Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1550 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.1628/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (cf: CODICE_FISCALE), presso la quale domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, che ha indicato domicilio p.e.c., per aver la contribuente eletto domicilio presso il suo studio professionale in Isernia, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Versamenti su conti correnti bancari, onere della prova, art. 32 del D.P.R. 600/1973
la sentenza n. 289/3/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 5/5/2016, depositata l’8/6/2016 ;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
Fatti di causa
1.Con distinti ricorsi, poi riuniti, la contribuente ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia gli atti impositivi emessi ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41 bis del d.P.R. 600/1973, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE, condividendo le risultanze esposte nel p.v.c. del 22/2/2012, ha determinato nei suoi confronti il reddito per le annualità comprese tra il 2006 ed il 2010, richiedendo il pagamento della maggiore imposta IRPEF dovuta, oltre addizionali e sanzioni.
In particolare, la contribuente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973 per incompatibilità del metodo sintetico con le indagini bancarie; ha eccepito la mancata qualificazione della natura del maggior reddito accertato, fornendo le giustificazioni RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie (le somme accreditate provenivano da elargizioni o prestiti di familiari e amici, o da rimborsi di società di cui era amministratrice o socia); ha rilevato per l’anno 2006 l’illegittimità dell’avviso per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 43, comma 3 e comma 4, del d.P.R. 600/1973, sostenendo che non potesse invocarsi il raddoppio dei termini; infine, ha sostenuto fosse errata la determinazione del reddito di partecipazione societaria.
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi proposti limitatamente ai versamenti dichiarati provenienti da familiari, confermando per la restante parte gli accertamenti.
La contribuente ha proposto appello rilevando la nullità della pronuncia per difetto di motivazione, quanto alle ragioni del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE giustificazioni offerte in ordine alle movimentazioni bancarie, l’erroneità della decisione , laddove non erano stati considerat i i versamenti provenienti dalle società nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quali rivestiva la carica di socio o di amministratore, la nullità della sentenza, per non aver dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo all’anno 20 06 per tardività, nonché per violazione degli artt. 32 e 38 D.P.R., attesa l’incompatibilità tra i diversi strumenti operativi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale ritenendo non idoneamente documentate le provviste provenienti dai congiunti.
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale ed ha rigettato quello incidentale.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi. La contribuente si costituisce con controricorso. Non risultano depositate memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo , proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ RAGIONE_SOCIALE censura la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 36 e 61 del D.lgs. 546/1992.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, poiché la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a riprodurre integralmente l’appello principale della contribuente, senza alcuna autonoma valutazione, mancando un’ illustrazione, sia pur sintetica, RAGIONE_SOCIALE ragioni della totale adesione alle tesi proposte dalla parte, e non vagliando in alcun modo le deduzioni critiche svolte dall’appellante incidentale.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’ accertamento del 2006.
2.1. La ricorrente rileva che la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ha ritenuto illegittimo l’accertamento in relazione alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati sostenendo che la ristrettezza della base partecipativa societaria e/o i vincoli di parentela non erano elementi sufficienti per legittimare la presunzione. In effetti, l’accertamento del 2006 era stato emesso ad integrazione di un precedente accertamento, mediante il quale era stata imputata alla contribuente la quota parte del maggior reddito accertato in capo alla società, e la parte nell’atto di appello non aveva contestato la legittimità della presunzione, con consequenziale ultrapetizione del giudice d’appello.
Con il terzo motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 1 15 e 116 cod. proc. civ.
3.1. La ricorrente rileva l’illogicità e l’erroneità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale con particolare riguardo ad accrediti bancari per i quali si era limitata a prendere atto della provenienza RAGIONE_SOCIALE somme senza considerare che tali rapporti non erano stati sottoposti a tassazione, avendo la contribuente dichiarato nel 2010 un reddito complessivo negativo e negli anni tra il 2009 ed il 2006 soltanto redditi da fabbricato; inoltre, non vi è prova né che i redditi fossero stati assoggettati a ritenuta alla fonte, né che la provvista fosse ricollegabile all’incremento patrimoniale.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 43, comma 1 e comma 3, del d .P.R. 600/1973, quest’ultimo riferito all’art. 37, comma 24, del
D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella Legge 248/2006, dell’art. 1, comma 132, della L. 108/2015 , con riguardo all’avviso di accertamento integrativo per il 2006 notificato il 26/09/2012.
4.1. Secondo la prospettazione della ricorrente l’accertamento per l’anno 2006 è stato tempestivamente notificato, in data 26/09/2012, dovendosi considerare il doppio dei termini per effetto della denuncia all’Autorità Giudiziaria proposta ai sensi de ll’art. 43 del D.P.R. 600/1973. In ogni caso, il raddoppio dei termini troverebbe applicazione anche laddove fossero scaduti i termini di decadenza ordinari ed a prescindere all’avvenuta denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. , l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973.
5.1. La ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato gli accertamenti ritenendo l’incompatibilità logico -giuridica tra le due diverse metodologie, quella dell’indagine bancaria e quella del metodo sintetico, che non possono dare origine ad un reddito sinteticamente determinato globale, dovendosi procedere ad un accertamento analitico per qualificare i redditi nelle distinte categorie previste. La ritenut a incompatibilità, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, viene meno ove si consideri che le indagini finanziarie sono uno strumento istruttorio a supporto dell’accertamento in generale.
Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
6.1. Ad avviso di parte ricorrente, i n relazione all’accertamento effettuato sulla base della verifica dei conti correnti bancari, l’Amministrazione Finanziaria ha soddisfa tto il proprio onere probatorio mediante i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, mentre spetta
al controricorrente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili fornendo a tal fine una prova non generica ma analitica. A fronte di accreditamenti in contanti per euro 1.910.443,00 spettava alla contribuente fornire, per ogni versamento bancario, la prova analitica della non imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate. La Commissione Tributaria Regionale sul punto si è limitata ad operare un mero ed indistinto rinvio alla documentazione allegata che, per la sua genericità, non soddisfa l’onere probatorio con riferimento alla eventuale non imponibilità di ciascuno dei versamenti in conto corrente recuperati a tassazione.
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, per come formulata, ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.
7.1. La disposizione normativa dell ‘art. 366 cod. proc. civ. va interpretata alla luce della pronuncia n. 8950 resa da questa Corte a Sezioni Unite il 18/3/2022, e cioè in modo non eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, in ogni caso insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non vi è, dunque, un obbligo di integrale trascrizione degli atti, bensì la necessità di una puntuale indicazione del contenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent. Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sulla sostanza del diritto conteso), dovendo ritenersi
assicurata la compatibilità del principio di autosufficienza con quello di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un eccessivo formalismo; di conseguenza, non è possibile muovere censure ogniqualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso introduttivo si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1, del 19/04/2022, n. 12481).
Il ricorso in esame non si risolve nella mera riproposizione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione impugnata, come sostenuto dalla controricorrente.
Se è vero che la sentenza impugnata è stata interamente trascritta nel l’atto introduttivo del presente giudizio, deve nondimeno osservarsi che essa è stata preceduta dall’esposizione dei fatti processuali di primo e secondo grado e seguita dalla puntuale articolazione dei singoli motivi di doglianza, di tal ché la tecnica redazionale del ricorso non conduce all’inammissibilità dell o stesso, essendo ben possibile, a fronte di una sentenza complessa per modalità di redazione e contenuti, l’inserimento del testo integrale della decisione impugnata.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere dunque respinta, salva ogni ulteriore valutazione in ordine ai singoli motivi per come articolati.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal
giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).
8.2. Nel caso di specie dalla lettura complessiva della sentenza impugnata si colgono le ragioni della decisione di condivisione RAGIONE_SOCIALE doglianze della contribuente mediante la puntuale confutazione RAGIONE_SOCIALE argom entazioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE che, infatti, ha provveduto ad articolare specifici motivi di ricorso.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che: 1) la documentazione prodotta ed in particolare le contabili bancarie riferite agli accreditamenti sul conto corrente consentono di ritenere accertata la provenienza degli accrediti da parte dei familiari
della contribuente; 2) l’art. 38 , sesto comma, del d.P.R. 600/1973 non prevede un contenuto necessario dell’onere della prova a carico della contribuente ed in ogni caso deve ritenersi superato l’onere della prova relativo all’effettivo utilizzo; 3) la contribuente non era tenuta a fornire la prova della capacità finanziaria della madre o di coloro che hanno versato gli importi contestati; 4) dalla documentazione in atti risultavano allegate anche le contabili dei versamenti provenienti dalle società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e poteva riscontrarsi come le movimentazioni rappresentassero soltanto dei giroconti da un conto all’altro e che i versamenti sui conti denominati extraconto in realtà si riferissero a conti di transito ulteriore rispetto al conto principale; 5) quanto al raddoppio dei termini di decadenza, l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata a riportare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 247/2011 senza argomentare adeguatamente, dovendosi invece ritenere decorso il termine utile per l’accertamento che , pertanto, era illegittimo alla luce dell’excursus normat ivo sviluppato in sentenza; 6) vi è incompatibilità tra l’accertamento sintetico di cui all’art. 38 e gli accertamenti bancari di cui all’art. 32 del d.P.R. 600/1973; gli avvisi di accertamento non derivano da un accertamento sintetico per il quale è stata utilizzata l’indagine bancaria, ma , al contrario, da un’indagine finanziaria dalla quale è stato determinato sinteticamente il reddito senza mai considerare eventuali spese sostenute dalla contribuente; 7) la ristretta base societaria e/o i vincoli di parentela non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società, per la quale, in ogni caso, l’accertamento è stato annullato, spettando l’onere della prova a carico dell’Ammi nistrazione Finanziaria; 8) in definitiva, l ‘Amministrazione Finanziaria non ha tenuto conto della documentazione già in suo possesso e nel determinare il maggior reddito non ha considerato la rideterminazione dello stesso da parte della Commissione Provinciale
di Isernia nella sentenza n. 88/1/2012 con riferimento alla medesima annualità del 2006; 9) non è condivisibile l’affermazione dell’Ufficio secondo la quale l’accertamento redditometrico si sottrae al generale obbligo di motivazione.
Non si ravvisa, dunque, alcun vizio relativo alla motivazione della decisione impugnata così come esposta ed innanzi sinteticamente riportata.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di ultrapetizione in relazione alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo alla società RAGIONE_SOCIALE
9.1. Premesso che, per quanto affermato dalla medesima ricorrente, l’accertamento relativo all’anno 2006 è stato impugnato per aver l’Ufficio integrato con un accertamento sintetico un precedente accertamento mediante il quale era stato imputato alla contribuente la quota parte del maggior reddito accertato in capo alla società, non si ritiene che il motivo, per come proposto, possa superare il vaglio del principio di specificità, sia pure interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., sez. 1, 2/5/2023, n. 11325).
L’aver genericamente dedotto che l’appello n on conterrebbe la contestazione della legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio, senza illustrare in alcun modo e rappresentare con compiutezza la prospettazione difensiva della contribuente nel suo complesso, che potrebbe anche solo implicitamente aver sollevato la questione, in assenza di puntuali indicazioni circa i documenti su cui si fonda il motivo, non consente alla Corte di provvedere alla verifica della dedotta violazione.
10. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché, nel richiamare la violazione/falsa applicazione degli artt. 32 e 38 D.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , la ricorrente rileva l’illogicità e l’erroneità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale e, quindi, in sostanza censura la valutazione di merito così come compiuta.
Come è noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente alla regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non che abbia attribuito maggiora valenza ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 5, 15/10/2024, n. 26739).
Allo stesso modo la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è ammissibile laddove si deduca che il giudice non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuire un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore conferisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione e abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s ez. U., 30/09/2020, n. 20867).
Nel caso di specie nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi innanzi prospettate vengono in rilievo.
L’RAGIONE_SOCIALE contesta che la Commissione Tributaria Regionale si è limitata a considerare la sola tracciabilità dei bonifici affluiti sul conto corrente della contribuente, non prendendo invece in considerazione la sua situazione reddituale e, quindi, non rilevando che tali importi non erano stati sottoposti a tassazione.
Viene dedotto, con ogni evidenza, un errore del giudice di merito sulla valutazione della prova che viene inammissibilmente ricompreso nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 4 c od. proc. civ.
11. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
11.1.L’art. 37, comma 24, D.L. 223/2006, integrando il terzo comma dell’art. 43, D.P.R. 600/1973, ha stabilito che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod.proc.pen. per uno dei reati previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. L’art. 37, comma 25, del medesimo D.L. 223/2006, introduce analoga disposizione in materia di I.V.A., previa modifica dell’art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972.
Più precisamente, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d .P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, sono raddoppiati in presenza di indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo; Cass. Sez. 5, 13/9/2018, n. 22337, Cass., sez. 5, 2/7/2020, n. 13481, Cass. Sez. 5, 9/8/2022, n. 24576, Cass, sez. 5, 10/1/2025, n.600), anche con riferimento alle annualità d’imposta anteriori a quella
pendente al momento dell’entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto. Tanto deriva non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell’entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio di cui all’art. 11, comma 1, disp. prel. al cod. civ. (Cass. Sez. 5, 21/3/2025, n. 7561).
