Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16904/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
PROCURATORE GENERALE RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI TRENTO;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Trento n. 68/19, depositata il 5 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di soci illimitatamente responsabili RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo querela di falso avverso i processi verbali di verifica redatti dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito degli accertamenti fiscali effettuati nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società il 31 marzo ed il 6 ottobre 2010, da cui era scaturito il verbale di constatazione emesso il 6 ottobre 2010, cui avevano fatto seguito avvisi di accertamento impugnati dinanzi al Giudice tributario.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, gli attori riferirono che i processi verbali di verifica erano stati sottoscritti da soggetti non presenti alle operazioni di verifica, lamentando inoltre la non autografia di una serie di sottoscrizioni apposte sui verbali.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, chiedendone il rigetto.
Si costituì inoltre il RAGIONE_SOCIALE, il quale eccepì il difetto di legittimazione degli attori, in quanto dichiarati falliti, e la carenza d’interesse ad agire, nonché l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, chiedendone il rigetto.
Spiegò intervento nel giudizio NOME COGNOME, e aderì alla domanda, dichiarando di essere interessata alla stessa, in quanto sottoposta ad indagini penali promosse a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fiscale originato dai processi verbali di verifica impugnati.
1.1. Con sentenza del 20 novembre 2017, il Tribunale di Trento dichiarò
inammissibile la querela di falso, rilevando che i processi verbali di verifica erano stati comunque firmati anche dal maresciallo capo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la cui sottoscrizione non era stata impugnata.
L’impugnazione proposta dagli attori e dall’interventrice è stata rigettata dalla Corte d’appello di Trento.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha ritenuto innanzitutto che gli attori, avendo impugnato gli avvisi di accertamento, nell’inerzia degli organi fallimentari, fossero legittimati a proporre anche la querela di falso, necessaria per un’efficace contestazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale. Ha rilevato inoltre il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, osservando che gli atti impugnati erano riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, facente capo al RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito, ha richiamato l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità riguardante il processo verbale di constatazione, secondo cui, in mancanza di disposizioni contrarie, la sottoscrizione da parte di uno solo dei verificatori risulta sufficiente ad assicurarne la riferibilità al pubblico ufficiale che lo ha formato, affermandone l’applicabilità anche al processo verbale di verifica, avente una minore rilevanza nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa fase di controllo prodromica all’attività impositiva e sanzionatoria. Ha ritenuto pertanto che, nonostante l’accertata falsità RAGIONE_SOCIALEe altre sottoscrizioni, la presenza di quella del maresciallo capo, rimasta incontestata sul piano RAGIONE_SOCIALE‘autenticità, consentisse di escludere l’invalidità degli atti, con la conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa querela di falso.
Avverso la predetta sentenza gli attori e l’interventrice hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso. Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte d’appello di Trento non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge 7 gennaio 1929, n. 4, degli artt. 52 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ., osservando che, nell’escludere la falsità dei processi verbali di verifica, la sentenza impugnata non ha considerato che, essendo gli stessi qualificabili come atti pubblici, facenti piena prova RAGIONE_SOCIALEa provenienza dal pubblico ufficiale che li abbia sottoscritti e dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, tale falsità non poteva venir meno in virtù RAGIONE_SOCIALEa mera genuinità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta da un altro pubblico ufficiale o di altri fatti effettivamente avvenuti in presenza RAGIONE_SOCIALE stesso.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere irrilevante la falsità RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni impugnate, la Corte territoriale ha richiamato un principio giurisprudenziale non pertinente, in quanto avente ad oggetto un atto diverso da quelli impugnati, e non riguardante l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa falsità di alcune sottoscrizioni, ma la mancanza RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare su uno dei profili di falsità da essi dedotti, consistente nell’assenza di alcuni verbalizzanti, ivi compreso il maresciallo capo, alle operazioni giornaliere o alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la stessa era il soggetto nei confronti del quale l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa falsità era destinato a produrre effetti sostanziali, costituiti dalla nullità degli atti successivi.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘unica sottoscrizione autentica ad escludere la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEe altre sottoscrizioni apposte sui verbali, sono infondati.
