Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7400 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30562/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
DISTILLERIE
CAMPANE
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 3555/20/2019 depositata il 19/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di produzione, distillazione, rettifica, miscelatura e commercio di alcole e bevande
alcoliche, ai sensi degli artt. 5, 28 e 29 D.Lgs. n. 504 del 1995, veniva interessata da un’attività di controllo documentale, nel cui quadro emergeva la sistematica omissione della registrazione, sui documenti amministrativi semplificati -cd. DAS -, della data e dell’ora di inizio del trasporto di alcole etilico e prodotti alcolici estratti dal deposito fiscale adoperato, ancorché fosse prescritto dall’art. 10, co. 3, D.M. n. 2010 del 1996. Sulla scorta di un pcv del 12 febbraio 2016, la contribuente veniva successivamente attinta da un atto di contestazione di sanzioni amministrative. Il ricorso avanzato dalla società avverso l’atto in parola veniva accolto dalla CTP di Caserta, con conseguente annullamento. Il successivo appello erariale è stato rigettato con sentenza n. 3555/20/2019 dalla CTR della Campania. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato a un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, co. 3, D.M. n. 210 del 1996, e 6, co. 5bis D.Lgs. n. 472 del 1997, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto di qualificare le irregolarità relative ai c.d. DAS come meramente formali e, come tali, irrilevanti.
La censura è infondata.
La CTR ha accertato in fatto che l” attività di controllo da parte dell’Ente a ciò preposto … non è risultata in alcun modo pregiudicata dalle rilevate omissioni in ordine all’orario di uscita dei prodotti assoggettati alle accise ‘; ha soggiunto che ‘ tutti i documenti risultano compilati; le merci erano accompagnate da fattura riportante tutti gli elementi necessari alla identificazione dei prodotti; i dati cronologici relativi al trasporto dei prodotti soggetti ad accise erano facilmente ricavabili dal DAS seppure in altra
sezione; nessun pregiudizio ha subito l’erario, né l’attività di controllo … è stata in alcun modo ostacolata ‘.
A fronte di quest’accertamento, giova richiamare il condivisibile indirizzo già espresso da questa Corte, alla luce del quale, ‘ In tema di accise, in caso di circolazione di oli minerali, alcole e bevande alcoliche, la mancata redazione del documento di accompagnamento semplificato (DAS), secondo l’apposito modello ovvero mediante altro idoneo documento commerciale, implicante la presunzione di provenienza illecita, costituisce una violazione non meramente formale, siccome connessa ad adempimento strumentale con finalità di controllo, e concreta la fattispecie amministrativa “di pericolo” sanzionata dall’art. 49, comma 1 e 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (“ratione temporis” vigente)’ (Cass. n. 16624 del 2020). Ancor più di recente, questa Corte ha osservato che ‘ In tema di accisa sui prodotti alcolici, il fatto generatore dell’imposizione è l’immissione in consumo, la cui prova costitutiva può essere fornita mediante il riscontro della data di emissione del documento di accompagnamento, ferma restando la facoltà del contribuente di dare prova di un diverso momento del fatto generatore di accisa, non costituendo l’emissione di tale documento presunzione assoluta di immissione in consumo ‘ (Cass. n. 14240 del 2023).
In buona sostanza, ancorché l’Agenzia ricorrente sostenga l’erroneità della decisione impugnata laddove la CTR ha ritenuto la valenza meramente formale delle violazioni contestate, quest’ultima si è posta sulla scia dell’orientamento nomofilattico riportato, reputando che la normativa vigente permetta di assolvere l’onere correlato ai DAS anche con l’utilizzo di un documento commerciale (esemplificativamente fatture o documenti di trasporto), riportanti le medesime indicazioni previste per i DAS. Nella specie, detti documenti -secondo quanto appurato dalla
commissione regionale -recavano in altra sezione gli elementi identificativi utili.
Orbene, il Reg. CEE n. 3649 del 1992 ha istituito l’obbligo della persona responsabile della circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, già immessi in consumo in uno Stato membro, di redigere il documento di accompagnamento semplificato (il ridetto DAS), a fini precipui di controllo, secondo il modello allegato; il medesimo regolamento ha, peraltro, previsto che il medesimo onere possa essere assolto, ex art. 2, comma 2, mediante altro documento commerciale (fattura, bolla, ecc.), purché riportante gli stessi dati di cui al detto modello.
Tale disciplina è confermata dall’art. 9 del D.M. n. 210 del 1996, il cui comma 1 prevede che la circolazione degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all’articolo 12 del testo unico, e dell’alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del “Documento di Accompagnamento Semplificato” di cui al Regolamento (CEE) n. 3649 del 1992. Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo”. La CTR ritiene che non possa essere irrogata una sanzione quando – come nella specie – la violazione contestata assuma carattere meramente formale, senza che possa configurarsi danno per il Fisco.
L’impianto normativo mira, dunque, a sanzionare specificamente la mancata emissione di un documento di accompagnamento della merce soggetta ad accisa, ma è la mancanza del DAS o di altro idoneo documento commerciale ad essere sanzionata (v. Cass. n.
24904 del 2013). Il DAS non assurge, in altri termini, ad elemento indefettibile, sempreché gli elementi identificativi che lo contrassegnano siano ricavabili aliunde da altro documento parimenti idoneo.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Nulla va regolato in ordine alle spese, non avendo resistito la controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.