Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26990/2018 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato in Massa Fiscaglia (FE) il 7 luglio 1953 ed ivi residente alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, COGNOME NOMECOGNOME nato in Massa Fiscaglia (FE) il 15 settembre 1950 e residente in Lagosanto (FE) alla INDIRIZZO (C.F.: NLD CODICE_FISCALE), cui è subentrata COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), difesi e rappresentati, come da procure rispettivamente allegate al ricorso e alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Ferrara (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Ferrara alla INDIRIZZO e in Roma alla INDIRIZZO (studio avv. NOME COGNOME);
-ricorrenti –
Avviso liquidazione imposta registro -Agevolazioni ruralità -Vincolo pertinenziale
Agenzia delle Entrate;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 1928/2018 emessa dalla CTR Emilia-Romagna in data 16/07/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro e catastale loro notificato dall’Agenzia delle Entrate per non aver dimostrato la ruralità, in mancanza dell’annotazione catastale prescritta dall’art. 1, comma 2, dm 26.7.2012, ed il vincolo pertinenziale del fabbricato (ad uso magazzino e ricovero attrezzi agricoli) sovrastante il fondo rustico da essi acquistato con atto notarile del 28.2.2012.
La CTP di Ferrara accoglieva il ricorso, rilevando che in relazione alla fattispecie in esame nessuna norma disponeva la decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4 -bis, d.l. n. 194/2009.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR dell’Emilia -Romagna accoglieva il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il carattere della ruralità presupponeva una specifica annotazione catastale, a sua volta collegata alla dimostrazione della natura pertinenziale rispetto al fondo del l’immobile, sicch é la detta annotazione non costituiva un mero dato formale indifferente al fine di determinare il carattere rurale dell’immobile, ma ne rappresentava uno strumento dimostrativo che presupponeva un’attività probatoria da parte dell’interessato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME Nino sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 14.11.2019 la allora Sesta Sezione civile rinviava la causa alla Sezione Quinta, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria
contro
illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, dm 26.7.2012 e 817, 818 e 2135 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’accertamento del vincolo pertinenziale e del conseguente carattere rurale di un bene comporta un giudizio di fatto costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio della cosa principale, a prescindere dall’annotazione catastale.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 -bis, d.l. n. 194/2009 (convertito con l. n. 25 del 26.2.2010), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il diritto ai benefici fiscali alle pertinenze costituite da fabbricati sovrastanti il fondo deve essere attribuito allorquando gli stessi siano permanentemente destinati alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
3.1 L ‘agevolazione in contestazione tra le parti consegue dal d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, art. 2, comma 4bis , cit., secondo il cui disposto vengono in considerazione, sotto il profilo oggettivo dell’agevolazione, «gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti»; e l’atto impositivo, come anticipato, recava recupero a tassazione ordinaria del fabbricato che non risultava censito in catasto (almeno) secondo l’annotaz ione di ruralità prevista (da ultimo) dal d.m. 26 luglio 2012.
3.2 Il nesso di pertinenzialità -che la disposizione espressamente prevede con riferimento a terreni «qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» comporta, nello specifico àmbito dell’imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 3), l’applicazione della disposizione secondo la quale «Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate» (v. Cass.,
11 aprile 2011, n. 8136; Cass., 16 maggio 2002, n. 7169).
La Corte, in difetto di una specifica disposizione tributaria, ha tratto la nozione di «pertinenza» dalla nozione generale prefigurata dall’art. 817 c.c. (v. Cass., 18 gennaio 2019, n. 1301; Cass., 3 marzo 2014, n. 4892; Cass., 26 novembre 2007, n. 24545, con riferimento all’imposta di registro; Cass., 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., 13 marzo 2013, n. 6259, in tema di benefici cd. prima casa; Cass., 22 maggio 2019, n. 13742; Cass., 30 maggio 2018, n. 13606; Cass., 23 giugno 2017, n. 15668; Cass., 21 settembre 2016, n. 18470; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., 8 novembre 2013, n. 25170; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22128; Cass., 30 novembre 2009, n. 25127, a riguardo dell’ICI) .
E si è, così, statuito in aderenza ai principi espressi con riferimento all’art. 817 c.c. (v., ex plurimis , Cass., 16 maggio 2018, n. 11970; Cass., 28 aprile 2006, n. 9911; Cass., 2 marzo 2006, n. 4599; Cass., 9 maggio 2005, n. 9563; Cass., 6 settembre 2002, n. 12983; Cass., 3 novembre 2000, n. 14350) – che «l’effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell’altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell’avente diritto» (così Cass., 3 marzo 2014, n. 4892; Cass., 26 novembre 2007, n. 24545); e, più specificamente, che l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui «presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo» (Cass., 22 maggio 2019, n. 13742; Cass., 30 maggio 2018, n. 13606; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., 8 novembre 2013, n. 25170; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22128; Cass., 30 novembre 2009, n. 25127).
Questa indagine cd. fattuale nella fattispecie non è stata specificamente svolta dal giudice del gravame.
La Corte, sia pur incidentalmente, ha già avuto modo di rilevare -così come, del resto, si è osservato anche in dottrina – che la nozione di «fondo
rustico» non è estensibile al d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis , cit., che ha diversamente riguardo a terreni agricoli e relative pertinenze (v. Cass., 26 giugno 2020, n. 12777, in motivazione). In particolare, si è rimarcato che, nella fattispecie, «prevale … una visione economica -funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell’attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all’attività agricola» (Cass., 12 febbraio 2021, n. 3597).
La nozione di pertinenza -con le implicazioni poste, in punto di relativa disciplina tributaria, dalla disposizione di cui al d.P.R. n. 131/1986, art. 23, comma 3, cit. -non può quindi identificarsi -in difetto di specifica disposizione che tanto preveda -col mero classamento catastale la cui specifica disciplina, in punto di unità immobiliari rurali, non viene, dunque, in rilievo, considerato, per un verso, che l’unità immobiliare rurale si correla (secondo le specifiche indicazioni poste dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, cit.) ad una preesistente destinazione d’uso che va verificata a riguardo dell’acquisto agevolato – in ragione (questa v olta) dell’effettivo nesso di pertinenzialità col terreno oggetto di acquisto (secondo una destinazione riferibile ora all’acquirente); e, per il restante, che, ciò che per l’appunto può risultare strumentale allo svolgimento di una data attività agricola non implica che, sol per questo, il bene possa costituire (anche) una pertinenza del terreno ove l’acquirente intende svolgere la sua attività. Conclusione, questa, per vero espressa dalla stessa amministrazione che ha avuto modo di rilevare che, ai fini dell’agevolazione in discorso, «non rileva, invece, la qualificazione di strumentalità del fabbricato, di cui all’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998 , n. 139 (che ha sostituito il comma 3 ed inserito il comma 3bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.» (così la risoluzione n. 26/E, del 6 marzo 2015).
3.3. Va soggiunto che -venendo in considerazione la specifica disciplina di un’agevolazione correlata allo svolgimento di attività agricola, secondo i prescritti requisiti soggettivi, ed incentrata, sotto il profilo oggettivo, sulla nozione di pertinenza -nemmeno ricorrono le ragioni in forza delle quali la rilevanza formale del classamento catastale è stata ritenuta dirimente in punto di agevolazioni, ed esenzioni, riconosciute in tema di imposte patrimoniali (la cui base imponibile è costituita dalla rendita catastale; v. Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737).
3.4. Può, allora, porsi il seguente principio di diritto: <>.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.10.2024.
la Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME