Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16346 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28282-2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/04/2018 della Commissione tributaria
Oggetto:
TRIBUTI –
vincite al gioco
regionale del PIEMONTE, depositata in data 22 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze del p.v.c. redatto in data 18/11/2011 dalla G.d.F., che aveva accertato, attraverso la consultazione del sito internet specializzato denominato w ww.thehendonmob.com. , che NOME COGNOME, giocatore di poker professionista, aveva partecipato a vari tornei di poker cd. live, ovvero dal vivo, svoltisi all’estero, sia all’interno che al di fuori dell’Unione Europea, ed aveva conseguito vincite in contanti che non aveva dichiarato tra i redditi diversi, emetteva nei confronti del predetto contribuente tre avvisi di accertamento per recupero a tassazione delle vincite conseguite negli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.
Il contribuente impugnava tali atti impositivi dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Cuneo che, riuniti i separati ricorsi, li accoglieva annullando gli avvisi di accertamento impugnati ritenendo che « la normativa nazionale, come applicata dall’Ufficio, … non sia compatibile con il diritto comunitario e vada comunque disapplicata ».
L ‘appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva accolto dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Piemonte con la sentenza in epigrafe indicata.
3.1. I giudici di appello, esaminata preliminarmente e rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, sostenevano che erano soggette a tassazione, rientrando tra i redditi diversi, le vincite realizzate partecipando a giochi on line , mentre erano esenti quelle conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Nella specie, però, il contribuente aveva dichiarato di non riuscire a documentare
gli importi delle vincite ai tornei di poker e non aveva dimostrato la qualità di sostituti d’imposta delle case da gioco interessate, sicché era legittima la ripresa a tassazione delle vincite risultanti dal sito internet consultato dai verificatori e ritenuto attendibile dallo stesso contribuente.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 52 e 56 del TFUE, 69, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché 30, 32, commi 1 e 7, e 33, commi 2, 3 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che quelle conseguite dal contribuente fossero vincite da gioco on line e non invece, come in effetti era accaduto, attraverso la partecipazione a tornei di poker dal vivo ( poker live ), svoltisi presso case da gioco fisiche, precisamente indicate nel processo verbale di constatazione.
Con il secondo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, 67, comma 1, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere i giudici di appello, persistendo nell’erronea p rovenienza delle vincite, da giochi on line e non, invece, da partecipazione a tornei di poker dal vivo, ritenuto che la materia delle vincite on line fosse regolata dall’art. 30 del d.P.R. n. 600 del 1973 mentre, invece, tali vincite erano regolate dal d.lgs. n. 504 del 1998 e dalla circolare AAMS n. 23925 del 2008 che prevedevano l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 3% della raccolta.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perché corredata da motivazione apparente.
3.1. Sostiene il ricorrente che « dapprima il Collegio parla di vincite al poker on line non giustificate negli importi e nella qualità di sostituto d’imposta del soggetto erogante; poi afferma che il sito internet risulta pienamente attendibile nell’importo delle vincite conseguite al poker live, con tanto di date ed indicazione della a casa da gioco fisica della fonte».
3.2. A detta del ricorrente , «Non si comprende affatto, in ultima analisi, che qualificazione è stata data ai proventi contestati (poker on line o poker live), i quali soggiacciono, a seconda del caso, a valutazioni, giustificazioni e normative differenti. Ma soprattutto, se il sito viene definito attendibile nell’origine dei proventi, negli importi e nei dati tutti ivi pubblicati (proventi da tornei da poker live), è evidente che si sta affermando il contrario di detto in precedenza, ovvero che i redditi risultano giustificati nella fonte e negli importi ».
Con il quarto motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sui motivi proposti con il ricorso introduttivo e riproposti in grado di appello, ovvero:
sull’illegittimità e/o infondatezza della pretesa erariale per incompatibilità con le convenzioni internazionali;
sull’eccezione pregiudiziale di costituzionalità;
sul difetto di motivazione;
nel merito, sui ricorsi R.G.R. n. 51/14 e n. 410/14;
sull’assoluta impossibilità di sanzionare il contribuente.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti «in relazione ai motivi di cui alle sezioni VI e VII dell’atto di
contro
deduzioni in appello».
5.1. Sostiene il ricorrente che dall’affermazione che «il contribuente non era stato in grado di chiarire la fonte dei versamenti in denaro emerse in sede di indagini» si desumeva che i giudici di appello non avevano preso in considerazione «le specifiche allegazioni sul punto», in particolare nei ricorsi R.G. n. 51/14 e n. 410/14, ovvero «tutti i documenti a supporto delle argomentazioni ivi esplicitate, atti a dimostr are l’esistenza di fatti estintivi della pretesa erariale ».
5.2. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello non avevano esaminato e considerato:
le prove documentali e/o presuntive, raccolte dagli accertatori ed altresì prodotte dalla difesa del contribuente;
il versamento sul proprio conto corrente dell’assegno emesso dal RAGIONE_SOCIALE di San Remo) che dimostrava che la vincita era stata realizzata all’interno della predetta casa da gioco;
la circostanza che il contribuente ha sempre riconosciuto l’origine dei fondi, ovvero da vincite in tornei di poker dal vivo, contestando però l’attendibilità dei dati del sito internet w ww.thehendonmob.com ma solo con riferimento alla correttezza degli importi ivi riportati;
i doc. n. 9 e 10 allegati al ricorso RG n. 51/14 che attestavano l’origine da vincite italiane ed europee delle somme confluite sul conto corrente del contribuente e soprattutto che «le vincite eventualmente percepite negli Stati Uniti, erano state del tutto compensate in negativo da spese e perdite e, pertanto, non rimpatriate».
5.3. Sostiene, infine , che l’analisi incrociata di una serie di documenti (specificati nel ricorso) «avrebbe dovuto condurre il Collegio, a maggior ragione, a valutare l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa ».
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
7. In materia di vincite al gioco, questa Corte ha condivisibilmente affermato che «Secondo la normativa ratione temporis applicabile, le vincite al gioco (elencate nell’art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR) “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione” (art. 69 comma 1 del TUIR); se, tuttavia, il soggetto erogatore è uno dei soggetti di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 (società enti, lavoratori autonomi ecc.), in base all’art. 30 del medesimo d.P.R. n. 600/1973, le vincite e gli altri proventi del gioco “sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa”, ma tale ritenuta non è operata “sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate” in quanto in tali ipotesi la tassazione “è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640”. Come ha già stabilito questa Corte, in adesione alla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, sent. del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13), anche le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati dell’UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (sempre nella formulazione “ratione temporis” vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto a redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all’art. 52 TFUE (Cass. n. 13038 del 14/05/2021). Ne consegue, quindi, che, poiché solo le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in Italia o in un altro Stato UE, non
concorrono a formare il reddito imponibile per l’intero ammontare percepito dal contribuente, essendo l’imposta assolta direttamente dalla casa da gioco, ricade sul contribuente l’onere di dimostrare la provenienza della vincita» (Cass., Sez. Trib., 25/7/2023, n. 22424).
7.1. Questi principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sez. Trib., n. 3879 del 15/02/2025 (Rv. 673704 – 01), così massimata: «In tema di imposte sul reddito, le vincite da giochi d’azzardo o scommesse realizzate in case da gioco situate in paesi estranei all’Unione Europea sono soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, non trovando applicazione i principi di non discriminazione e tipizzazione delle limitazioni previsti dagli artt. 56 e 52 TFUE». Con l’ordinanza in esame, questa Corte ha difatti sottolineato che il principio fissato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la suddetta sentenza non può valere di per sé nei confronti di vincite conseguite presso case da gioco situate in paesi estranei all’Unione Europea.
7.2. Giova poi osservare che l’art. 6 della l. 7 luglio 2016, n. 122, in vigore dal 23 luglio 2016, giustappunto in esecuzione della sentenza della CGUE nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, ha disposto la novella dell’art. 69 del TUIR, nel quale ha inserito il comma 1-bis, a norma del quale « … 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta » , nonché l’abrogazione del settimo comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 600/73 .
Orbene, i giudici di appello, pur se hanno sostanzialmente seguito l’ orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, non di meno hanno errato nel ritenere che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare la qualità di sostituto d’imposta delle case da gioco,
perché, invece, quello che rileva , già in base all’elaborazione giurisprudenziale dinanzi richiamata, è la verifica che le vincite siano state corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in Italia o in un altro Stato UE, oppure in Paesi posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Al riguardo, sottolinea il ricorrente, il giudice d’appello, pur facendo leva sui dati del sito internet www.thehendonmob.com., si è riferito alle vincite conseguite online (si legge in sentenza che «Le vincite realizzate partecipando a giochi online rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione degli articoli 67, comma 1, lettera d), e 69, comma 1, TUIR»), laddove il sito censisce il piazzamento dei giocatori nei tornei internazionali di poker dal vivo e le relative vincite. In effetti, questa Corte ha accertato che « RAGIONE_SOCIALE -èun sito internet che gestisce il più importante e completo database sui risultati dei tornei di poker sportivo disputati dal vivo e che deriva il suo nome da quello del gruppo dei quattro giocatori professionisti di poker londinesi NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, i quali nel 2000 diedero vita appunto al “RAGIONE_SOCIALE Mob”: il database raccoglie informazioni sui tornei dal vivo disputati in tutto il mondo a partire dal 2000 » (così Cass. n. 3879/25, cit.).
P eraltro, nell’affermare che il contribuente aveva riconosciuto come attendibile il sito internet da cui la G.d.F. aveva tratto le informazioni sulle vincite, la CTR avrebbe dovuto accertare se, come afferma il ricorrente, da tale sito potesse desumersi se le vincite erano state effettuate presso case di gioco fisiche, con conseguente individuazione della loro collocazione.
Pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello perché provveda ad effettuare i necessari accertamenti di fatto, pronunciando anche sui motivi di appello che il contribuente, così come risultante dal
quarto motivo di ricorso, aveva proposto.
10. Inoltre, poiché l’accertamento si è sviluppato anche attraverso il riscontro delle movimentazioni bancarie del contribuente, pare opportuno ricordare, al riguardo, l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, in base al quale l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti verificati, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015). Inoltre, va ricordato che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla general ità dei contribuenti, come si ricava dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; fermo restando che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. n. 29572 del 2018). Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici e il giudice di merito deve ‘individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,
nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative’ (Cass. n. 11102 del 2017), dando espressamente conto in sentenza delle risultanze di tale verifica; in altri termini, se il contribuente può superare la prevista presunzione legale solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, anche il giudice di merito ha l’obbligo di verificare, con altrettanto rigore, l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 30.06.2020, n. 13112).
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 aprile 2025