Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29065 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13912/2020 R.G. proposto da :
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede in VENEZIA n. 914/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME ha venduto con atto notarile due distinti diritti proprietari.
In particolare, con un primo negozio ha ceduto la piena proprietà di cespiti siti nel Comune di Abano Terme, in INDIRIZZO, in favore degli acquirenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, consistenti in una porzione di fabbricato censito come A/4 (del mapp. 1381 di mq 407 ) e in un’ area di sedime del fabbricato sovrastante e del mapp. 1436 (già 386) di mq 852, al prezzo di € 95.000,00 (prezzo comprensivo del fabbricato e del terreno). L’area del mapp. 1436, cioè il terreno agricolo, è stato considerato, in sede di rogito come pertinenza dell’abitazione e tassato con il corrispondente regime fiscale ai fini dell’imposta di registro.
Con un secondo negozio il medesimo venditore ha ceduto a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME l’intera proprietà (in ragione dell’usufrutto i primi due e della nuda proprietà il terzo) dei mapp. 1435 (già 386) di mq 851 ed il mapp. 383 di mq 80, al prezzo di € 25.000,00. Il terreno risulta essere retrostante la abitazione insistente sul mapp. 15 (fronte strada), terreno agricolo altrimenti del tutto intercluso (mapp. 383 e 1435 -ex 386) e in sede di rogito è stato anch’esso considerato come pertinenza dell’abitazione e tassato con il corrispondente regime fiscale ai fini imposta di registro.
L’RAGIONE_SOCIALE, con l’ avviso n. 20131T002540000 prot. 75493/2014, non ha ritenuto corretta la classificazione dei terreni agricoli come pertinenze dei fabbricati adiacenti, e ha quindi proceduto a rettificare i valori imponibili relativi ai due atti di trasferimento di diritti reali. In particolare, ha rivalutato il terreno censito al mappale 1436 del foglio 6, portando il valore da 985 a 22.800 euro, e i terreni censiti ai mappali 1435 e 383 dello stesso foglio, da 1.076 a 25.000 euro. La base del nuovo calcolo è stato il prezzo di cessione dichiarato dalle parti per gli stessi mappali, corrispondente a un valore unitario di
26,85 euro al metro quadrato. A seguito della rettifica, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato maggiori imposte per entrambe le vendite, comprensive di imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni e interessi.
I contribuenti hanno presentato ricorso con contestuale istanza ai sensi dell’articolo 17 -bis del D.Lgs. 546/92.
La Commissione Provinciale di Padova, con la sentenza n. 326/2/2017 depositata in data 24/03/2017, ha accolto il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello.
Con la sentenza meglio in epigrafe indicata, la CTR ha accolto l’appello, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato. Nel merito, ha escluso la sussistenza del vincolo pertinenziale tra i terreni e i fabbricati, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui tale vincolo richiede sia l’appartenenza dei beni allo stesso soggetto (requisito soggettivo), sia un rapporto di contiguità o servizio (requisito oggettivo) e rilevando che nel caso di specie, prima della vendita non esisteva né un legame proprietario né una contiguità funzionale tra i beni, e che dopo l’acquisto non è stata formalizzata alcuna variazione catastale che ne attestasse la destinazione pertinenziale. L’RAGIONE_SOCIALE aveva già evidenziato l’autonomia catastale dei mappali e l’omessa denuncia di variazione. Inoltre, la Commissione ha respinto l ‘argomentazione secondo cui i terreni sarebbero stati privi di accesso alla strada pubblica e quindi destinati strutturalmente a essere pertinenze: dalle planimetrie è emerso che i lotti erano raggiungibili tramite un altro mappale affacciato su INDIRIZZO. Sono stati infine confermati i valori accertati dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenuti coerenti con i prezzi dichiarati dalle stesse parti in uno dei trasferimenti e non sono state rilevate condizioni di incertezza normativa che potessero giustificare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis .1 c.p.c. e la difesa erariale ha depositato copia informatica dei propri atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c. l n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 817 c.c. e all’art. 1 c. 497. Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) La CTR avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto pertinenziale tra l’immobile principale e i terreni agricoli retrostanti oggetto di compravendita, sulla base del mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità catastali in relazione ai mappali pertinenziali, senza considerare che il concetto di pertinenza- anche ai fini tributari- è disciplinato unicamente dall’art 817 c,c. e che gli aggiornamenti catastali (quale pertinenza urbana) o comunque la modalità di accatastamento in genere del bene non costituiscono elementi costitutivi del vincolo pertinenziale.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta ai sensi dell’art. 360 c. l n. 4) la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53, 57, 1 e 49 del d. lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 345 cpc, in ragione dell’erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità proposta dai contribuenti appellati in relazione al nuovo motivo di appello dell’Ufficio concernente i presunti omessi adempimenti formali di natura catastale, posti a fondamento della pr onuncia. Si contesta inoltre che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe inammissibilmente mutato la motivazione della propria pretesa in sede contenziosa.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta ai sensi dell’ art. 360. c. l n. 5) l’ omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione. La CTR avrebbe pretermesso la valutazione dei documenti afferenti alla posizione dei due mappali rispetto ai fondi dominanti e alla conformazione concreta, cioè la posizione rispetto alla pubblica via -dopo l’apposito frazionamento che ha preceduto la duplice vendita-, nonché il modo in cui il fondo è connesso (recintato) al fondo dominante, la presenza di manufatti sul bene-pertinenza che ne rendono evidente la natura di parco/giardino (piscina), tutti fatti desumibili dalla documentazione allegata dai contribuenti, atti a provare il vincolo pertinenziale.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360, co. l n. 3) la violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 10 L. 212/2000, art. 5 e 6 d.lvo 472/1997, con riferimento alla domanda subordinata di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in ragione della sussistenza di prassi idonee a generare l’affidamento del contribuente.
I motivi nn. 1 e 3 vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
5.1. Gli stessi sono fondati e vanno accolti.
5.2 . La circostanza che l’area in questione presenti una piscina e una recinzione unica rispetto al fabbricato principale costituisce un elemento fattuale di indubbia rilevanza, idoneo a fornire significativi indizi in ordine alla destinazione funzionale del terreno.
Tali elementi, infatti, possono evidenziare un rapporto di servizio o di complementarità stabile tra il terreno e l’immobile principale, rapporto che, ove accertato in concreto, è idoneo a fondare la qualificazione del bene come pertinenza.
La valutazione di tali circostanze fattuali rientra pacificamente nella competenza del giudice di merito, il quale è tenuto ad apprezzare, alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, se sussista un vincolo oggettivo e durevole di accessorietà tra i beni.
5.3. Nel caso di specie, tuttavia, la documentazione prodotta e riferita alla presenza della piscina e della recinzione comune non risulta
essere stata adeguatamente esaminata dal giudice del gravame, il quale ha omesso di considerare tali elementi ai fini della qualificazione giuridica del terreno.
Tale omissione assume particolare rilievo, in quanto la valutazione di detti elementi avrebbe potuto condurre a una diversa qualificazione del bene in termini di pertinenzialità, incidendo così in modo determinante sulla corretta applicazione della normativa di riferimento e, conseguentemente, sull’esito della decisione impugnata.
5.4. I motivi vanno quindi accolti.
I successivi motivi sono conseguentemente assorbiti.
Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME