Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18979 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 10/07/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Registroverbale conciliazione
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 29831/2017
Balsamo NOME
Consigliere –
COGNOME
NOME
Consigliere rel. –
U – 24/06/2025
COGNOME Giuseppe
Consigliere –
NOME COGNOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29831/2017 R.G. proposto da COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5252 depositata il 12 giugno 2017
Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) ha chiesto a COGNOME Angelo (d’ora in poi odierno ricorrente) il pagamento , in qualità di coobligato, di un’imposta di registro e accessori (pari a complessivi
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€ 12. 963,41), dovuta per la registrazione di un verbale di conciliazione (n. 6/2021) con cui veniva definita una lite pendente tra più eredi. Data pubblicazione 10/07/2025
La CTP ha accolto il ricorso e la C.T.R., riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall ‘odiern a controricorrente sulla base delle seguenti ragioni:
-è inammissibile il motivo di censura relativo alla sottoscrizione dell’avviso di liquidazione da parte di un funzionario e non da parte di un dirigente, in quanto non proposto nel giudizio di primo grado;
-è infondato il motivo di censura relativo al perfezionamento della decadenza dalla possibilità di chiedere il pagamento dell’imposta per il decorso di tre anni dalla data di trasmissione della richiesta di registrazione; correttamente il dies a quo è stato individuato nel 19 marzo 2011, giorno in cui fu apposto il timbro di conformità da parte del cancelliere, in quanto solo da quel giorno poteva essere richiesta la registrazione del verbale di conciliazione;
-il ricevimento dell’avviso di liquidazione in data 19 marzo 2014 da parte del contribuente rende valido l’esercizio del potere di imposizione;
-devono, poi, essere confermate le ragioni svolte dal giudice di primo grado in ordine all’effetto traslativo da ricondursi al verbale di conciliazione in oggetto con riferimento all’immobile in esso specificamente menzionato, riconosciuto in proprietà alle attrici quali eredi di COGNOME NOME;
-il riferimento alla denuncia di successione del 16 Marzo 1993 non costituisce elemento idoneo a fondare l’acquisto di un bene;
-con il verbale di conciliazione la parte riconosciuta proprietaria del diritto immobiliare procede infatti alla trascrizione nei registri immobiliari e alla voltura dei dati catastali;
-quel riconoscimento di proprietà, inoltre, si inserisce in un contesto ben più ampio di accordo, quello recepito dal verbale di conciliazione, nel quale vi erano altri riconoscimenti di proprietà con riferimento ad altri locali in forza dell’ammissione del possesso ultraventennale esercitato su quei locali da parte di alcune delle parti del citato verbale; Numero sezionale 5450/2025 Numero di raccolta generale 18979/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
-nessuna censura può essere mossa al contenuto motivazionale dell’atto impugnato, trattandosi di un avviso di liquidazione non emesso in seguito ad accertamento, ma ai sensi dell’art. 54 del d.p.r. n. 131 del 1986; per la liquidazione dell’imposta l’ufficio si è, peraltro, attenuto al valore dichiarato dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il ricorrente fondato su quattro motivi e depositato memoria, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 . Si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibile l’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’avviso di liquidazione oggetto dell’impugnazione da parte di un funzionario e non da un dirigente vincitore di concorso, sul presupposto che si trattasse di un’eccezione rilevabile d’ufficio.
1.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente avrebbe dovuto consentire al Collegio di verificare tale affermazione, attraverso la trasposizione nel ricorso dell’atto sottoposto a tassazione; in mancanza è preclusa ogni verifica al giudice di legittimità (Cass., Sez. U, n. 16887 del 05/07/2013, Rv. 626914 – 01).
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Sotto il diverso profilo della rilevabilità d’ufficio di una sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, si richiama il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non può, riverberare effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati e il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale (Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34575; Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2015, n. 574; Cass., Sez. 1, 18 giugno 2012, n. 9950); né tale sentenza può avere effetti sugli atti impositivi in relazione ai quali non è censurato il profilo in ordine al quale la norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale (Cass., Sez. 5, 1 marzo 2006, n. 4549; Sez. 5, 2 luglio 2007, n. 2280), stante la definitività dell’atto conseguente alla omessa impugnazione (Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34617). La censura, quindi, sotto questo aspetto, è infondata.
Occorre, poi, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, da un canto, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).
Nel caso di specie non ricorre tale ipotesi, in quanto il giudice ha individuato il dies a quo per l’esercizio del potere impositivo nel 19 marzo 2011 facendo riferimento alla data di apposizione del timbro di conformità da parte del cancelliere ritenendo, correttamente, che solo da quel giorno avrebbe potuto essere richiesta la registrazione del verbale di conciliazione.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, del d.p.r. n. 600 del 1973, in combinato disposto con gli artt. 113 e 115; denuncia altresì la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. C ensura che la sentenza abbia erroneamente rigettato l’eccezione di decadenza. Sostiene in proposito che il giorno da cui avrebbe dovuto essere computato il termine di decadenza era l’11 marzo 2011 e non il 19 marzo 2011 come individuato dall’ente impositore senza alcuna corrispondenza con la data effettivamente apposta all’atto tassato. Numero sezionale 5450/2025 Numero di raccolta generale 18979/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
2.1 Il motivo è inammissibile. Costituisce principio consolidato di legittimità quello in forza del quale, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Sez. U, n. 20867/2020, Rv. 659037 -01 e Rv. 659037 – 02).
