Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2393/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME, dalla quale è rappresentato e difeso
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4387/17 depositata il 17 luglio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 dicembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di indagini finanziarie con il quale contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi per un importo
complessivo di 47.350 euro, corrispondente all’ammontare dei versamenti privi di giustificazione dallo stesso effettuati sul proprio conto corrente bancario nell’anno 2006.
Con tale atto l’Ufficio operava le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali e irrogava le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Il COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 4387/17 del 17 luglio 2017, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
A sostegno della pronuncia resa il collegio di secondo grado osservava quanto segue: «A fronte della percezione di un reddito di 5.547 euro, nemmeno dichiarato, sono emersi versamenti bancari pari (a) 47.350 euro che non trovano alcuna analitica e riscontrabile giustificazione per ritenerli non riferibili ad operazioni imponibili. Si richiama in proposito il principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di cassazione: <> (ex multis, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 -01). Tale dimostrazione non può ritenersi soddisfatta
nella generica affermazione del contribuente che si tratta di versamenti di somme di denaro ricevute sia come doni di nozze (celebrate molti mesi prima), sia dalla propria madre per l’acquisto di una casa» .
Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale è stata anche formulata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver tralasciato di considerare che: il COGNOME, in quanto percettore di solo reddito di lavoro dipendente, non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF per l’anno 2006; – le movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficio trovavano idonea giustificazione: (a)nelle donazioni di somme di denaro effettuate in favore del contribuente, in occasione del suo matrimonio, dai genitori e dagli altri invitati alle nozze; (b)nel versamento dell’importo di 15.000 euro eseguito dalla di lui madre, la quale, intendendo procedere all’acquisto di una casa, poi avvenuto, e non disponendo di un proprio conto corrente, aveva fatto confluire tale importo sul conto corrente intestato al figlio.
1.2 Il motivo è privo di pregio.
1.3 Le circostanze di cui viene lamentato l’omesso esame sono
state, in realtà, prese in considerazione dalla CTR, la quale ha ritenuto che legittimamente l’Ufficio avesse contestato al COGNOME la mancata dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2006, in base al rilievo che, «a fronte della percezione di un reddito di 5.547 euro, nemmeno dichiarato, (era) no emersi versamenti bancari pari (a) 47.350 euro che non trova (va) no alcuna analitica e riscontrabile giustificazione per ritenerli non riferibili ad operazioni imponibili» .
1.4 Da quanto precede risulta, quindi, evidente come il collegio d’appello, per un verso, abbia tenuto conto dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal contribuente nel periodo d’imposta in verifica, incontestatamente ammontanti a 5.547 euro, per altro verso, abbia chiarito che dalle indagini finanziarie condotte all’Ufficio era emersa l’avvenuta percezione da parte del COGNOME di ulteriori redditi, per un importo complessivo di 47.350 euro, pari al totale dei versamenti effettuati nell’anno 2006 sul conto corrente a lui intestato; versamenti che, in mancanza di idonea giustificazione, dovevano presumersi corrispondenti a ricavi non dichiarati.
1.5 Nel descritto contesto, non solo va escluso che il «fatto» indicato dal ricorrente non sia stato esaminato dai giudici «a quibus» , ma nemmeno può ritenersi che esso abbia carattere decisivo, in quanto, secondo il ragionamento della Commissione regionale, l’obbligo di dichiarazione sussisteva indipendentemente dalla circostanza che parte dei redditi percepiti dal COGNOME derivasse da lavoro dipendente.
1.6 Per il resto, la doglianza si appalesa inammissibile laddove tende a rimettere in discussione il giudizio espresso dal collegio di secondo grado circa l’inidoneità della prova contraria offerta dal contribuente a superare la presunzione legale relativa di ricavi occulti operante a favore dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973, in caso di accertamento fondato su indagini bancarie, risolvendosi nel
tentativo di sollecitare questa Corte a un non consentito riesame della valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 6996/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 41598/2021).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Rimane travolta dal rigetto del ricorso la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, il cui accoglimento presuppone la soccombenza della parte contro la quale è proposta.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del COGNOME l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione