Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5749 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26300/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sez. Staccata di Foggia n. 1215/2017, depositata il 10/04/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME COGNOMEAVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
Con separati avvisi di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE Foggia, sulla base del processo verbale di constatazione redatto il
24/7/2009 dalla Guardia di Finanza, rettificava in aumento il reddito dichiarato dalla società RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2006 e 2007, nella specie disconoscendo costi contabilizzati riferiti a fatture relative ai servizi di pubblicità effettuati da due società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) negli anni in contestazione.
Per il 2006 venivano determinati un maggior reddito di euro 370.293,00 e conseguenti maggiori imposte Ires, Iva e Irap per totali euro 200.715,00 oltre accessori, interessi e sanzioni, mentre per l’anno 2007 il maggior reddito accertato ammontava ad euro 126.516,00 e le maggiori imposte ad euro 55.220,00, oltre interessi e sanzioni.
Avverso tali avvisi la società proponeva separati ricorsi che la CTP di Foggia, previa riunione, accoglieva, ritenendo che i costi fossero stati adeguatamente documentati mediante le produzioni versate nel giudizio.
Quindi la CTR della Puglia, diversamente opinando, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello erariale, segnatamente rilevando: i) che in sede di verifica la società contribuente non aveva esibito i contratti di servizi di pubblicità con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, così incorrendo nella preclusione di cui all’art. 32, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, da ritenersi operante anche in ambito Iva; ii) che, comunque, la documentazione prodotta in giudizio e relativa al rapporto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi generica e non idonea ad comprovare la stipulazione del contratto evocato dalla contribuente; iii) che, per quanto attiene alle prestazioni effettuate dalla società RAGIONE_SOCIALE, non risultava presentata alcuna documentazione per gli anni in contestazione, nonché alcuna documentazione riguardante i pagamenti e la corrispondenza tra le parti. Concludeva la CTR che «a parere di questo Giudice, la documentazione prodotta dalla difesa in udienza non assolve neanche all’onere probatorio».
Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con sei motivi e resiste l’Amministrazione con controricorso .
In prossimità della pubblica udienza il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c.p.с. , la violazione dell’art. 12, comma 5, legge n. 212/2000, per eccessiva durata della verifica della Guardia di Finanza, la violazione dell’art. 112 c.p.с ., e la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
1.1. Il motivo è infondato in relazione al profilo della omessa pronuncia, che nella specie si risolve in un rigetto implicito, in ragione del noto principio secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito, ed è quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. ( ex multis Cass. Sez. 5, 02/04/2020, n. 7662, Rv. 657462 01).
1.2. Il motivo è, inoltre, infondato anche per quanto attiene al profilo di censura attinente alla violazione di legge, che deve ritenersi evocato pur in assenza di uno specifico richiamo numerico nella rubrica.
1.3. Va a tale proposito richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di verifiche tributarie, il quinto comma dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni
lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; né, in materia, assumono alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte – come il D.M. Finanze 30 dicembre 1993 – per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell’Amministrazione finanziaria da destinare all’azione accertatrice. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha respinto il ricorso del contribuente che riteneva superato il termine in esame, in base al mero computo dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine RAGIONE_SOCIALE attività di verifica). (Cass. Sez. 5, 11/11/2011, n. 23595, Rv. 619981 -01; conf. Cass. Sez. 5, 12/05/2017, n. 11878, Rv. 644117 – 01).
1.4. Deve inoltre ribadirsi che, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass. Sez. 5, 01/03/2022, n. 6779, Rv. 664093 -01; Cass. Sez. 5, 27/01/2017, n. 2055, Rv. 642459 -01; Cass. Sez. 5, 15/04/2015, n. 7584, Rv. 635175 -01; Cass. Sez. 5, 17/07/2014, n. 16323, Rv. 632188 -01).
Con il secondo motivo di ricorso si deducono due autonome censure: in primo luogo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., si lamenta la «Violazione dell’art. 39 co. 1 lett. d) – Illegittimo utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo per mancanza dei presupposti
Violazione dell’art. 112 c.p.с. – nullità della sentenza per ulteriore
omessa pronuncia», in secondo luogo si denuncia la «Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 39 1° co. lett. d) del DPR 660/73 in relazione all’art. 360 co.1 n.3 – Inutilizzabilità della procedura dell’accertamento induttivo per mancanza dei presupposti».
2.1. Le censure sono inammissibili, in primo luogo per difetto di specificità, laddove, nel censurare la decisione di appello che non avrebbe rilevato le lamentate lacune degli atti impositivi, non si riporta il testo degli atti di ripresa fiscale ritenuti non conforme ai canoni di legge.
2.2. Inoltre, nel limitarsi a riportare le medesime doglianze fatte valere innanzi al giudice di appello, la ricorrente censura il ragionamento presuntivo in modo non conforme ai criteri che presiedono al giudizio di legittimità, bensì, in ultima analisi, muove doglianze che si limitano a porsi lungo il piano della mera maggiore o minore opinabilità del ragionamento svolto, profilo che com’è noto non è scrutinabile in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с. la v iolazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/72 ed art. 32 d.P.R. n. 600/73, per non avere la CTR ritenuto la piena utilizzabilità della documentazione esibita in giudizio dalla ricorrente, in assenza dei presupposti di inutilizzabilità richiesti dalle norme evocate.
3.1. Il motivo è inammissibile, attingendo solo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi autonome si cui si fonda la sentenza impugnata che, per un verso, ha affermato l’inutilizzabilità della documentazione prodotta perché tardiva, in quanto non tempestivamente esibita innanzi all’Ufficio verificatore, ma, per altro verso, ha rilevato la incongruenza della detta documentazione, reputata inidonea a comprovare l’assunto della parte privata, e quest’ultimo assunto non è stato oggetto di specifica doglianza.
3.2. Giova rammentare che, per costante orientamento di questa Suprema Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. Sez. 6, 18/04/2017, n. 9752, Rv. 643802 -01; conf. Cass. Sez. 1, 31/08/2020, n. 18119, Rv. 658607 02).
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la «violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992 – Divieto di eccezioni e motivi nuovi in appello». Deduce la ricorrente che solo in sede di appello sarebbe venuta a conoscenza della vera motivazione degli accertamenti nei confronti della ricorrente, motivazione che non era stata riportata negli avvisi opposti, a giustificazione dell’utilizzo del metodo di accertamento previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d) , che altrimenti risulta illegittimo, come contestato e come dedotto nel successivo motivo. Ciò in quanto, osserva la società contribuente, si tratterebbe di fatture per operazioni inesistenti e non di indeducibilità, come sostenuto in accertamento, e ciò sposterebbe la questione su un piano completamente diverso, con la conseguenza, sul piano sostanziale, di concretizzare una motivazione tardiva degli atti impositivi, inficiandoli gravemente, e di un’eccezione nuova sul piano procedurale, vietata dagli artt. 57 e 58 del d.lgs. citato.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura per difetto motivazionale degli avvisi opposti senza, al contempo, come detto in precedenza, porre in condizione questa Corte di effettivamente delibare la congruità motivazionale dell’atto di ripresa fiscale impugnato.
4.2. Inoltre, quello che si contesta è un argomento speso dalla CTR a fini meramente rafforzativi, in quanto solo a maggior conforto della già espressa affermazione della inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla contribuente i giudici di appello hanno rilevato che NOME COGNOME,
rappresentante legale di entrambe le società coinvolte RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con dichiarazioni spontanee, rilasciate in data 13/11/2009, all’organo verbalizzante, aveva dichiarato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di alcune ditte di Foggia, a far data dall’anno 2000 e fino a tutto il 2007.
Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Osserva la ricorrente che «nessuna attività di indagine probatoria hanno svolto ed apportato in giudizio gli organi interessati, poiché il disconoscimento dei costi è stato fondato su elementi del tutto insufficienti a costituire elementi di prova (ed inidonei all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE presunzioni), in presenza di mancata richiesta specifica di particolare documentazione -che peraltro non è prevista dalle norme fiscali (e civilistiche) – ed approfondito la natura e le condizioni del rapporto commerciale disconosciuto ed oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture».
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la « Violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. Nullità della sentenza per omesso esame di documentazione probatoria».
Osserva la ricorrente che la documentazione prodotta agli atti rappresenta il concreto svolgersi della vicenda contrattuale, con scambi di corrispondenza e accettazione RAGIONE_SOCIALE condizioni fattuali ed economiche dei servizi pubblicitari resi da entrambe le società, e che il collegio di appello, con ogni probabilità, non avrebbe preso visione della documentazione esibita in udienza in primo grado.
Il quinto e sesto motivo sono inammissibili, come da stabile orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi
ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769). Ancora di recente si è ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 5, 15/10/2024, n. 26739, Rv. 672706 – 01).
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME