Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12492 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 651/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2530/2014, depositata in data 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR della Lombardia accoglieva l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’ art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 che aveva applicato le sanzioni per carente versamento del secondo acconto Irap 2007. In particolare, la CTR evidenziava che la fattispecie ricadeva ne lla previsione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento in acconto o in saldo RAGIONE_SOCIALE imposte risultanti dalla dichiarazione e che la parte non aveva presentato una dichiarazione integrativa dell ‘ originaria dichiarazione dei redditi.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024.
Considerato che:
1. La società propone due motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 13 d. lgs. n. 471 del 1997, in quanto: a) l’art. 13 non sanziona l’insufficiente versamento dell’imposta ma solo l’omesso versamento alla scadenza; b) la società aveva correttamente versato quanto dovuto (avendo ricalcolato l’imponibile Irap rispetto all’anno precedente sia in aumento che in diminuzione, in forza di norme sopravvenute in tema di spese di telefonia ed autovetture) ma aveva errato nella compilazione della dichiarazione (omettendo di riportare la variazione in diminuzione).
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione d ell’art. 10, primo e terzo comma, della l. n. 212 del 2000.
2. Il primo motivo verte sulla sanzione che l’Ufficio ha applicato in forza dell’art. 13, comma 1, d. lgs. n. 471/1997, che sotto la rubrica Ritardati od omessi versamenti diretti così dispone Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 .
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, esso deduce, invero genericamente, che l’art. 13 in questione non sanzioni l’insufficiente versamento ma solo l’omesso versamento alle scadenze, laddove la disposizione espressamente fa riferimento a chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti .
In secondo luogo, esso, laddove assume che la disposizione sia stata violata poiché è applicabile solo ove la dichiarazione sia corretta e non contenga errori, premesso che in fatto è incontestato che il pagamento del secondo acconto Irap sia avvenuto in misura parziale rispetto a quanto emergente dalla dichiarazione, non censura la ratio
decidendi della CTR che è costituita dalla considerazione che l’errore dovesse essere emendato attraverso una dichiarazione integrativa (occorre infatti evidenziare che nel caso di specie si controverte esclusivamente sulla sanzione e non sull’imposta, essendo quindi irrilevante il principio della generale emendabilità della dichiarazione).
Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione dell’art. 10, commi 1 e 3, dello Statuto del contribuente, è inammissibile in parte e infondato nel resto.
In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela -pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l’art. 10, comma 2, l. n. 212 cit.) -non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell’atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità RAGIONE_SOCIALE fattispecie e RAGIONE_SOCIALE situazioni (Cass. 11/05/2021, n. 12372).
Ma sul punto il motivo è proposto in maniera inammissibilmente generica in riferimento alla violazione della buona fede, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE incontestate circostanze di cui al paragrafo che precede.
Il motivo è infondato, poi, quanto alla natura di violazione meramente formale della fattispecie prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, esclusa da Cass. 27/02/2017, n. 4960 (i cui principi vanno qui ribaditi).
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.