Premesso che, in quanto incidente sulla motivazione in diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale non pertinente non può integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., riferibile esclusivamente alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, si osserva che
correttamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile anche al processo verbale di verifica il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al processo verbale di constatazione, secondo cui, in difetto di espresse disposizioni contrarie, la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte di uno soltanto dei verificatori autorizzati all’accesso assolve al requisito essenziale di validità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo necessario a consentire la riferibilità tanto RAGIONE_SOCIALE‘attività di rilevazione svolta quanto RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico che la documenta al pubblico ufficiale che ha formato il verbale (cfr. Cass., Sez. V, 10/06/2015, n. 1993). L’estensione di tale principio alla fattispecie in esame trova giustificazione nella disciplina dettata dall’art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, prevedendo la redazione di un processo verbale «per ogni accesso», si riferisce non solo al verbale di constatazione (che, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, costituisce l’atto conclusivo RAGIONE_SOCIALEa verifica fiscale, prodromico a quelli impositivi di competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), ma anche ai verbali dei singoli accessi, i quali devono quindi essere anch’essi sottoscritti dagl’impiegati RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria che procedono alla verifica. Nell’indicare i requisiti del verbale, la norma in esame non precisa le modalità di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE stesso da parte degl’impiegati, limitandosi ad individuarne il contenuto ed a prescriverne la sottoscrizione da parte del contribuente o di chi lo rappresenta (o, in alternativa, l’indicazione del motivo RAGIONE_SOCIALEa mancata sottoscrizione): per tale ragione, si è ritenuto che, ove RAGIONE_SOCIALEa verifica sia incaricata una pluralità d’impiegati, la sottoscrizione anche da parte di uno solo di essi risulti sufficiente ad attribuirgli efficacia di piena prova ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ. Si è osservato infatti che nessuna RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’attività di accertamento e controllo degli Uffici finanziari prescrive l’esercizio congiunto RAGIONE_SOCIALEe relative competenze da parte dei funzionari RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, aggiungendosi che il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ad una pluralità d’impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, ed escludendosi pertanto la necessità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione da parte di tutti gl’incaricati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità del processo verbale. Se ciò è vero, peraltro, deve concludersi che il verbale di accesso è valido anche nel caso in cui, come nella specie, le
sottoscrizioni di alcuni degl’impiegati che hanno proceduto alla verifica non siano mancanti, ma risultino false: la genuinità di quelle apposte dagli altri deve ritenersi infatti sufficiente ad attribuire al verbale efficacia di piena prova in ordine alla provenienza del documento da questi ultimi ed alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti ed agli altri fatti che gli stessi abbiano attestato avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, rendendo quindi irrilevante la predetta falsità, ed escludendo l’interesse del contribuente a chiederne l’accertamento.
6. Il terzo motivo, riflettente l’omessa pronuncia su uno dei profili di falsità dedotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa querela, è invece fondato.
Come si evince dalla lettura del terzo punto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, riportato testualmente a corredo RAGIONE_SOCIALEa censura, i ricorrenti avevano fatto valere due distinte ragioni di falsità dei processi verbali di verifica, costituite rispettivamente dalla non autografia di alcune RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni apposte sugli stessi e dall’assenza di alcuni dei sottoscrittori (e segnatamente del maresciallo capo, che aveva poi sottoscritto il processo verbale di constatazione) alle operazioni di verifica. La Corte territoriale ha preso in esame soltanto la prima, affermandone l’irrilevanza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa genuinità RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni apposte dal maresciallo capo, ritenute idonee ad attribuire ai processi verbali l’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., trascurando invece la seconda, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘idoneità RAGIONE_SOCIALEa stessa ad inficiare almeno parzialmente la predetta efficacia: poiché, infatti, in qualità di atto pubblico, il processo verbale sottoscritto dal funzionario incaricato RAGIONE_SOCIALEa verifica fa piena prova non solo RAGIONE_SOCIALEa provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, ma anche RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, la dimostrazione che le uniche sottoscrizioni genuine apposte sui documenti apparteneva a soggetti che non erano stati presenti alle operazioni di verifica avrebbe fatto venir meno l’efficacia di piena prova con riguardo alle dichiarazioni rese nel corso degli accessi ed agli altri fatti avvenuti o compiuti in occasione degli stessi. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che il contenuto dei processi verbali di accesso sia stato successivamente trasfuso nel processo verbale di constatazione, la cui sottoscrizione da parte del maresciallo capo, ancorché genuina, non poteva ritenersi idonea a confe-
rire efficacia di piena prova ad attestazioni che ne erano intrinsecamente sprovviste, in quanto provenienti da soggetti che non avevano partecipato alle operazioni.
E’ altresì fondato il quarto motivo, concernente la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Come accertato dalla sentenza impugnata, l’impugnazione dei processi verbali di verifica trae origine dal ricorso al Giudice tributario proposto dai ricorrenti avverso gli avvisi di accertamento formati sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe operazioni di verifica: tali avvisi sono stati notificati ai ricorrenti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, la quale, avendo assunto la posizione di convenuta nel giudizio tributario, ha fatto valere i predetti documenti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, e deve pertanto considerarsi legittimata a resistere nel presente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che i processi verbali impugnati siano stati formati dalla RAGIONE_SOCIALE, non inquadrabile nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma posta alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione, e non già a chi in concreto non intenda avvalersene o all’autore del falso ovvero a chi abbia comunque concorso nella falsità, a questi ultimi potendo essere riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 17/07/2019, n. 19281; Cass., Sez. I, 30/08/2007, n. 18323; Cass., Sez. III, 7/04/1975, n. 1252).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento frl terzo e del quarto motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Trento, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10/11/2023