Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14271/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 512/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, svolge l’attività di ‘ acquisizione di agenzie, rappresentanza e mandati in relazione a materiali termoplastici, resilienti, moquettes, rivestimenti e qualsiasi altro materiale da costruzione e per l’arredamento, l’acquisto, la vendita e la messa in opera dei materiali sopra indicati’ . La società veniva raggiunta da avviso di accertamento in relazione all’anno d’imposta 2015. Con l’atto impositivo si contestavano la deducibilità di componenti negativi di reddito, l’indebita detrazione dell’Iva correlata e l’erronea determinazione del valore della produzione ai fini Irap. La CTP di Milano accoglieva l’impugnazione della contribuente. Per converso, la CTR della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia. La contribuente si affida a tre motivi di ricorso. L’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art 24, co. 1, Cost., degli artt. 16 -bis , co. 3, 31, co. 1, 32, co. 2, 61, 54, co. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101 e 156, co. 2, c.p.c., degli artt. 9, co. 2 e 3, 10, 11, 12, 13, co. 1, e 15, D.M. Min. Economia e finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, e dell’art. 8, co. 1, D. Dirett. Min. Economia e Finanze del 4 agosto 2015, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR erroneamente dato atto che ‘ nessuno si è costituito nel giudizio di appello per la sRAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, co. 5, d.P.R. n. 917 del 1986, e del principio di inerenza, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere
la CTR escluso l’inerenza in virtù dell’assenza, invero non rilevante, di un ‘vantaggio’, trascurando che il concetto di inerenza non postula ‘ una valutazione utilitaristica ‘, né la ‘ ricorrenza di vantaggio economico ‘.
Con il terzo motivo di ricorso si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato ‘ prendere in considerazione non solo l’estratto del contratto … prodotto in atti da RAGIONE_SOCIALE, ma anche e in particolare i rapporti tra il Gruppo RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e, nello specifico, le modalità di conseguimento e di quantificazione dei compensi da corrispondere a titolo di sconto e di promozione, come previste, nel contratto stipulato a livello mondo dalle due società capogruppo a beneficio delle singole realtà nazionali ‘.
Il primo motivo è fondato.
Parte ricorrente ha documentato la propria costituzione in appello; la stessa risulta corroborata da regolare deposito in modalità telematica, tramite il S.I.Gi.T. Com’è noto, la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, proprio con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi. La diversa valutazione del giudice del gravame di merito in punto di mancata costituzione della parte appellata è vistosamente contraddetta dagli atti di causa e integra un’eclatante violazione del contraddittorio.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alla prima censura, assorbite le altre.
La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Coorte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame nel rispetto della pienezza del contraddittorio tra le parti. Il giudice di rinvio regolerà, altresì, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.