11.2. In questi casi, riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31/12/2016, già notificati, non rilevano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi, 130, 131 e 132, della L. 208/2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass., sez.6-5, 14/5/ 2018, n. 11620; Cass., sez.5, 10/1/2025, n.666).
11.3. In definitiva, l’art. 2, comma 3, sopra menzionato, va interpretato in maniera costituzionalmente orientata, tenendo conto, da una parte, del favor del legislatore per il raddoppio dei termini e, dall’altra, dei principi costituzionali di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l’azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati): essa consente, senza alcuna distinzione quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo della denuncia, il raddop pio del termine ove l’avviso di accertamento sia stato comunque notificato entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015 (ossia il 2 settembre 2015) ovvero le violazioni punibili siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015. Il regime transitorio previsto dalla Legge n. 208 cit.
per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo comma 132, opera, nel caso RAGIONE_SOCIALE indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione Finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) – riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio (e non è quella che qui ci occupa), cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (Cass. , sez. 5, 21/3/2025, n. 7561).
11.4. Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria, in violazione dei suddetti principi, ha ritenuto inapplicabile l’istituto del c.d. raddoppio dei termini di decadenza con riguardo all’avviso di accertamento per l’anno 2006 (notificato il 26/9/2012), per la mancata presentazione della denuncia nei termini, pur affermando in sentenza che in data 29/11/2011 era stato redatto apposito verbale per la fattispecie penalmente rilevante trasmesso all’A.G. competente.
Nel caso in esame, invece, operava il raddoppio del termine in applicazione del precedente regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 128 del 2015, poiché l’atto impositivo era stato notificato
entro la data di entrata in vigore del detto decreto (2 settembre 2015); ciò a prescindere dalla presentazione o dalla trasmissione della denuncia penale nei termini ordinari di decadenza per l’accertamento (che in ogni caso sarebbe stata presentata entro il quadriennio), a nulla rilevando, proprio per il previsto raddoppio, che il PVC si sia concluso il 22/2/2012 (in una data diversa rispetto a quella del verbale del 29/11/2011, non essendo necessaria una contestuale conclusione dell’accertamento tributari o e della trasmissione della notizia di reato), attesa la notifica dell’avviso di accertamento comunque nei termini previsti dal citato decreto legislativo.
Il quinto ed il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione logica e giuridica e sono fondati.
12.1. L’art. 32 del d.P.R. 600/1973, inserito nel Titolo IV dedicato all’Accertamento e controllo, è rubricato Disposizioni comuni in materia di accertamento e prevede , tra l’altro, che, per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici RAGIONE_SOCIALE imposte possano procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, invitando i contribuenti a comparire e comunque acquisendo dati e notizie, anche presso istituti bancari, da porre a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti previsti.
E’ dunque previsto che per l’accertamento dei maggiori redditi si possano espletare indagini bancarie e ciò indipendentemente dalla tipologia di accertamento come dimostrato dal richiamo agli artt. 38, 39, 40 e 41 contenuto nel comma primo n. 2 del l’art. 32 del citato D.P.R.
Non sussistendo alcuna incompatibilità logica tra l’accertamento disposto nei confronti della contribuente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973 e le indagini bancarie espletate, deve poi considerarsi che, come è noto, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non
necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass., sez. 5, 30/6/2020, n. 13112; Cass., sez. 5, 20/2/2025, n. 4553, Cass., sez. 5, 4/10/2024, n. 26014). Come da ultimo affermato (Cass. sez. 5, 13/5/2025, n.12798) è affermazione condivisa quella secondo la quale ‘in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti’, Cass. sez. V, 8.4.2024, n. 9403 (conf. Cass. sez. V, 16.11.2018, n. 29572).
12.2. Nel caso in esame nella sentenza impugnata, oltre al rinvio alla documentazione prodotta ed all’affermazione in ordine alla tracciabilità dei versamenti, non si coglie in alcun caso che la contribuente abbia assolto all’onere della prova sulla stessa
incombente, non essendo stata fatta menzione RAGIONE_SOCIALE necessarie specifiche giustificazioni RAGIONE_SOCIALE singole movimentazioni bancarie oggetto di contestazione al fine di dimostrare che le stesse non derivino da operazioni imponibili.
13. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, che provvederà ad un riesame nel merito alla luce di principi innanzi enunciati ed alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del presente giudizio.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, in accoglimento del quarto, del quinto e del sesto motivo cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado di Campobasso, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre
2025 Il Presidente NOME COGNOME