Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3303/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE n. 04/02/24 depositata il 11/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 04/02/24 dell’11/01/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE e accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 559/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE avverso due avvisi di accertamento concernenti IVA relativa agli anni d’imposta 2016 e 2017.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi l’Amministrazione finanziaria riteneva assoggettabili ad IVA le operazioni compiute dalla società contribuente, la quale si occupava di acquistare, per conto di clienti privati che operavano via internet, pneumatici in altri Paesi della UE (in particolare, in Germania e Belgio), per poi consegnarli ai clienti trattenendo una commissione per l’attività espletata.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che, in applicazione dell’art. 40, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, la vendita operata dalla società contribuente era assoggettabile ad IVA in Italia. Veniva, invece, parzialmente accolto l’appello di AE con riferimento alla rideterminazione delle sanzioni.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE depositava controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 09/10/2024, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto un rinvio al fine di definire le pendenze attualmente in essere con AE ma quest’ultima non ha aderito alla richiesta della ricorrente.
1.1. Sussiste, tuttavia, altra controversia pendente davanti a questa Corte, recante il R.G. n. 3271/2023 e avente il medesimo oggetto, riferendosi ad altra annualità d’imposta.
1.2. Appare, pertanto, opportuno procedere alla trattazione unitaria delle cause e, avuto conto della rilevanza nomofilattica del contenzioso, si ritiene che non sussistano le condizioni l’esame delle stesse in camera di consiglio.
Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del procedimento R.G. n. 3271/2023 in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del procedimento R.G. n. 3271/2023 in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 07/11/2024.