Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1539 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 280/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO Ventimiglia
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (c.f. 13756881002)
-intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 2227/2022, depositata il 17/5/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME rivestiva la qualifica di Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘assistenza fiscale (RAF) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Esercitando tale funzione, aveva apposto il ‘visto di conformità’ dei dati del NUMERO_DOCUMENTO , per l’anno di imposta 2014, di un contribuente
che risiedeva in Provincia di RAGIONE_SOCIALE. Eseguito il controllo formale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del contribuente ex art. 36ter d.lgs. n. 600 del 1973, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , DP di RAGIONE_SOCIALE, ravvisava un’infedeltà nell’apposizione del visto di conformità con riferimento a spese sanitarie eseguite all’estero e, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, formava il ruolo reso esecutivo nei confronti del RAF, chiamandolo a rispondere dei tributi, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi riferibili al contribuente. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEte RAGIONE_SOCIALEa riscossione per la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, competente per il domicilio fiscale del COGNOMECOGNOME residente in RAGIONE_SOCIALE, gli notificava una cartella di pagamento. COGNOME proponeva ricorso avanti alla CTP di RAGIONE_SOCIALE nei confronti sia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, DP di RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio di primo grado si costituiva solo l’RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 7478/2020, la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso. Respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto era stata impugnata, per vizi propri, anche la cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la CTP riteneva che la cartella dovesse essere annullata perché la contestazione , l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e la formazione del ruolo erano di competenza ex art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio per il domicilio fiscale del RAF e non RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3. Con la sentenza n. 2227/2022 la CGT di secondo grado del Lazio rigettava l’appello. Evidenziava che la circolare n. 11 del 19/2/2018 sul quesito riguardante il controllo RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dagli intermediari che svolgano la propria attività in Regioni diverse dal loro domicilio fiscale, ha risposto che l’attività svolta dagli intermediari si configura come ‘propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla RAGIONE_SOCIALE
competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore’. Il trasgressore aveva la residenza fiscale in RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso e formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Con il deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto d’integrazione del contraddittorio 10 marzo 2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha documentato di aver notificato il ricorso all’RAGIONE_SOCIALE il 13 marzo 2023. L’ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esamina pregiudizialmente il motivo relativo alla competenza per territorio del giudice. Con il secondo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. l’erronea individuazione del giudice territorialmente competente perché in RAGIONE_SOCIALEambi i gradi di merito l’RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito che giudice competente fosse la CTP di RAGIONE_SOCIALE. Il ruolo è stato formato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e trovano applicazione i principi affermati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte
costituzionale n. 44 del 2016.
Il motivo deve essere rigettato. Il ruolo è stato formato dall’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE. La cartella di pagamento impugnata è stata emessa e notificata nei confronti di un contribuente con domicilio fiscale in RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.1 L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ». L’RAGIONE_SOCIALE pone a fondamento RAGIONE_SOCIALEa competenza RAGIONE_SOCIALEa CGT di RAGIONE_SOCIALE la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 44 del 2016. Pur pronunciandosi in un caso in cui veniva in rilievo l’art. 4 comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b) , del d.lgs. n. 156 del 2015, la Corte ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche nel testo vigente a seguito RAGIONE_SOCIALEa sostituzione, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore. La Corte costituzionale ha ravvisato un impedimento all’esercizio del diritto di difesa nel fatto che l’ente locale non incontri alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi. L’art. 52, comma 5, lettera c) , d.lgs. n. 446 del 1997 precisa che l’individuazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, determinante ai fini del radicamento RAGIONE_SOCIALEa competenza, «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
2.2 Al di fuori da tale caso, quando non vengono in rilievo tributi locali e l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione appartenga a circoscrizione diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, se il contribuente impugni un atto RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, giudice territoria lmente competente è la Corte di Giustizia Tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEte del servizio di riscossione, pure se non coincidente con
quella in cui ha sede l’RAGIONE_SOCIALE tributario che ha formato il ruolo. Il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d) , e comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, considerando ruolo e cartella esattoriale in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento RAGIONE_SOCIALE cause tra giudici diversi e, dall’altro, la rimessione al ricorrente RAGIONE_SOCIALEa scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. 15829/2016 e Cass. 20671/2014). Successivamente alla pronuncia d’ incostituzionalità, questa Corte ha affermato che la natura recuperatoria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, volto a sindacare, nei limiti in cui sia consentito eventualmente anche l’atto presupposto, non influisce sulle regole di determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 (cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non rischia di produrre conseguenze negative nel caso in cui l’ente impositore abbia sede lontano dal domicilio del contribuente. È prevista la formazione di ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui gli agenti operano, l’iscrizione in ciascun ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale e che il concessionario, a cui è consegnato il ruolo, qualora l’attività vada eseguita in altro ambito territoriale, deleghi il concessionario nel cui ambito territoriale deve procedere (Cass. 28064/2019 e Cass. 4115/023). Nel caso in esame applicare il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale porterebbe paradossalmente a effetti opposti a quelli che hanno giustificato la pronuncia d’incostituzionalità perché costringerebbe
un contribuente con domicilio fiscale in RAGIONE_SOCIALE a impugnare la cartella avanti a una CGT geograficamente lontana dal proprio domicilio.
Con il primo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. per l’erronea individuazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente all’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute. L’art. 26 del citato d.m. n. 164 del 1999 stabilisce che l’esito del controllo è comunicato in via telematica al cRAGIONE_SOCIALEo di assistenza fiscale e al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘assistenza fiscale o al professionista, con l’indicaz ione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione mRAGIONE_SOCIALEe l’art. 39, comma 1 , lett. a) , del medesimo decreto specifica che costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni con le quali sono richieste le somme derivanti dagli esiti del controllo formale. La competenza per l’effettuazione del controllo nei confronti dei RAF (e CAF) e dei professionisti è individuata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 60 0 del 1973, nell’RAGIONE_SOCIALE nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Nel caso in esame non era stato emesso alcun atto formale di contestazione per l’irrogazione di sanzioni, ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, avendo il recupero avuto a oggetto un importo avente natura risarcitoria.
Il primo motivo del ricorso principale sulla competenza verticale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è infondato.
4.1 L’art. 31, comma 2, d.P.R. n . 600 del 1973 sul controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi stabilisce: « La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». L’art. 39 , comma 1, lett. a), d.lgs. 241 del 1997, ratione temporis applicabile, nel testo risultante a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014, prevedeva: «ai soggetti indicati nell’Art. 35 che rilasciano il visto di
conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36-ter del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente ». Il secondo comma precisava: «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e RAGIONE_SOCIALE‘Art. 7 -bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base RAGIONE_SOCIALE segnalazioni inviate dagli uffici locali RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione RAGIONE_SOCIALE ».
4.2 La ricorrente ritiene a) che la competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia individuata dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; b) che non sia applicabile l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 perché non era stato emesso alcun atto di formale contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, avendo il recupero natura risarcitoria; c) che l’art. 39 disciplinasse due distinti procedimenti: nel caso di apposizione di visto infedele su MoRAGIONE_SOCIALEo 730, veniva recuperata una somma pari ad imposta, interessi e sanzioni; in tutte le altre ipotesi di visto infedele, veniva irrogata una sanzione amministrativa.
Deve darsi continuità al principio secondo cui: «la responsabilità prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto compiuto in violazione di tale attribuzione» (Cass. 11660/2024). Il principio è già stato ribadito in plurime successive decisioni (Cass. 30992/2025, Cass. 29582/2025, Cass. 28304/2025, Cass. 28298/2025, Cass. 19908/2025, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024).
Prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’art. 39 , comma 1, lett. a) , d.lgs. n. 241 del 1997 , dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014, non si erano poste particolari questioni sull’RAGIONE_SOCIALE che doveva procedere la contestazione , individuato nelle direzioni regionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, perché il primo comma prevedeva che al soggetto che rilasciava il visto di conformità si applicava una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.582 ,00 e il secondo comma specificava l’autorità competente a contestare e irrogare la sanzione (circolare n. 52/E del 27/9/2007). La questione sull ‘ eventuale competenza RAGIONE_SOCIALEa DP è sorta perché con la modifica del primo comma è stato aggiunto: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato
o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, RAGIONE_SOCIALEa sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ». È stato però evidenziato:
-che la speciale competenza RAGIONE_SOCIALEa direzione RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del trasgressore è stata introdotta dal legislatore nonostante siano gli uffici territoriali a controllare le dichiarazioni dei contribuenti e si giustifica, coerentemente con quanto disposto dal d.m. Finanze 12/7/1999, per l’accRAGIONE_SOCIALEamento sulla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei poteri di controllo sui soggetti deputati a rilasciare il visto di conformità;
-che l’illecito consistente nel rilascio di un visto infedele, rispetto al quale il secondo comma prevede la competenza RAGIONE_SOCIALEa direzione RAGIONE_SOCIALE, è rimasto il medesimo anche dopo la novella apportata dall’art. 6 d.lgs. n. 175 del 2014;
-che il fatto che sia stato anche aggiunto che costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 le comunicazioni, con le quali sono richieste le somme, non configura uno speciale iter procedurale che esclude l’applicabilità del secondo comma perché, per l’espresso dettato del comma 1 -bis , le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano nei limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità;
-che le somme poste a carico del trasgressore si ricollegano direttamente alla violazione commessa e hanno quantomeno una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e non meramente risarcitoria.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, così rubricato: «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento. Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)», il contribuente eccepisce che il giudice non si è pronunciato sull’eccezione di
giudicato in relazione al fatto che plurime sentenze definitive RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, riguardanti giudizi intercorsi tra le stesse parti, hanno ritenuto nulli gli atti impugnati, in quanto il ruolo era stato formato da soggetto incompetente anziché dalla RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio competente in ragione del domicilio fiscale del RAF.
Per effetto del rigetto di RAGIONE_SOCIALEambi i motivi del ricorso principale il motivo di ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso e la formazione del richiamato orientamento di legittimità solo in epoca successiva costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 9/1/2026
la Presidente
NOME COGNOME