Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18620/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 180/2023 depositata il 03/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Direzione Provinciale di Modena dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con cui veniva irrogata una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni non imponibili effettuate nel 2014, per omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intento ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 351/2019, ha accolto il ricorso, ritenendo la violazione meramente formale e non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5 -bis, del D.lgs. n. 472/1997.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, con sentenza n. 180/2023, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando l’assenza di evasione d’imposta, la regolare annotazione della dichiarazione nei registri contabili e la disponibilità della documentazione da parte dell’Ufficio, escludendo quindi qualsiasi pregiudizio all’attività di controllo.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio mediante controricorso.
È stata depositata PDA in corso di giudizio, che ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione. La PDA è stata opposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso , l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997, in relazione
all’art. 7, comma 4 -bis, del D.lgs. n. 471/1997. L’Ufficio sostiene che l’omessa trasmissione della dichiarazione d’intento costituisc e una violazione sostanziale, idonea a pregiudicare l’attività di controllo, e che la sanzione proporzionale irrogata sia conforme alla normativa vigente ratione temporis .
In via preliminare va rilevato che dalla lettura degli atti emerge che la controricorrente ha sommariamente dichiarato di aver aderito alla definizione RAGIONE_SOCIALE ‘violazioni formali’ ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018, allegando un modello F24 di disagevole interpretazione, dal quale non si evince un chiaro e inequivoco collegamento con l’atto oggetto del presente giudizio. L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per converso, pur a fronte della deduzione anzidetta, non ha fornito alcuna chiara indicazione sul punto.
In tale contesto, permangono irrisolti i seguenti profili: la pertinenza della definizione agevolata rispetto all’oggetto dell’odierno processo; il perfezionamento dei presupposti della fattispecie estintiva invocata. Si rende pertanto necessario acquisire dalle parti informazioni sulla predetta allegazione in ordine all’accesso alla definizione agevolata sui seguenti profili: (i) riferibilità del pagamento indicato dalla contribuente al perimetro della definizione agevolata; (ii) sussistenza dei presupposti per l’eventuale estinzione della lite ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo; assegna alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuale memoria sui profili enucleati in motivazione.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio tenuta in data 14 ottobre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte
Suprema di Cassazione, riconvocatasi nella medesima composizione di cui sopra il 22 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME