LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Verbale ispettivo e dati digitali: la Cassazione

Un’impresa ha contestato un avviso di accertamento per omesse ritenute, basato su un verbale ispettivo che utilizzava dati estratti da un sistema di controllo accessi informatico di terzi. La società sosteneva l’invalidità di tale prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: il verbale ispettivo redatto da pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso riguardo all’attività di estrazione dei dati da un sistema informatico. I dati stessi, invece, non costituiscono prova privilegiata ma sono liberamente valutabili dal giudice, che può accertarne l’attendibilità anche tramite altri elementi di riscontro.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 8 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Dati Digitali e Verbale Ispettivo: La Prova nel Processo Tributario

Un verbale ispettivo fondato su dati estratti da sistemi informatici ha piena legittimità probatoria? Con la recente Ordinanza n. 7569/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale su questo tema, delineando i confini del valore probatorio dei documenti digitali e dei verbali che li recepiscono. La pronuncia offre spunti fondamentali per le aziende soggette a verifiche fiscali, specialmente nell’era della digitalizzazione.

I Fatti del Contenzioso

Una società operante nel settore delle costruzioni si è vista notificare un avviso di accertamento per omesse ritenute relative all’anno 2004. L’accertamento si basava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a sua volta fondato su un verbale di ispezione dell’INPS. Le contestazioni riguardavano l’irregolare applicazione del trattamento di trasferta e il mancato assoggettamento a contribuzione di lavoro straordinario.

L’elemento centrale della verifica era costituito dai dati di accesso a un cantiere, registrati da un sistema automatico installato dal committente per ragioni di sicurezza. L’azienda ha impugnato l’atto, sostenendo che le risultanze degli ispettori fossero errate e che la documentazione prodotta dimostrasse la correttezza del proprio operato. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno respinto le doglianze della società, confermando la legittimità dell’accertamento.

L’Analisi della Corte: il valore del verbale ispettivo

La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolando tre motivi principali. L’analisi della Corte su ciascun punto è illuminante.

Primo Motivo: L’irrilevanza di argomenti accessori

La ricorrente lamentava che i giudici di appello avessero dato peso alla mancata tenuta di un registro presenze per il cantiere, obbligo introdotto solo nel 2006 e quindi non applicabile ai fatti del 2004. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, sottolineando che la decisione della Commissione Regionale si basava su una pluralità di elementi (i dati del sistema di accesso, le dichiarazioni generiche dei lavoratori, la mancanza di prove contrarie). La menzione del registro era stata fatta “oltretutto”, come un elemento aggiuntivo ma non decisivo (non costituiva la ratio decidendi), pertanto la sua eventuale irrilevanza non avrebbe comunque scalfito la solidità del ragionamento complessivo.

Secondo Motivo: La validità probatoria del verbale ispettivo su dati informatici

Questo è il cuore della decisione. L’azienda contestava la legittimità dell’operato degli ispettori, che avevano estratto e rielaborato dati digitali dal sistema di controllo accessi, creando di fatto un nuovo documento informatico. Secondo la ricorrente, tale operazione avrebbe violato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) in materia di integrità e provenienza dei documenti.

La Corte ha respinto nettamente questa tesi, enunciando un principio di diritto fondamentale: i dati estratti e rielaborati da un sistema informatico da parte di pubblici ufficiali non costituiscono di per sé prova privilegiata. Ciò che fa fede fino a querela di falso è il verbale ispettivo cartaceo, ma solo nella parte in cui attesta che quei determinati dati sono stati estratti da quel sistema in quella data. I dati in sé, invece, sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice, che ne deve accertare l’attendibilità e la rilevanza, anche in relazione ad altri elementi probatori. Il richiamo alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale sulla validità delle scritture private o degli atti pubblici informatici è stato ritenuto non pertinente.

Terzo Motivo: I limiti al sindacato sulla valutazione delle prove

Infine, la società ha lamentato la violazione delle norme sulla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.), sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare gli elementi a suo favore. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ribadito il suo costante orientamento: il ricorso per violazione di tali norme non può essere utilizzato per contestare la valutazione nel merito compiuta dal giudice. È ammissibile solo se si dimostra che il giudice ha fondato la sua decisione su prove non prodotte dalle parti, ha ignorato prove dotate di valore legale, o ha erroneamente attribuito tale valore a prove che ne erano prive.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato il rigetto del ricorso basandosi sulla distinzione fondamentale tra l’atto pubblico (il verbale) e il suo contenuto informativo (i dati). Il verbale ispettivo gode di fede privilegiata per quanto attiene ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, come l’estrazione di dati da un computer. Tuttavia, la veridicità intrinseca di quei dati non è coperta da tale efficacia probatoria. Essi rientrano nel materiale istruttorio che il giudice del merito ha il potere-dovere di valutare liberamente e prudentemente. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente esercitato tale potere, ritenendo i dati del controllo accessi attendibili e non sufficientemente contrastati dalle prove offerte dalla contribuente.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Aziende e Professionisti

La sentenza consolida un principio di grande rilevanza pratica. Le aziende devono essere consapevoli che i dati generati dai loro sistemi informatici (o da quelli di terzi con cui operano, come i committenti) possono essere legittimamente acquisiti e utilizzati nelle verifiche fiscali. Non è possibile invalidare un verbale ispettivo semplicemente contestando le modalità tecniche di estrazione o rielaborazione dei dati. La strategia difensiva deve concentrarsi, invece, nel merito: occorre fornire al giudice elementi di prova concreti, precisi e concordanti in grado di dimostrare l’inattendibilità di quei dati o di fornire una lettura alternativa e più credibile dei fatti. La mera contestazione formale o generica non è sufficiente a superare le risultanze di una verifica basata su elementi digitali, una volta che queste siano state recepite in un verbale e vagliate criticamente dal giudice.

Qual è il valore probatorio di un verbale ispettivo basato su dati estratti da un sistema informatico?
Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che i dati in esso indicati sono stati estratti da quel determinato sistema informatico. Il contenuto dei dati, invece, non è coperto da fede privilegiata ed è soggetto alla libera valutazione del giudice, che ne deve verificare l’attendibilità.

La rielaborazione di dati digitali da parte degli ispettori rende nullo il verbale ispettivo?
No. Secondo la Corte, l’estrazione e la rielaborazione di dati da un sistema informatico per confluire in un verbale cartaceo è un’operazione legittima. L’eventuale contestazione non deve vertere sulla procedura, ma sull’attendibilità del dato stesso, che deve essere provata nel merito.

È possibile contestare in Cassazione il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Il ricorso per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è consentito solo in casi specifici e tassativi, ad esempio se il giudice ha utilizzato prove non prodotte dalle parti o ha disatteso il valore di una prova legale, ma non per un semplice disaccordo sull’apprezzamento dei fatti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati