tra l’altro, che a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata», e non più «di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALE somme in questione e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), e non l’ufficio RAGIONE_SOCIALE competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso, ritenendo la natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa misura ed applicando di conseguenza la lex mitior , e ha quindi annullato la cartella.
2. L’Ufficio ha proposto appello che l a Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto; in particolare ha escluso la natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE somme ingiunte e di conseguenza l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni; esaminando le ulteriori doglianze di NOME COGNOME, riproposte in appello, le ha rigettate; in particolare ha ritenuto
che la competenza all’iscrizione a ruolo fosse determinata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente e non operasse la previsione di competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non essendo stato emesso alcun atto di contestazione.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
R imane intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 20/06/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) e a -bis) del d.lgs. n. 241/1997 e dall’art 3 d.lgs. n. 472/1997 nonchè RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver i giudici del gravame riconosciuto, in applicazione del favor rei , la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione nella misura più favorevole al ricorrente, come risultante dall’art. 39, comma 1, lett a), d.lgs. n. 241 del 1997, modificato dal d.l. n. 4 del 2019, ovvero nella minor somma, epurata dalle imposte e dagli interessi.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 39, primo comma, lettera a), e secondo comma, d.lgs. n. 241/1997 in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3 c.p.c., assumendo il ricorrente che la Corte di giustizia avrebbe errato nel negare che la cartella di pagamento, formata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo effettuata dalla direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esito del controllo ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del contribuente assistito, fosse viziata dal dedotto difetto di incompetenza
del soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art. 39, vigente ratione temporis , dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un RAGIONE_SOCIALE-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale RAGIONE_SOCIALEa direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, per tale dovendosi necessariamente intendere non il contribuente ma lo stesso professionista che ha apposto il visto. Inoltre, secondo il ricorrente, l’ipotizzata incompetenza funzionale da parte di un ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria integrerebbe una causa di annullabilità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, secondo la conclusione cui è già pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di merito.
Occorre per ragioni logiche esaminare preliminarmente il secondo motivo che è fondato con conseguente assorbimento degli altri due.
Infatti, con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 ( ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del
d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis , Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024; ancora di recente Cass. n. 5025/2025; Cass. n. 7761/2025; Cass. n. 13291/2025).
Si è in particolare ritenuto c he il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 risulta norma attributiva di una competenza funzionale alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, individuat e in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, anche con riferimento alla fattispecie nella quale l’Amministrazione proceda direttamente all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, segnalando, ad ulteriore conforto di tale soluzione, che essa è in linea con la ratio complessiva RAGIONE_SOCIALEa norma, che è quella di accentrare, su base RAGIONE_SOCIALE, la competenza sui rapporti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con i soggetti deputati a rilasciare visti di conformità .
Ratio coerente, del resto, con quanto già disposto dal d.m. Finanze 12 luglio 1999, intitolato «Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resa dai centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti,
adottato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 31 maggio 1999, n. 164.», che (visto l’art. 28 del regolamento recante norme per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 31 maggio 1999, n. 164, che attribuisce al RAGIONE_SOCIALE la individuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del citato regolamento) ha attribuito tra l’altro alle RAGIONE_SOCIALE la competenza all’autorizzazione all’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la funzione di tramite con l’ organo del Ministero obbligato alla tenuta degli albi dei CRAGIONE_SOCIALE, alcune competenze procedurali in merito alla richiesta di autorizzazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione, nonché l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di vigilanza di cui agli artt. 10 e 25.
Il Collegio, non ravvisando nelle difese RAGIONE_SOCIALE parti argomenti per discostarsi da tale orientamento – cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il secondo motivo di ricorso, poiché la decisione resa dal giudice d’appello non è conforme ai principi emergenti dai richiamati e consolidati precedenti di legittimità.
Per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha provveduto, RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del AVV_NOTAIO COGNOME.
Restano assorbiti, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del secondo motivo e RAGIONE_SOCIALE‘accertata invalidità, a monte, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente cartella di pagamento, gli ulteriori motivi del ricorso.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa conseguente recente formazione di un pur nutrito orientamento di
legittimità in materia, le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di NOME COGNOME nei termini di cui in motivazione; compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 20 giugno 2025.