Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33989 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33989 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7783/2022 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Prisco (CE), in persona del socio accomandatario pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in San Prisco (CE), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di San Prisco (CE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 12 aprile 2022, n. 56 , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Portico di Caserta (CE), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in
ICI IMU ACCERTAMENTO SCADENZA DI VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ A FINE ESPROPRIATIVO
VALORE DEI SUOLI
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 settembre 2021, n. 6819/23/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 24 settembre 2021, n. 6819/23/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. 1286/13L del 21 novembre 2018 da parte del Comune di San Prisco (CE) per omesso/parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 per l’importo complessivo di € 21.046,00 , in relazione ad immobile ubicato nel medesimo Comune, ha rigettato l’ appello proposto dalla medesima confronti del Comune di San Prisco (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 27 gennaio 2020, 297/2/2020, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che la scadenza del vincolo di inedificabilità assoluta subordinato all’esproprio indennizzato per pubblica utilità per decorso del termine quinquennale comportava l’applicazione all’intervento in questione della disciplina vigente al momento del rilascio del permesso di costruire il 9 luglio 2004, n. 41/2004, ai sensi dell’art. 9 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 4, comma 2, della legge reg. Campania 20 marzo 1982, n. 17.
Il Comune di San Prisco (CE) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo: omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ.: nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ex artt. 116 e 132 cod. proc. civ.; in ordine al rispetto del procedimento di valutazione degli indizi sotto l’aspetto formale e/o in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di « esaminare il fatto decisivo della richiesta di ammissione di una consulenza tecnica », che era stato « evidenziato anche in appello e su cui non risulta alcuna pronunzia, né riferimento, né cenno alcuno ».
1.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2 Anzitutto, oltre ad essere il risultato di un ‘ inestricabile e confusa commistione tra vizi eterogenei, che non sono singolarmente individuabili nel tenore complessivo della censura, il mezzo tende, in buona sostanza, a sollecitare una revisione del merito e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, come è agevolmente desumibile dalla considerazione riportata alle pagine 14 e 15 del ricorso: « Questo ricorrente non può che osservare come il Giudice di secondo grado si sia basato su una erronea ricostruzione o valutazione delle prove emerse. Ha ritenuto apoditticamente di non dare ingresso ad una consulenza tecnica – pur richiesta anche in appello – strumento che avrebbe potuto di certo far accertare meglio i fatti – ed ha mostrato, per altro, di non aver
compreso appieno le vicende dei terreni/fabbricati in questione ».
Difatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
1.3 Peraltro, la ricorrente si duole per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di appello (pagina 3 della sentenza impugnata), ma non deduce il ‘ fatto ‘ (risultante dalla sentenza impugnata o dagli atti processuali) che dovrebbe essere in tal modo valutato ai fini decisori. A suo dire, infatti, « nei casi in cui la CTU sia un mezzo di prova indispensabile (solitamente per la ragione che l’accertamento del fatto implica una valutazione tecnica) il giudice è obbligato ad ammetterla e, pertanto, non ha alcun potere discrezionale in merito » (pagina 16 del ricorso).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio (in termini: Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2023, n. 25281), e dunque, se del caso, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. e, adesso, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio è atto processuale istruttorio che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), elemento istruttorio da cui è possibile, cioè, trarre il ‘ fatto storico ‘ , rilevato e/o accertato dal consulente (da ultima: Cass., Sez. 1^, 4 aprile 2025, n. NUMERO_DOCUMENTO)
1.4 Va, tuttavia, rilevato che, pur essendo la decisione di ricorrere, o meno, a una consulenza tecnica d’ufficio espressione di potere discrezionale, il giudice è, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza
nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass., Sez. Lav., 16 dicembre 2022, n. 37027; Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2024, n. 13038).
1.5 Altrettanto dicasi per la perizia di parte, giacché il mezzo non contiene la specifica indicazione di fatti storici -desumibili dalla stessa perizia -di cui il giudice di appello abbia omesso l’esame. Ad ogni modo, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale di parte (privata), ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16650; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18857; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 602; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9462; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 23080; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 19953).
Ancora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29800; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26171).
1.6 Per il resto, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2017, n. 31051; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12792; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2018, n. 29085; Cass., Sez. Trib., 11 novembre 2022, n. 33287; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449), l’inefficacia del vincolo di pianificazione urbanistica preordinato all’espropriazione, derivante dal piano regolatore generale, per mancata attuazione nel quinquennio, non determina il venir meno del carattere edificabile del terreno, in quanto impedisce solamente il pubblico esproprio, e l’applicabilità alla area interessata del regime urbanistico delle cosiddette ‘ zone bianche ‘ non ne determina la regressione a zona agricola .
Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25506; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2008, n. 25676; Cass., Sez. 5^, 12 maggio
2010, n. 11433; Cas., Sez. 5^, 28 dicembre 2017, n. 31051; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2018, n. 29085; Cass., Sez. 6^5, Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 561; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2021, n. 8059), utilmente richiamabile ai fini qui considerati, a seg uito dell’entrata in vigore dell’art. 1 -quaterdecies , comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile di un suolo non viene meno per effetto delle ridotte dimensioni o della particolare conformazione del lotto, circostanze che incidono normalmente sulla sola determinazione del valore venale del terreno (salvo che gli strumenti urbanistici le considerino espressamente significative della non edificabilità), essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini, ovvero l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, ed il carattere edificabile neppure è eliminato a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, decadenza da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l’applicazione della disciplina delle c.d. ” zone bianche ” (nella specie quella di cui all’art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), che, ferma restando l’utilizzabilità economica del
fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità. 1.7 Tale condizione trova conferma nella disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Campania 20 marzo 1982, n. 17 (‘ Norme transitorie per le attività urbanistico edilizie nei Comuni della Regione ‘), in materia di limiti di edificabilità per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati.
Per cui, è assolutamente irrilevante che l’edificabilità del suolo in questione sia stata espressamente ripristinata dal nuovo PUC -con l’inserimento in zona ‘ B/2 ‘ (‘ Zona residenziale attuale di completamento ‘) -soltanto mediante la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 28 novembre 2014, n. 49.
1.8 Nella specie, il giudice di appello ha ampiamente motivato sulla propria adesione alla relazione depositata dal tecnico comunale rispetto alla perizia di parte privata ed ha confermato la natura edificabile dell’area liberata per decadenza dal vincolo di inedificabilità assoluta.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del controricorrente, AVV_NOTAIO da Portico di Caserta (CE), per dichiarato anticipo; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIONOME COGNOME