Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11072/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresento e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 3881/2021, depositata il 26 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal relatore Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Fiscale, quale professionista abilitato a tale incombente, su incarico del RAGIONE_SOCIALE, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (relativa all’ annualità d’imposta 2014) di un contribuente avente domicilio RAGIONE_SOCIALE nel territorio di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE sottopose a controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione del contribuente assistito ed all’esito, ritenendo che il visto apposto fosse infedele, iscrisse a ruolo a carico del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’imposta (Irpef), la sanzione (pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta) e gli interessi «che sarebbero stati richiesti al contribuente».
Notificata dall’RAGIONE_SOCIALE la relativa cartella di pagamento allo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, quest’ultimo l’ha impugnata innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano, assumendo che a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), la quale costituirebbe lex mitior , anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l’anno 2014 e fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata. Infatti, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, con riferimento alla medesima fattispecie, che coloro che abbiano apposto il visto di conformità siano tenuti al « pagamento di una somma pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta riscontrata», e non più « di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi
che sarebbero stati richiesti al contribuente», come nella versione previgente RAGIONE_SOCIALEa medesima norma.
Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente ad azionare la pretesa RAGIONE_SOCIALEe somme in questione – e nel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed impugnata- avrebbe dovuto essere la «RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE» (ovvero la RAGIONE_SOCIALE regionale di Roma), e non l’ufficio (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) competente in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
La RAGIONE_SOCIALE adita ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il favor rei limitatamente alla debenza di una somma pari all’imposta dovuta dal contribuente e dei relativi interessi. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello principale, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto, riconoscendo come dovute le somme corrispondenti all’imposta ed ai correlati interessi. La stessa decisione di secondo grado ha respinto l’appello incidentale del contribuente, assumendo che la competenza a provvedere RAGIONE_SOCIALEe ripartizioni territoriali degli uffici finanziari ha rilevanza puramente interna all’Amministrazione e non determina l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto aAVV_NOTAIOato in violazione RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e supportato da memoria, il AVV_NOTAIO. COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia « Errore in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 39, primo comma lettera a) e secondo comma del d.lgs. 241/1997 in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.».
Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che la cartella di pagamento, formata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito del controllo ex art 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del contribuente assistito, fosse viziata dal deAVV_NOTAIOo difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente
ratione temporis , dispone invece che «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE», configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un RAGIONE_SOCIALEdipendenti), la competenza funzionale e territoriale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, ovvero RAGIONE_SOCIALEo stesso professionista che ha apposto il visto.
Secondo il ricorrente, inoltre, l’ipotizzata incompetenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘ ufficio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, in presenza di un’espressa previsione legislativa di competenza, costituisce causa di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
1.1. Giova premettere alla trattazione del motivo la riproduzione RAGIONE_SOCIALEe parti qui più rilevanti RAGIONE_SOCIALEa formulazione legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 – rubricato con il titolo «Sanzioni»- nella versione modificata dall’art. 6 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, concordemente ritenuta vigente ratione temporis dall’Amministrazione (che l’ha posta infatti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa) e dal ricorrente.
Il comma 1, lett. a), secondo periodo, per quanto qui interessa, dispone che:
« Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36-ter del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato inAVV_NOTAIOo dalla conAVV_NOTAIOa dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE.
Se entro il 10 novembre RAGIONE_SOCIALE‘anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, la somma dovuta è pari all’importo RAGIONE_SOCIALEa sola sanzione. La sanzione è riAVV_NOTAIOa nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. La violazione è punibile in caso di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché’ in caso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEa suddetta sanzione;».
Il successivo comma 2 recita: « Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.».
1.2. Il motivo è fondato.
Occorre muovere dal dato testuale del già riproAVV_NOTAIOo comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997. Invero, già nella originaria versione di tale disposizione era previsto che le «sanzioni» previste dalle lettere a) e b) del comma 1 fossero « irrogate
con provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore». Successivamente, l’ attuale versione del medesimo comma 2 è stata inserita nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘art 39 dall’art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero prima ancora che l’art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a sua volta, introducesse nel comma 1, lett. a), la previsione che colui che ha rilasciato il visto di conformità infedele è tenuto, nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o del diverso ente impositore, (anche) al pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
All’esordio del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 nel testo attualmente vigente, la prassi non aveva avuto alcun dubbio nel rilevare che « il citato articolo 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria ha attratto espressamente alla competenza RAGIONE_SOCIALEa Direzione Regionale anche la fase RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione. Peraltro, in mancanza di una disciplina transitoria ed in base al dato testuale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 33, lettera d), RAGIONE_SOCIALEa legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 l’attività di contestazione e la successiva irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per le violazioni di cui sopra devono essere effettuate esclusivamente dalle Direzioni Regionali ed in base alle regole del d.lgs. n. 472 del 1997 La citata disposizione, collega, infatti, le attività di contestazione ed irrogazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore » (circolare n. N. 52/E del 27 settembre 2007).
Successivamente il legislatore, con l’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, ha modificato il comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, ma pur innovando ed ampliando le ‘conseguenze’ (‘sanzionatorie’ o meno, come infra si dirà) del rilascio del visto infedele con riferimento ad alcune fattispecie, ha mantenuto comunque sostanzialmente inalterato il comportamento illecito cui attribuisce disvalore, ovvero la ‘violazione’, che continua ad essere integrata dall’infedeltà del visto. Ed è la ‘violazione’ che, ai sensi del ridetto comma 2, contribuisce a determinare la regola di competenza applicabile. Pertanto, il riferimento, nel comma 2, alle ‘violazioni’ dei commi 1 continua ad essere riferibile alla violazione commessa apponendo il visto infedele, a prescindere dalle diverse ed ulteriori conseguenze ‘punitive’ che da essa possano derivare anche per effetto RAGIONE_SOCIALEa novella del 2014.
Tanto meno, poi, il legislatore nel 2014, in parallelo alla modifica del comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, ha variato il ridetto comma 2, relativo alla competenza funzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE regionale. Competenza che, peraltro, può configurarsi come speciale solo per quanto riguarda l’attribuzione ‘verticale’ RAGIONE_SOCIALEa materia alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; mentre, riguardo alla distribuzione ‘orizzontale’ per territorio tra queste ultime, appare
conciliabile con i principi generali in materia d’imposte. Infatti, il criterio territoriale del domicilio RAGIONE_SOCIALE del soggetto sottoposto alla potestà RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, aAVV_NOTAIOato dall’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, non è difforme dal criterio generale vigente nella materia RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe imposte, basato (ai sensi degli artt. 31, ratione temporis secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 40, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972) sul domicilio RAGIONE_SOCIALE del contribuente ed esteso (per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) anche alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo (cfr., ex plurimis , Cass. 20/02/2020, n. 4412) e di riflesso, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al procedimento sanzionatorio.
Non pare, peraltro, determinante che le richiamate disposizioni facciano riferimento al domicilio RAGIONE_SOCIALE del «soggetto obbligato alla dichiarazione» o del «contribuente». Infatti, la pacifica natura non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione in questione (affermata già dalla relazione allo schema del d.lgs. n. 175 del 2014, sulla quale infra ; nonché dalla prassi erariale, cfr . circolare n. 12/E del 24/05/2019; oltre che dalla stessa sentenza impugnata), e comunque la circostanza che il trasgressore sia tenuto al pagamento non RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ma ‘di una somma pari all’importo’ di quest’ultima, giustifica la declinazione del criterio generale di collegamento territoriale con l’ufficio, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente cartella di pagamento, in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del soggetto che ha apposto il visto infedele, ovvero del trasgressore, sul quale, nel caso di specie, si esercita in concreto la potestà coattiva erariale.
In sintesi, quindi, il comma 2, richiamando le «violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo» si riferiva alla medesima ‘violazione’, comunque già ab origine prevista nel comma 1, consistente nel rilascio di un visto infedele, ed a questa continua a riferirsi, pur quando essa dia luogo, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, alla conseguenza anche del pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il che attrae anche tale ipotesi alla competenza funzionale esclusiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competenti rispetto al domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, ovvero di colui che ha rilasciato il visto infedele.
Non potrebbe ritenersi d’ostacolo a tale conclusione la circostanza che mentre il ridetto comma 2 parla di contestazione RAGIONE_SOCIALEe violazioni e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, invece il comma 1, lett. a), dopo aver previsto nel secondo periodo che i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE o del diverso ente impositore al
pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce nel terzo e nel quarto periodo che costituiscono titolo per la RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente.
L’ipotesi di un diverso iter procedimentale non pare, invero, determinante al fine di escludere ogni rilevanza RAGIONE_SOCIALEa competenza attribuita dal ridetto comma 2, atteso che il precedente comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 dispone che nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7bis , « si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». Sicché la circostanza che la richiesta al trasgressore RAGIONE_SOCIALEe somme in questione avvenga con l’immediata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 39, comma 1, piuttosto che con il diverso procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, n. 472, non appare dirimente per escludere, sulla base di una possibile differenza procedimentale, già prevista dallo stesso legislatore, la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza, dettata dal ridetto comma 2 con riferimento appunto alle violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3, a prescindere dalle modalità procedimentali.
Neppure si rinviene, ai fini che qui rilevano, la sistematica necessità di una coincidenza di competenza tra l’ufficio che ha sottoposto a controllo il contribuente assistito e quello che deve iscrivere a ruolo la pretesa nei confronti del trasgressore che ha rilasciato il visto rivelatosi infedele.
Infatti, a prescindere dalle modifiche operate successivamente dal d.lgs. n. 175 del 2014 in ordine alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione integrata con l’apposizione del visto infedele, l’esito del controllo formale ex art. 36ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione del contribuente assistito, e la relativa comunicazione al centro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o al professionista, si ponevano egualmente a monte RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del trasgressore, anche quando la violazione era punita con la sola sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Nonostante ciò, tuttavia, il legislatore, con riferimento alla reazione nei confronti del trasgressore, aveva comunque già previsto la competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territorialmente competenti rispetto al domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, benché non coincidessero necessariamente con gli uffici territoriali competenti a controllare le dichiarazioni dei contribuenti assistiti. Non a caso, del resto, lo stesso legislatore ha previsto all’uopo, nel medesimo comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, uno specifico flusso di
comunicazioni dagli uffici locali alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, affinché queste ultime provvedano (« anche sulla base RAGIONE_SOCIALEe segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE»). Non vi sarebbe invero necessità di tale strumento, ove gli uffici locali, in caso di violazioni, potessero provvedere in ogni caso direttamente.
Pertanto, il riferimento del comma 1, lett. a), secondo periodo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 ( e RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 26, in particolare commi da 3 a 3quater , d.m. Finanze 31 maggio 1999, n.164) al controllo formale ex art 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 ed alla RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, certamente concorre ad individuare la fattispecie procedimentale che generi le comunicazioni di rettifica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del contribuente vistata, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘infedeltà del visto e RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di chi lo ha apposto; dall’altro vale ad estendere ex lege , nei confronti del trasgressore, l’efficacia soggettiva, quali titoli per la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe medesime comunicazioni, con le quali sono richieste le somme in questione.
Tuttavia, dal complesso RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esame non si ricava anche una specifica attribuzione di competenza, per l’iscrizione a ruolo, ad un determinato ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che possa porsi come eccezione rispetto alla competenza funzionale espressamente dettata dal ridetto comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 (né, invero, che sia derogatoria RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale ‘orizzontale’ generale, riconducibile, come detto, al domicilio RAGIONE_SOCIALE del soggetto- non il contribuente, nel caso di specie- in concreto destinatario RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva azionata mediante l’iscrizione a ruolo).
1.3. Tirando le fila di quanto sinora argomentato, deve concludersi innanzitutto che il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 risulta norma attributiva di una competenza funzionale alla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, individuata in relazione al domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore, anche con riferimento alla fattispecie nella quale l’Amministrazione proceda direttamente all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Ad ulteriore conforto di tale soluzione, deve aggiungersi che essa è in linea con la ratio complessiva RAGIONE_SOCIALEa norma, che è quella di accentrare, su base regionale, la competenza sui rapporti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con i soggetti deputati a rilasciare visti di conformità.
Ratio coerente, del resto, con quanto già disposto dal d.m. Finanze 12 luglio 1999, intitolato «Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resa dai centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, aAVV_NOTAIOato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 31 maggio 1999, n. 164.»,
che (visto l’art. 28 del regolamento recante norme per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aAVV_NOTAIOato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 31 maggio 1999, n. 164, che attribuisce al RAGIONE_SOCIALE la individuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del citato regolamento) ha attribuito tra l’altro alle RAGIONE_SOCIALE la competenza all’autorizzazione all’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la funzione di tramite con l’ o rgano del Ministero obbligato alla tenuta degli albi dei CRAGIONE_SOCIALE, alcune competenze procedurali in merito alla richiesta di autorizzazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione, nonché l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di vigilanza di cui agli artt. 10 e 25 i professionisti comunicano preventivamente all’RAGIONE_SOCIALE.
Date tali premesse, non gioverebbe alle esigenze di concentrazione, e comunque di efficienza e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 che, all’interno del medesimo rapporto tra il soggetto legittimato all’apposizione del visto e l’Amministrazione e nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe possibili reazioni all’apposizione di un visto infedele, diversificasse la competenza degli uffici locali di quest’ultima in ragione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione, o meno, del procedimento di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, che lo stesso art. 39 prevede del resto sia applicabile nei limiti di compatibilità.
Né, peraltro, può ritenersi che la concentrazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa ostacolare l’esercizio efficace RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, avendo il legislatore previsto appositamente, nello stesso comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, la comunicazione di informazioni dagli uffici locali alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE.
Contemporaneamente, la concentrazione evita all’unico soggetto legittimato a rilasciare il visto il possibile aggravio di poter essere chiamato a difendersi, in fase amministrativa e di conseguenza in giudizio, in una miriade di sedi diverse, riconducibili al domicilio RAGIONE_SOCIALE dei molteplici contribuenti assistiti, ma potenzialmente estranee a quella naturale del suo domicilio RAGIONE_SOCIALE. E si tratta, anche in questo caso, di un’esigenza che lo stesso legislatore ha mostrato di apprezzare quando, nell’ipotesi specifica in cui si proceda con atto di contestazione, ha previsto non solo che esso sia unico per ciascun anno solare di riferimento, ma anche che fino al compimento dei termini di decadenza, la sua integrazione o la sua modifica possa essere effettuata dalla «medesima RAGIONE_SOCIALE regionale», evidentemente quella « competente in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore», individuata nel medesimo comma.
1.4. Giova peraltro precisare che nel ricorso, così come spesso accade nella
giurisprudenza di merito in materia, anche la natura sanzionatoria, o meno, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie introAVV_NOTAIOa nel ridetto comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 dall’ art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, viene utilizzata quale ulteriore argomentazione di supporto rispetto al problema RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa regola di competenza di cui all’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997.
1.5. Invero, come già rilevato, la riconducibilità all’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, quanto meno ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di responsabilità introAVV_NOTAIOa nel ridetto comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 dall’ art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, valorizzando il persistente riferimento del comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 39 alle ‘violazioni’ commesse ai sensi del precedente comma 1, può finanche prescindere dalla qualificazione, in termini sanzionatori o meno, RAGIONE_SOCIALEa ‘conseguenza’ (il pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente) RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del visto infedele. Fermo quanto sinora premesso, è opportuno comunque sottolineare che è vero che nella relazione allo schema del d.lgs. n. 175 del 2014 si legge che l’obbligazione prevista dalla disposizione in capo al CAF o al professionista, «cui è peraltro riconosciuto un compenso a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALE‘attività di controllo svolta», «non ha natura RAGIONE_SOCIALE ma civilistica».
Tuttavia, occorre in ogni caso verificare come le intenzioni espresse nei lavori preparatori si siano poi traAVV_NOTAIOe nella norma positiva, anche per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua sistematica collocazione nell’ordinamento.
Nel caso di specie, l’esclusone RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione de qua trova corrispondenza sia nella clausola di apertura RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 ( «ferma restando l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per le violazioni di norme tributarie», sicché non sono ‘tributarie’ quelle di seguito tipizzate nella medesima norma), comune a tutte le fattispecie di cui allo stesso articolo; sia nell’espressa riconduzione (altrimenti pleonastica) RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE, di cui al quarto periodo RAGIONE_SOCIALEa lettera a) del primo comma. La negazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, tuttavia, non equivale necessariamente ad escludere la qualità sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che trova anzi conferma innanzitutto dal suo inserimento in una disposizione rubricata come «Sanzioni» e contenente comunque plurimi riferimenti alla materia RAGIONE_SOCIALEe sanzioni; oltre che dalla circostanza che la richiesta di pagamento è una reazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento correlata espressamente ad una specifica violazione, ovvero all’ infedeltà del visto, che determina la responsabilità del trasgressore per l’ imposta altrui, rispetto alla quale egli
sarebbe altrimenti estraneo, anche per evidente difetto di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Sostiene poi la prassi erariale (circolare n. 12/E del 24/05/2019, cit.) che la «funzione risarcitoria e non anche sanzionatoria» RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in questione, emergerebbe dalla circostanza che « In sostanza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘impegno assunto dai CAF e dai professionisti abilitati nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e del conseguente affidamento di quest’ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, il legislatore aveva posto in capo ai medesimi, in caso di errore, l’onere di corrispondere in ‘sostituzione’ RAGIONE_SOCIALE‘originario debitore (il contribuente), un importo dato dall’imposta e dagli interessi, nonché dalla corrispondente sanzione applicabile alla violazione. La scelta era stata, quindi, quella di punire con una sorta di sostanziale corresponsabilità il CAF o il professionista che, chiamati a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti, fossero risultati inadempienti.»
Invero, già l’uso del termine ‘punire’ (come l’espressione ‘una sorta di corresponsabilità’ ) tradiscono l’incertezza di fondo RAGIONE_SOCIALEa medesima tesi erariale, in ordine alla pretesa funzione esclusivamente risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa fattispecie riconosciuta come ‘punitiva’, e quindi non estranea ad una ratio sanzionatoria, quanto meno concorrente.
Se poi, come la circolare pare voler ritenere, la ratio esclusivamente risarcitoria dovesse intendersi funzionale a riparare, o meglio ad evitare, un danno al contribuente, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa lesione del legittimo affidamento che quest’ultimo ha riposto nei confronti di chi lo ha assistito apponendo il visto, se ne dovrebbe logicamente ricavare la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta altrimenti dovuta alla stregua di un danno, conclusione ovviamente non accettabile, trattandosi piuttosto del dovere, di matrice anche costituzionale, di contribuzione, che scaturisce direttamente (non dalla dichiarazione o dall’accertamento tributario, ma) dall’integrazione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie legali impositive.
In sintesi, non può condividersi la tesi che chi sia in ipotesi tenuto a pagare le imposte nella misura effettivamente dovuta (per quanto maggiore di quella dichiarata) possa subire un danno ingiusto dal quale un terzo debba manlevarlo e tenerlo indenne. E lo stesso deve dirsi per gli interessi sull’imposta, che riequilibrano sostanzialmente tra le parti le conseguenze finanziarie RAGIONE_SOCIALEa dilazione temporale tra scadenza ed effettivo adempimento del debito verso l’erario. Al più, solo la sanzione RAGIONE_SOCIALE potrebbe
essere possibile oggetto di un ipotetico risarcimento per responsabilità professionale.
Per le medesime ragioni, del resto, con riferimento all’obbligazione del contribuente che trova fonte direttamente nella fattispecie legale impositiva, mancherebbe, oltre al danno ingiusto, anche il nesso eziologico con la conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE‘assistente, non essendo quest’ultima, con l’apposizione del visto infedele, a determinare l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
Senza voler qui approfondire ulteriori argomenti (ad esempio in tema di obbligazione di risultato e non di mezzi) che rendono dubbio l’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in questione nei termini di una ipotesi di tutela risarcitoria dei danni derivati da responsabilità professionale, deve infine evidenziarsi che dal contesto RAGIONE_SOCIALEa norma in esame (a differenza RAGIONE_SOCIALEo schema di d.lgs. oggetto RAGIONE_SOCIALEa citata relazione illustrativa) non risulta esplicito né che l’ Amministrazione non possa richiedere, nel termine di decadenza, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta del cliente (salvo in ipotesi interpretare in tal senso il condizionale riferito alla somma « che sarebbe stata richiesta al contribuente»); né che sia precluso a colui che ha apposto il visto infedele un’azione civile di rivalsa o di ingiustificato arricchimento, nei confronti del contribuente del quale ha adempiuto sostanzialmente un debito tributario effettivo, risultante come dovuto anche all’esito del controllo espletato dall’Amministrazione.
Nessuna di tali ultime questioni interessa l’oggetto specifico di questo giudizio, ma la consapevolezza di entrambe evidenzia i limiti di un’apodittica attribuzione di una natura solo risarcitoria alla fattispecie in esame.
In generale, poi, anche il riconoscimento di una ipotetica funzione risarcitoria, fosse pure nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘erario, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie de qua non la renderebbe comunque necessariamente incompatibile, nel nostro ordinamento, con una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria del responsabile civile (cfr. Cass., Sez. U., 05/07/2017, n. 16601). Così come, anche nella giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, una misura che faccia seguito alla commissione di un illecito, ove anche presenti un contenuto e RAGIONE_SOCIALEe finalità non punitive in senso stretto, ma ripristinatorie e di cura in concreto RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico, non può per ciò solo ritenersi non sanzionatoria, ove sia afflittiva in maniera significativa (sulla compatibilità tra sanzione e perseguimento in concreto RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico v. ad es. CEDU, 9 febbraio 1995, caso n. 17440/90, Welch v. The United Kingdom , § 30: « Invero, gli scopi di prevenzione e ripristino sono compatibili con uno scopo punitivo e possono essere visti come elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa nozione stessa di pena»; CEDU,30 maggio 2006, caso n. 38184/03, COGNOME v. INDIRIZZO ,
§ 58; cfr. altresì Corte cost., sentenza n. 63 del 2019, § 6.3).
Pertanto, per quanto qui rileva, ovvero ai fini RAGIONE_SOCIALEa eccepita incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha proceduto, neppure l’argomento relativo alla pretesa natura risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente si pone come necessariamente preclusivo al riconoscimento di una funzione punitiva RAGIONE_SOCIALEa stessa e, comunque, all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di competenza ricavabile dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39.
1.6. Deve dunque ritenersi che la sentenza qui censurata, nella parte in cui non ha ritenuto la cartella impugnata affetta, nella sua interezza, dal denunziato vizio di incompetenza, non ha fatto buon governo di tali principi.
Quanto alle conseguenze di tale patologia sullo stesso atto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « La distribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza tra le varie articolazioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge – che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall’amministrazione – ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto; non può, salvo diverse esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia RAGIONE_SOCIALEe fonti; deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto», non essendo ammissibile che l’Amministrazione possa scegliere diversamente l’ufficio che deve procedere, così in pratica “scegliendo” anche li giudice competente per una eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass. n. 14805/2011 e Cass. n. 14786/2011, entrambi in motivazione; cfr. altresì, Cass. n. 25087/2019; Cass. n. 4065/2019; Cass. 15/07/2020, n. 14985, con riferimento proprio all’scrizione a ruolo).
Nella medesima prospettiva, recentemente, si è affermato (Cass. n. 21399/2020, in motivazione) che « se il sistema ha la finalità̀ di garantire, nella ripartizione RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la miglior qualità̀ possibile degli accertamenti è chiaro che in via generale, appunto, sono anche stabilite le sopra dette regole per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio competente; dette regole non possono essere derogate pena l’illegittimità̀ RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento confezionato in loro violazione.» e «da tale principio discende la nullità̀ assoluta RAGIONE_SOCIALE‘accertamento eseguito dall’ ufficio incompetente», «il cui vizio deve pur sempre essere deAVV_NOTAIOo dalla parte ricorrente tra i
motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza che possa essere rilevato d’ufficio dal giudice».
Pertanto, in ordine agli effetti, sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto dall’ufficio incompetente, RAGIONE_SOCIALEa ritenuta incompetenza, derivante da contrasto con una previsione legislativa ed oggetto RAGIONE_SOCIALEe censure di parte ricorrente sin dall’introduzione del giudizio, la CTR ha errato, non uniformandosi agli esposti principi.
1.7. Sintetizzando, in conformità con altre pronunce (Cass. 30/04/2024, n. 11660; Cass., 02/05/2024, sentenze nn. 11790, 11799, 11806, 11818), rese da questa Corte tra le stesse parti e relative alla medesima fattispecie, deve quindi ritenersi che: « La responsabilità – prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis – dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE individuata in ragione del domicilio RAGIONE_SOCIALE del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione.».
Va quindi accolto il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa RAGIONE_SOCIALE‘ incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio che ha provveduto, RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato in primo grado) il ricorso introduttivo.
2. Resta assorbito, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo e RAGIONE_SOCIALE‘invalidità a monte RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente cartella di pagamento, il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce «Errore in judicando. violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘ art 39, comma 1, lettera a) del d.lgs. 241/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘ art 3 d.lgs. 472/1997 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», lamentando che la sentenza impugnata non abbia accolto la tesi che sosteneva, in applicazione del favor rei , la diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione nella misura più favorevole risultante nell’art 39, comma 1, lett a), d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dalla legge n. 26
del 2019, che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 4 del 2019. La specifica rilevanza di tale ultima questione presuppone, a monte, che l’atto impugnato sia stato validamente emesso dall’ ufficio competente, ipotesi che, nel caso di specie, per le ragioni già rilevate, non ricorre, sicché il secondo motivo, è destinato all’assorbimento.
Per le medesime ragioni resta assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce « Errore in judicando. Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», lamentando il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, relativamente alle censure attinenti il merito del presupposto RAGIONE_SOCIALE‘infedeltà del visto, ovvero la contestata detraibilità RAGIONE_SOCIALEe spese mediche sostenute dalla contribuente assistita dal ricorrente.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEa recente sopravvenienza dei citati precedenti di legittimità, le spese del merito e quelle di legittimità si compensano.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di NOME COGNOME e compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024