Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14348/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, NOME COGNOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9056/2018 depositata il 22/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dei contribuenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registr o relativa alla compravendita di un terreno ritenuto, in sede di atto notarile, pertinenza dell’abitazione;
ricorrono in cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso (1- violazione di legge, art. 827 cod. civ.; violazione di legge e motivazione illogica con mancanza di prove e istruttoria per l’avviso di liquidazione impugnato).
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto chiede una rivalutazione del fatto e con il secondo motivo non prospetta vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma la fase amministrativa; nel merito, comunque, il ricorso risulta infondato in quanto il terreno era distante dall’abitazione e non poteva considerarsi una pertinenza, come ritenuto in doppia conforme dalle decisioni di merito.
Considerato che
Il ricorso risulta inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità con il primo motivo una rivalutazione del fatto non consentita e con il secondo motivo prospetta vizi della fase amministrativa e non della sentenza di appello.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano una violazione di legge in relazione alla motivazione della decisione impugnata in quanto non tiene conto del vincolo di pertinenza impresso al terreno al momento della compravendita. La sentenza impugnata evidenzia, invece, che la pertinenza (tra il terreno e l’abitazione) non può sussistere in quanto il terreno è posto a «notevole distanza dall’abitazione» . Si tratta di una evidente valutazione RAGIONE_SOCIALE prove insindacabile in sede di legittimità, e il ricorso mira sostanzialmente ad una rivalutazione del fatto non consentita: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti non prospettano motivi di legittimità, nei confronti della sentenza impugnata, ma ripropongono acriticamente i motivi del ricorso in primo grado relativi ai vizi dell’atto impugnato (mancanza della motivazione e assenza di adeguata istruttoria prima dell’emissione dell’avviso).
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina
una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo , come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 – , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.