Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33361 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto: Diritto del contribuente di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria ex art. 12, co. 2, l. 212/2000 -Ambito applicativo – Verifiche fiscali cd. ‘a tavolino’ -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25457/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 382/2021, depositata in data 23 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con separati ricorsi, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali
l’Amministrazione finanziaria, appurata la sussistenza di determinati indici di capacità contributiva non congrui con il reddito dichiarato (mantenimento di abitazione principale, possesso di auto di notevole cilindrata, di un motociclo per il 2008, pagamento di ratei di finanziamento per l’acquisto di auto, nonché incremento patrimoniale per sottoscrizione quote in diverse società), aveva accertato in via sintetica, ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, il reddito di euro 73.464,00 per l’anno 2007 (in luogo di un reddito originariamente dichiarato di euro 24.212,00) e di euro 74.009,00 per l’anno 2008 (in luogo di un reddito originariamente dichiarato di euro 24.591,00).
Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 per assenza dei presupposti per l’accertamento da redditometro, nonché l’illegittimità dell’atto accertativo per difetto di sottoscrizione in violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l’erronea applicazione del redditometro al caso concreto e la non applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.
La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi, assumendo l’insussistenza del requisito della biennalità richiesto dal comma 4 dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ai fini dell’applicazione dello strumento sintetico, in quanto, in relazione all’anno d’imposta 2008, il ricorrente aveva dimostrato la disponibilità, a seguito di accredito sul proprio c/c bancario, di una somma erogatagli da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e legittimamente non ricompresa nel reddito dichiarato per la predetta annualità, con conseguente venir meno dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente determinato per il periodo di imposta 2008.
L’Ufficio proponeva appello, deducendo che i ricorsi erano stati accolti sulla base di un unico documento (estratto di c/c bancario relativo a soli tre mesi del 2008), mai prodotto in sede di contraddittorio
procedimentale e depositato per la prima volta in giudizio nell’imminenza della discussione della causa, con conseguente violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992; in via gradata eccepiva la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per non aver il giudice di primo grado accertato l’effettivo utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme accreditate sul c/c del contribuente, oltretutto per operazioni finanziarie risalenti al 2009.
Il contribuente proponeva appello incidentale condizionato in relazione alle ulteriori eccezioni sollevate nei ricorsi originari, rimaste assorbite.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, pur ritenendo, in accoglimento dell’appello principale, inutilizzabile la documentazione bancaria tardivamente prodotta in giudizio dal contribuente, accoglieva l’appello incidentale in relazione all’eccepita violazione dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, non risultando che il contribuente fosse stato, all’epoca dell’accertamento da parte dell’Ufficio, informato della facoltà di farsi assistere da un professionista, e dichiarava illegittime le pretese impositive.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un solo motivo.
Resiste il contribuente con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato su otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale della controparte.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la garanzia procedimentale prevista dal predetto comma 2 – in ordine al diritto del contribuente ad essere informato della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizi tributaria -opera solo nel caso, non ricorrente nella specie, in cui l’Ufficio proceda ad una verifica fiscale nei locali destinati all’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, come desumibile dal tenore letterale della norma. Il contribuente, peraltro, si era comunque avvalso di un difensore abilitato già nella fase dell’istruttoria amministrativa. Infine, l’asserita violazione della disposizione in esame, non essendo presidiata da alcuna specifica sanzione, poteva comportare una mera irregolarità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, ma non certo l’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del D.Lgs. 546/92 per aver i Giudici ignorato la tempestiva e nei termini produzione del documento illegittimamente escluso dagli stessi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Si assume che l’estratto del c/c bancario intestato al contribuente e relativo al secondo trimestre del 2008, comprovante la ricezione di un bonifico idoneo a giustificare la disponibilità di una consistente somma fiscalmente non dichiarata, fu tempestivamente depositato, come peraltro rilevato dalla CTP, in data 25/03/2016, ossia nel pieno rispetto del termine libero di 20 giorni prima dell’udienza di trattazione, a sua volta fissata per il 18/04/2016, di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sicché del tutto erroneamente la CTR ha ritenuto il documento inutilizzabile perché tardivamente prodotto.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 546/92 per non aver la CTR considerato che, a prescindere dalla rilevata – ed errata – tardività della produzione nel primo grado di giudizio, il documento avrebbe potuto esser prodotto in appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato si assume la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i Giudici escluso un documento dal processo pur in assenza di una contestazione dell’Ufficio nell’atto di appello, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.».
Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 32 del D.Lgs. 546/92 e 38, c. 4 e 6 (vigenti ratione temporis ), del DPR 600/73, per avere illegittimamente escluso i documenti relativi all’eredità ricevuta dal COGNOME, ritenendoli tardivi ed aver conseguentemente ignorato i redditi esenti derivanti dagli stessi, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.». Il contribuente assume che la CTR non avrebbe tenuto conto della documentazione attestante l’eredità ricevuta dal fratello defunto, il cui importo, oltre a costituire un reddito esente, era ex se (a prescindere, cioè, dal rimborso del finanziamento soci) sufficiente ad assegnargli la disponibilità di un importo 15 volte superiore al reddito accertato mediante lo strumento redditometrico.
In proposito, la CTR ha sostenuto che «non risulta documentata la percezione di somme che vadano a giustificare la disponibilità di mezzi adeguati», sebbene i documenti relativi all’eredità percepita fossero stati prodotti sin dal ricorso originario, oltre che essere presenti anche nel giudizio di appello.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 546/92 e dell’art. 38 del DPR 600/73 per avere i Giudici illegittimamente escluso i documenti prodotti dal COGNOME e non consentito di superare la presunzione semplice del cd. redditometro, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.».
Con il sesto motivo di ricorso incidentale condizionato si assume la «Omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in ordine alla mancata applicazione del nuovo redditometro, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.».
La CTR non avrebbe tenuto conto del nuovo redditometro, di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nella versione di cui al d.l. n. 78/2010, applicabile retroattivamente in luogo di quello previsto dal d.m. 10 settembre 1992.
Con il settimo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 7, del DPR 600/73 per non avere i Giudici dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento in assenza del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.».
Il contribuente assume che la CTR ha erroneamente ritenuto non applicabile il novellato (ex d.l. n. 78/2010) art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 -che prevede tanto l’invito al contraddittorio per il contribuente quanto la successiva attivazione della procedura di accertamento con adesione – agli accertamenti effettuati con redditometro per gli anni precedenti al 2010, così giustificando l’emissione degli impugnati avvisi di accertamento pur in mancanza di un preventivo contraddittorio. Invero, lo scambio di email intercorso con l’Ufficio risalirebbe ad un momento successivo alla notifica dei predetti avvisi.
Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «Omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in ordine alla mancata disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/97 e 17 del D.Lgs. 472/97, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.»
10. Il ricorso principale, da esaminare prioritariamente ( ex multis : Cass., Sez. U., 06/03/2009, n. 5456; Cass., Sez. U., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 25/09/2024, n. 25694), è fondato.
10.1 La CTR, nell’accogliere uno dei motivi dell’appello incidentale, ha ritenuto configurabile la violazione del disposto dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, in quanto non risultava che il contribuente fosse stato informato all’epoca della «facoltà di farsi assistere da un professionista».
10.2 Ebbene, l’art. 12 cit., nella formulazione ratione temporis vigente, dopo aver disposto, al comma 1, che «Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio RAGIONE_SOCIALE attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente», prevede, al comma 2, che «Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione RAGIONE_SOCIALE verifiche».
Dal tenore letterale dei primi due commi, congiuntamente interpretati, della predetta disposizione normativa si evince chiaramente che la garanzia endoprocedimentale rappresentata dal diritto del contribuente di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria opera solo in presenza di una verifica fiscale che si svolga nei locali destinati all’attività imprenditoriale o professionale del contribuente medesimo, e non, quindi, anche nel diverso caso RAGIONE_SOCIALE verifiche cd. ‘a tavolino’, in cui manca un accesso dell’Ufficio presso la sede del contribuente.
Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte non solo in relazione al termine dilatorio di cui al comma 7 del medesimo art. 12 dello Statuto del contribuente ( ex multis : Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823; Cass. 29/10/2018, n. 27420; Cass. 15/01/2019, n. 701; Cass. 05/11/2020, n. 24793), ma anche in riferimento proprio alla previsione
del comma 2 della stessa norma, e precisamente in relazione al diritto del contribuente ad essere informato sia della facoltà di farsi assistere da un professionista (Cass. 23/09/2011, n. 19524, con riguardo ad una verifica fiscale nei locali), sia RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificative della verifica e dell’oggetto della stessa (Cass. 29/05/2018, n. 13501, secondo cui il dovere previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 -la cui violazione è, peraltro, priva di sanzioni – di informare il contribuente RAGIONE_SOCIALE ragioni e dell’oggetto della verifica quando questa “viene iniziata”, presuppone che la stessa sia concretamente espletata, ossia che vengano rinvenuti i locali nei quali è esercitata l’attività imprenditoriale o professionale e che nei medesimi sia effettivamente presente il contribuente).
E, d’altra parte, la limitazione dell’applicabilità del dovere informativo in esame alle sole verifiche in loco si spiega alla luce del fatto che tali accertamenti sono caratterizzati dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente, alla diretta ricerca, ivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli, in un’ottica volta a correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.
10.3 Nel caso di specie, tuttavia, non è contestata la circostanza che nessuna verifica in loco sia stata espletata dall’Ufficio, posto che oggetto di contenzioso sono due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973. Non essendosi mai svolta e non essendo mai, tanto meno, ‘iniziata la verifica’ nei locali del contribuente, non è correlativamente mai sorto il dovere informativo gravante sull’Ufficio -di cui all’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 – in ordine al diritto del contribuente di farsi assistere da un professionista abilitato al patrocinio tributario.
E ciò fermo restando che, da un lato, il dovere statutario di fornire le sopra indicate informazioni è, in ogni caso, privo di sanzioni (in tal senso,
Cass. n. 13501/2018, cit.) e che, dall’altro, la contestazione sollevata dal contribuente presenta carattere meramente formale, non essendo stato neppure allegato il concreto pregiudizio che lo stesso avrebbe subito in conseguenza della violazione del predetto dovere informativo.
10.4 Non essendosi la CTR attenuta ai predetti principi, il ricorso principale è fondato e la sentenza impugnata va cassata sul punto.
Passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, è fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
11.1 Invero, la CTR ha affermato quanto segue: ‘Deve poi rilevare che non risulta documentata la percezione di somme che vadano a giustificare la disponibilità di mezzi adeguati, salvo il bonifico, che però in primo grado avrebbe dovuto essere presentato almeno 20gg prima dell’udienza di trattazione, sicché i giudici di prime cure non avrebbero dovuto tenerne conto’.
Tuttavia, come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, le ricevute di deposito del documento nei due giudizi di primo grado, poi riuniti), puntualmente richiamata nonché riprodotta nel ricorso incidentale, e come peraltro emerge dalla stessa sentenza della CTP, l’estratto del c/c bancario intestato al contribuente, relativo al secondo trimestre del 2008, comprovante la ricezione di un bonifico di euro 483.000,00, fu tempestivamente depositato in primo grado in data 25/03/2016, ossia nel rispetto del termine libero di 20 giorni prima dell’udienza di trattazione, a sua volta fissata per il 18/04/2016, di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
11.2 Ha errato, quindi, la CTR a ritenere non utilizzabile l’estratto conto bancario attestante il bonifico percepito dal contribuente, atteso che tale documentazione era stata tempestivamente prodotta fin dal primo grado di giudizio.
Anche il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato è fondato.
12.1 La CTR ha statuito che ‘Tutte le argomentazioni addotte per comprovare la disponibilità di redditi cospicui, pari ad oltre 6 volte il reddito accertato col redditometro, sono però destinate a non essere prese in considerazione perché la documentazione è stata presentata fuori dal termine di cui all’art. 32 DLgs 546/92’.
Il contribuente deduce, però, di aver depositato tempestivamente, ossia unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, come effettivamente risulta dagli atti di causa, documentazione inerente alle somme percepite a titolo di successione ereditaria al fratello defunto, di importo di gran lunga superiore al reddito presunto dallo strumento redditometrico.
12.2 Anche in tal caso la CTR ha errato nel ritenere tardiva, e quindi non utilizzabile, l’ulteriore documentazione prodotta dal contribuente, volta a dimostrare la percezione, nel 2008, di redditi esenti.
Il quinto motivo del ricorso incidentale condizionato resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo, dovendo il giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame di tutta la documentazione tempestivamente depositata dal contribuente.
Il sesto motivo del ricorso incidentale condizionato, inerente all’omessa pronuncia della CTR in ordine all’applicabilità del nuovo redditometro di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nella versione modificata dal d.l. n. 78/2010, resta anch’esso assorbito dall’accoglimento del primo e del quarto motivo, trattandosi di questione che andrà esaminata dal giudice del rinvio.
Il settimo motivo del ricorso incidentale condizionato -con cui si assume che la CTR ha erroneamente ritenuto non applicabile il novellato (ex d.l. n. 78/2010) art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 (secondo cui ‘L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo
ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218′) agli accertamenti effettuati con redditometro per gli anni precedenti al 2010 – è infondato.
15.1 Questa Corte ha statuito, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, che l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati” (come l’Irpef), non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, applicabile, però, in ragione della specifica norma transitoria, solo dal periodo d’imposta 2009, ragion per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità (nel caso di specie, si tratta di accertamenti sintetici per Irpef 2007 e 2008) sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass. 31/05/2016, n. 11283; Cass. 05/09/2024, n. 23839; Cass. 26/12/2024, n. 34455).
Più recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sent. 25/07/2025, n. 21271, hanno ribadito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6bis della legge n. 212/2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e , del d.lgs. n. 219/2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7bis del d.l. n. 39/2024, convertito, con modif., dalla legge n. 67/2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se
espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati (cfr. anche Cass., Sez. U., n. 24823/2015).
16. L’ottavo motivo del ricorso incidentale condizionato con cui si deduce l’omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in ordine alla domanda subordinata del contribuente di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 471/97 e dall’art. 17 d.lgs. n. 472/97 resta anch’esso assorbito nella cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
17. In definitiva, il ricorso principale va accolto, mentre, per quanto attiene al ricorso incidentale condizionato, vanno accolti il primo ed il quarto motivo, rigettato il settimo ed assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, perché si attenga agli indicati principi e provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; in ordine al ricorso incidentale condizionato, accoglie il primo ed il quarto motivo, rigettato il settimo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, perché si attenga agli indicati principi e provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME