Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 141 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Cart. Pag. IRPEF 2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22531/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Albano LazialeINDIRIZZO.
-ricorrente –
E
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Albano LazialeINDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO.
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO RAGIONE_SOCIALEa CALABRIA n. 772/2024 depositata in data 15 marzo 2024. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23
ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di un controllo NUMERO_DOCUMENTO anno 2017 (annualità d’imposta 2016) effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del sig. NOME COGNOME, nella sua qualità di Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Assistenza Fiscale del detto RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Il contribuente, infatti, risultava aver apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (annualità d’imposta 2016) di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione (NUMERO_DOCUMENTO), presentata per il tramite del detto RAGIONE_SOCIALE nell’interesse di
un contribuente, venivano iscritte a ruolo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del D.Lgs. n. 241/97 -somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente e del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la cartella di pagamento, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 335/2023, rigettava il ricorso dei contribuenti.
Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.g.t. II° grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La C.g.t. adita, con sentenza n. 772/2024, depositata in data 15 marzo 2024, rigettava l’appello dei contribuenti.
Avverso tale pronuncia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, primo comma, lett. a) e secondo comma del D. Lgs. 241/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado non ha correttamente individuato l’Autorità amministrativa (imposta per legge nel domicilio di residenza del trasgressore) competente per l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme richiedibili al RAF, da rinvenire nel comma 2, rimasto invariato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, che prevede espressamente che la contestazione RAGIONE_SOCIALE infrazioni e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni debbano essere adottate dalla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis ) del d.lgs. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art 3 d.lgs. 472/1997, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha respinto la tesi del contribuente, che lamentava l’illegittima quantificazione degli importi richiesti, invocando, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘art 39 D.lgs. 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione nella misura a lui più favorevole risultante nell’art 39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/1997, come modificato attraverso l’intervento riformatore di cui al d.l. 4/2019 (ovvero nella minore somma epurata dalle imposte e interessi riferibili al contribuente e non a chi si era limitato ad apporre il visto infedele).
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha definito le somme di cui all’art. 39 D.lgs. 241/1997 di natura sanzionatoria per decretarne la compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza, ma poi le ha considerate aventi natura risarcitoria per precluderne l’applicabilità nella nuova, più favorevole, misura.
2.Il primo motivo di ricorso, ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto agli altri motivi, è fondato.
Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie del tutto analoghe e spesso tra le medesime parti, ha consolidato un orientamento univoco sulla questione RAGIONE_SOCIALEa competenza in materia di visto di conformità infedele (Cass. 19/05/2025, n. 13288; Cass. 26/02/2025, n. 5026; Cass. 27/05/2024, n. 14750; Cass. 02/02/2025, n. 2451).
2.1. La responsabilità prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la negazione RAGIONE_SOCIALEa natura meramente tributaria RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione in capo al RAF non esclude la sua qualificazione sanzionatoria. Tale natura punitiva trova conferma nell’inserimento RAGIONE_SOCIALEa norma in una disposizione rubricata “Sanzioni” e nel fatto che la richiesta di pagamento costituisce una reazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento a una specifica violazione, ossia l’infedeltà del visto. Anche l’ipotetica funzione risarcitoria non sarebbe incompatibile con una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e di conseguenza, la fattispecie rientra pienamente nell’ambito applicativo del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che: ‘Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE‘.
2.3. Questa norma attribuisce una competenza funzionale inderogabile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata tramite il criterio territoriale del domicilio fiscale del “trasgressore” (cioè il RAF o il professionista), e non del contribuente assistito. La previsione di un flusso di “segnalazioni” dagli uffici locali alle direzioni regionali conferma che i primi non hanno il potere di procedere direttamente, ma devono appunto segnalare la violazione all’organo competente.
2.4. La violazione di tale regola di competenza, stabilita da una norma di legge con valenza esterna, determina l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto emesso dall’ufficio incompetente, vizio che, se dedotto dalla parte, deve essere rilevato dal giudice perché la distribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza tramite legge “vincola allo stesso modo l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto” e la sua violazione comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto.
2.5. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’incompetenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, sebbene tale motivo fosse stato ritualmente proposto e fosse, come dimostrato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, quale emergenti dai principi testè declinati, dirimente. L’iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, ufficio incompetente, anziché dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lazio, competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri due motivi, concernenti la natura RAGIONE_SOCIALEa pretesa e l’omessa pronuncia sul giudicato.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti e il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata per incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione e RAGIONE_SOCIALEa recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME