Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21551 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15019/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
WIND
NOME
SPA
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 514/2020 depositata il 29/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza n. 514/2020 depositata in data 29/01/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 4496/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’atto di contestazione relativo all’IVA dell’anno 2007.
La CTR -richiamato il d.lgs. n. 472 del 1997 -ha rilevato che, secondo quanto emerso anche dal PVC, la ritardata registrazione delle operazioni relative al periodo 01/01/2007-12/01/2007 non ha arrecato alcun pregiudizio alle azioni di controllo e, al contempo, non ha inciso sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva come la decisione impugnata abbia ritenuto assente il pregiudizio all’azione di controllo, al punto da integrare l’esimente prevista nell’art. 6, comma 5 -bis, d.lgs. n. 472 del 1997. Tuttavia, al momento della verifica -concernente il rispetto delle disposizioni contemplate nella normativa fiscale e iniziata il 14/03/2007 -risultavano registrate le operazioni al
31/12/2006. Considerato che, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, le operazioni devono essere registrate entro sessanta giorni, risultavano non contabilizzate oltre i termini di legge le operazioni alla data del 12/01/2007.
1.2. La ricorrente, richiamata la distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali, ha evidenziato come nel caso di specie ricorresse la prima e non la seconda ipotesi, essendo stato precluso il controllo ai militari della guardia di finanza. A pag. 6 ss. del ricorso in cassazione sono, quindi, riportate le motivazioni dell’atto di cont estazione.
Il ricorso è fondato. Secondo questa Corte in forza del principio di neutralità fiscale dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (Cass., 05/01/2022, n. 143).
La ritardata registrazione delle fatture nei termini previsti dall’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973 non impedisce la detraibilità dell’imposta assolta , in conformità al principio di neutralità dell’IVA, salva l’ipotesi di eventuali condotte fraudolente perpetrate con la collaborazione o la conoscibilità del contribuente. Ciò non esclude, tuttavia, che si tratti di condotta astrattamente idonea a incider e sull’attività di controllo e, quindi, tale da non integrare il carattere meramente formale della violazion e. L’astratta idoneità a incidere sull’attività di controllo deve essere, infatti, valutata ex ante (come dimostrato
icasticamente nel caso di specie, dove al momento del controllo iniziato il 14/03/2007 non è stata riscontrata la registrazione delle fatture nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 12/01/2007) e non ex post. La violazione della norma tributaria esclude, infatti, l’applicazione della sanzione (qualificandosi come meramente formale ) solamente nell’ipotesi in cui sia possibile escludere, in astratto, la possibile incidenza sull’attività di controllo e non invece quando tale incidenza sia riscontrata (solamente) in concreto.
Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà
accoglie il ricorso; anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.