Violazioni Doganali e Confisca: La Cassazione Sceglie la Pubblica Udienza
L’analisi di oggi riguarda un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione in materia di violazioni doganali. Il caso, relativo all’importazione illecita di un orologio di lusso, solleva questioni giuridiche di notevole importanza, tanto da spingere la Suprema Corte a non decidere immediatamente, ma a rinviare la discussione a una pubblica udienza. Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda e le ragioni di tale scelta procedurale.
I Fatti del Caso: L’Acquisto e l’Immediato Rientro in Italia
La vicenda ha origine da un comportamento apparentemente astuto messo in atto da un contribuente. Quest’ultimo, residente in Svizzera, acquista un orologio di lusso presso una gioielleria in una città di confine italiana. Successivamente, si reca presso un valico doganale presidiato per espletare le formalità di esportazione del bene. Tuttavia, subito dopo aver superato il confine, rientra in Italia attraverso un valico secondario non presidiato, reintroducendo così l’orologio nel territorio dell’Unione Europea senza dichiararlo e senza versare i relativi diritti doganali, superando l’importo consentito in franchigia.
Questo stratagemma viene scoperto, portando l’Agenzia delle Dogane a contestare la violazione, applicare le sanzioni previste e disporre la confisca dell’orologio.
Il Percorso Giudiziario e le Decisioni dei Giudici di Merito
Il contribuente impugna l’atto di contestazione, ma il suo ricorso viene respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di merito confermano la legittimità dell’operato dell’amministrazione doganale, sottolineando due punti chiave:
1. Il superamento del confine attraverso il valico non presidiato integrava pienamente il fatto materiale dell’illecita importazione.
2. Non era possibile riconoscere la buona fede del contribuente, il cui comportamento era stato giudicato anomalo e chiaramente finalizzato a eludere la normativa doganale.
Di fronte alla doppia sconfitta, il cittadino decide di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le Questioni Giuridiche sulle Violazioni Doganali in Cassazione
Il caso giunto in Cassazione si è arricchito di ulteriori elementi. Durante il procedimento, il ricorrente aveva presentato un’istanza per estinguere la controversia, probabilmente avvalendosi di una delle procedure di definizione agevolata previste dalla legge. Questo ha introdotto una questione giuridica complessa e di grande rilevanza: è possibile definire in via agevolata una controversia che non riguarda solo sanzioni pecuniarie, ma anche una sanzione ablativa come la confisca del bene?
La Suprema Corte ha riconosciuto la portata di tale interrogativo, definendolo di “rilevanza nomofilattica”. Questo termine tecnico indica che la decisione sul punto è destinata a creare un precedente importante, capace di orientare la giurisprudenza futura in casi simili.
La Decisione della Corte: Rinvio in Pubblica Udienza
Proprio a causa di questa rilevanza, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria, un provvedimento che non chiude il caso ma ne governa lo svolgimento. Invece di decidere la questione in camera di consiglio (una riunione privata dei giudici), ha disposto il rinvio della causa a una pubblica udienza.
Questa scelta procedurale è riservata ai casi che presentano questioni di principio di particolare importanza. La discussione pubblica consente un esame più approfondito e un dibattito più ampio, garantendo che la futura sentenza abbia una motivazione solida e ponderata.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro il rinvio risiede nella necessità di affrontare in modo chiaro e definitivo la questione della definibilità delle controversie doganali che includono la confisca. La Corte ha ritenuto che un tema così delicato, che intreccia sanzioni amministrative, diritti di proprietà e procedure di conciliazione con lo Stato, meriti la massima attenzione e il più alto livello di approfondimento che il rito processuale consente. La decisione che verrà presa in pubblica udienza avrà il compito di fornire una guida chiara a contribuenti, professionisti e giudici di merito per il futuro.
Le Conclusioni
In conclusione, sebbene non si abbia ancora una decisione finale sul merito della vicenda, l’ordinanza della Cassazione è di per sé significativa. Segnala che il trattamento delle violazioni doganali, e in particolare le implicazioni della confisca nell’ambito delle definizioni agevolate, è un tema su cui la giurisprudenza necessita di un orientamento stabile e autorevole. L’esito della futura udienza pubblica sarà quindi un punto di riferimento cruciale per comprendere i limiti e le possibilità di risoluzione delle liti con l’amministrazione doganale.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha ritenuto che le questioni giuridiche sollevate, in particolare la possibilità di estinguere una controversia che include la confisca, avessero una “rilevanza nomofilattica”, cioè fossero così importanti da richiedere un’analisi approfondita in una pubblica udienza per stabilire un principio di diritto chiaro.
Cosa significa che la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in pubblica udienza?
Significa che il caso è stato posticipato e inserito in un nuovo calendario per essere discusso in un’udienza aperta al pubblico. Questa procedura è riservata ai casi che presentano questioni di diritto particolarmente complesse o significative, garantendo un dibattito più completo prima della decisione finale.
Qual è l’oggetto principale della controversia in questo caso di violazioni doganali?
L’oggetto principale è la legittimità delle sanzioni e della confisca di un bene di lusso importato illecitamente in Italia attraverso un valico non presidiato, dopo aver simulato una regolare esportazione. La controversia si estende anche alla questione procedurale sulla possibilità di risolvere tale lite tramite una definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17364/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 747/09/20 depositata l’ 11/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 747/09/20 del l’1 1/03/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 79/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un atto di contestazione di violazioni della legge doganale, con il quale venivano applicate le sanzioni e veniva disposta la confisca della merce oggetto di sequestro.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME, residente a Melide (Svizzera), acquistava un orologio Rolex presso una gioielleria di Varese, provvedeva all’espletamento RAGIONE_SOCIALE formalità doganali per l’esportazione e l’importazione della merce presso il valico turistico di Gaggiolo e, quindi, rientrava immediatamente in Italia attraverso il valico non presidiato di Clivio San Pietro, così importando nel territorio unionale merce di valore superiore all’importo in franchigia senza rendere la relativa dichiarazione .
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME COGNOME, evidenziando che: a) a seguito del superamento del valico di frontiera senza rendere la temporanea dichiarazione il ricorrente aveva già compiuto il fatto materiale dell’esportazione di un bene ormai uscito dal territorio dell’Unione in assenza di dichiarazione; b) doveva escludersi la buona fede del ricorrente in ragione del suo comportamento anomalo (essere ritornato immediatamente in Italia da un valico non presidiato più distante).
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria dell’11/08/2023, questa Corte, preso atto dell’istanza di estinzione della controversia depositata dal
contribuente, rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di ottenere chiarimenti da RAGIONE_SOCIALE.
Con ulteriore ricorso proposto in pendenza del presente giudizio NOME COGNOME impugnava il diniego di definizione agevolata opposto da RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Il ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
La rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questioni oggetto di trattazione nel presente procedimento, con particolare riferimento alla definibilità di un atto di contestazione sanzioni che involge anche la confisca, consiglia la trattazione della presente controversia in pubblica udienza.
La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.