Nel caso di specie il ricorrente si limita ad affermare che il giorno a partire dal quale avrebbe potuto essere esercitato il potere impositivo era l’11 settembre 2011, ma non indica la ragione per la quale il termine individuato dal giudice di secondo grado sarebbe errato, o quale sia la regola probatoria violata. Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 474, 475, 476 e 948 c.c., della Tariffa, parte prima, art. 8 del d.p.r. n. 131 del 1986, degli artt. 112, 113 e 115, 116, c.p.c. Denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata laddove ha ritenuto correttamente applicabile l’aliquota riferita agli atti di trasferimento, quando, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione quella prevista per la titolarità della proprietà. Numero sezionale 5450/2025 Numero di raccolta generale 18979/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
3.1. Il motivo è infondato. Oggetto del giudizio è l’applicazione dell’imposta di registro al verbale di conciliazione giudiziale (n. 6/11 del Tribunale di Vallo). Risulta dalla sentenza che con esso è stata definita una controversia, tra gli eredi di COGNOME NOME e gli eredi di COGNOME NOME, per il rilascio di un bene immobile detenuto da questi ultimi e del quale i primi vantavano la proprietà per successione ereditaria. Con tale verbale le parti hanno definito la lite attribuendosi la proprietà del bene in seguito a reciproche concessioni.
L’imposta di registro nel caso di specie costituisce tassazione di un atto giudiziario (art. 37 del d.p.r. n. 131 del 1986) e sono soggetti all’imposta di registro soltanto i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio (Cass., Sez. 5, n. 9400/2021, Rv. 661168 – 01). La sentenza afferma, e ciò non è contestato dalla ricorrente, che con il verbale di conciliazione le parti si sono attribuite la proprietà del bene in seguito a reciproche concessioni.
Quello che rileva, ai fini della tassazione in oggetto non è il titolo dedotto negli atti introduttivi del giudizio, ma il negozio di trasferimento contenuto nel verbale di transazione.
A tale proposito la sentenza precisa, riportandosi, peraltro, anche a quanto già affermato in primo grado, che l’effetto traslativo deve essere ricondotto al verbale di conciliazione e, a tal fine, l’inserimento del bene immobile oggetto di contestazione nella denuncia di successione non costituisce titolo idoneo a fondare l’acquisto.
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L ‘ affermazione è corretta, in quanto è solo con l’atto transattivo, oggetto di imposizione, che le parti si sono attribuite definitivamente le proprietà a chiusura della lite. Numero di raccolta generale 18979/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
La sentenza in proposito precisa che quel riconoscimento di proprietà si inserisce, infatti, in un più ampio contesto di accordo in cui ci sono stati altri riconoscimenti di proprietà con riferimento ad altri locali per i quali era stata rivendicata l’usucapione. Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione la falsa applicazione degli artt. 51 e 54 del d.p.r. n. 131 del 1986 e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’omessa valutazione della stima giurata.
4.1. Il motivo presenta una censura infondata e una seconda inammissibile. La prima censura riguardante l’omessa motivazione dell’avviso impugnato è infondata, in quanto, nel caso di specie, si tratta di un atto giudiziario soggetto a registrazione d’ufficio , perché conservato nella cancelleria (art. 15, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 131 del 1986). La modalità di registrazione di tale tipo di atto è disciplinata dall’art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 131 del 1986 , secondo cui: «nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Non è, quindi, prevista per tale ipotesi un’ulteriore motivazione al di là di quanto espressamente previsto dalla disposizione ora richiamata.
4.2. La seconda censura riguardante il quantum della liquidazione dell’imposta è inammissibile. La sentenza in proposito ha dichiarato che l’ente impositore controricorrente si è attenuto ai valori dichiarati dalle parti e nello stesso senso aveva già deciso il giudice di primo grado.
Ove il ricorrente avesse voluto contestare tale circostanza avrebbe dovuto circostanziare meglio la censura con una precisa specificazione, sia degli elementi addotti nel ricorso, sia degli
eventuali ulteriori mezzi probatori ai fini della determinazione di un diverso valore. Il semplice richiamo alla perizia giurata prodotta è inammissibile, poiché sembra volere indurre ad una rivisitazione dei mezzi istruttori preclusa in sede di legittimità. Numero sezionale 5450/2025 Numero di raccolta generale 18979/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
6.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se
Le spese seguono la soccombenza. dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.410,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 24 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME