Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Avviso di accertamento -omessa dichiarazione dei ricavi occulti vendita sottocosto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3743/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, n.1392/2015, depositata il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.
Rilevato che:
In data 30 dicembre 2010 l ‘ Agenzia delle Entrate notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale contestava (oltre a costi non documentati) per quanto ancora di rilievo, l’ omessa dichiarazione di ricavi per l’importo di € 242.097,00 derivanti dalla vendita di alcune unità immobiliari.
L ‘Ufficio finanziario , in particolare, rettificava l’imponibile dichiarato dalla società sul presupposto che le vendite fossero avvenute ad un prezzo maggiore di quello dichiarato e, quindi, in parte occultato; riscontrava, infatti che vi erano sensibili differenze del prezzo di vendita di appartamenti aventi le stesse caratteristiche e che i prezzi di cessione erano insufficienti a coprire i costi di realizzazione; che vi era, di conseguenza, un’ ingiustificata condotta antieconomica.
La società proponeva ricorso con il quale lamentava, in merito al rilievo ancora in contestazione, che l’Uffi cio non aveva tenuto conto della finalità propria delle Cooperativa – ovvero procurare ai propri soci un alloggio a prezzi inferiori a quelli di mercato – e delle differenti caratteristiche degli appartamenti venduti.
La C.t.p. di Parma accoglieva il ricorso ritenendo che l’U fficio avesse violato l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e l’ obbligo ivi previsto di redigere il processo verbale di constatazione e di attendere sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento per consentire al contribuente di formulare le proprie osservazioni.
La C.t.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, in dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado, escludeva la violazione dell’art. 12 cit.
denunciata dalla contribuente, ma rigettava l’appello dell’Ufficio motivando nel merito della pretesa fiscale che riteneva illegittima.
Avverso detta sentenza propone ricorso principale l’Agenzia delle entrate; la Curatela del fallimento si difende a mezzo controricorso e successiva memoria e propone, altresì, ricorso incidentale.
Considerato che:
Con il ricorso principale l’Agenzia delle entrate propone due motivi.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., viola zione o falsa applicazione dell’ artt. 39, primo, lett. d) d.P.R. 29 settembre 973 n. 600, dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Muovendo dal dato incontestato che il prezzo degli appartamenti venduti (precisamente nove su dieci) era inferiore al costo di costruzione e che l’Ufficio aveva già quantificato il maggior imponibile avendo riguardo al mero costo di costruzione, così tenendo conto dello scopo di mutualità della cooperativa, afferma cha la sentenza è il frutto di un duplice errore: in primo luogo assume che la C.t.r. si è limitata ad asserire apoditticamente che gli elementi di fatto addotti dall’Ufficio non costituivano valide presunzioni, senza procedere ad alcuna valutazione – né atomistica, né unitaria – degli stessi, così violando gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; in secondo luogo, assume che la C.t.r. si è discostata dai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di comportamento antieconomico.
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti sia dal comportamento antieconomico della Cooperativa intimata, la quale aveva venduto gli appartamenti costruiti a un prezzo inferiore a quello di costo, sia dalla
sensibile divergenza tra i prezzi dichiarati in atti, in relazione ad appartamenti aventi identiche caratteristiche.
Con il ricorso incidentale la società contribuente propone cinque motivi ed una questione di legittimità costituzionale.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, degli artt. 3 e 21 septies legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 56 d.P.R. 1972 n. 633.
Censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello dell’Ufficio in tema di violazione delle garanzie di cui all’art. 12 legge n. 212 del 2000 cit.
Assume che, in un’ottic a costituzionalmente orientata, al contribuente vanno riconosciute le dette garanzie a prescindere dal tipo di verifica o di imposta.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.
Assume che la C.t.r. non si è pronunciata sulla questione relativa alla violazione dell’a rt. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4 che impone la contestazione delle norme finanziarie a mezzo p.v.c. e degli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 che impongono il contraddittorio.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1 32 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 legge n. 546 del 1992, dell’ art. 111 Cost.
Per l’ipotesi in cui si ravvisasse sulla questione di cui al precedente motivo un rigetto implicito, ripropone la stessa sotto il profilo dell’ omessa motivazione.
2.4 Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’a rt. 24 legge n. 4 del 1929 che impone la contestazione delle norme finanziarie a mezzo p.v.c. e degli art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. . 633 del 1972.
La ricorrente ripropone, la medesima questione sotto il profilo della violazione di legge.
2.5. Da ultimo propone questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ove non sottoposto ad interpretazione costituzionalmente orientata.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato, restando assorbito il secondo.
3.1. Il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica; quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Di seguito, il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Da ciò consegue che la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito o affermi
che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’ inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21/03/2022 n. 9054).
3.2. Con particolare riguardo alle vendite sottocosto, questa Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile stante l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 5/12/2022, n. 36713).
3.3. Con specifico riferimento alle società cooperative, inoltre, si è precisato che, il perseguimento dello scopo mutualistico non legittima una gestione dell’attività societaria in contrasto con i principi di efficienza e conservazione della impresa, ai quali evidentemente non si possono sottrarre gli organi di amministrazione; infatti, se l’esercizio dell’attività non deve essere diretto al perseguimento di utili – intesi come remunerazione del capitale investito nella partecipazione dai soci -, tuttavia non per questo può prescindersi dal principio di economicità della gestione (Cass. 11/12/2013, n. 27683).
Costituisce quindi un’ anomalia gestionale, in assenza di peculiari circostanze giustificative, la vendita di beni sotto costo.
3.4. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi.
In particolare, quanto alla omessa contabilizzazione dei ricavi, si è limitata ad affermare che la medesima si fondava su illazioni, congetture, e/ o mere affermazioni prive dei requisiti di precisione gravità e concordanza, così omettendo qualsiasi analisi degli elementi indiziari e, dunque, anche la loro valutazione complessiva.
Va, altresì, rilevato, la C.t.r. ha confuso la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato, che può giustificarsi in ragione dello scopo mutualistico, con la ben diversa fattispecie della vendita sotto costo che era stata allegata dall’Amministrazione a sostegno dell’esistenza di ricavi extra-contabili; conseguentemente, ne ha svalutato il valore indiziario assumendo che tanto fosse funzionale all’obiettivo di assicurare ai soci un risparmio di spesa rispetto al prezzo corrente. La C.t.r, pertanto, non ha applicato i principi fissati da questa Corte in tema di ripartizione dell’onere della p rova in caso di vendita antieconomica.
I motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
4.1. Per giurisprudenza costante di legittimità, l’applicabilità dei diritti e delle garanzie di cui all’articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente soggetto ad accertamento ( ex plurimis Cass. 10/05/2024, n. 12840, Cass. 05/11/2020, n. 24793, Cass. 04/04/2014, n. 7957). La ragione va ravvisata nel fatto che, in questi casi, lo statuto di diritti e garanzie è di contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di contraddittorio, al fine di conformare ed
adeguare l’interesse dell’Amministrazione alla situazione del contribuente.
A conferma, le stesse Sezioni Unite, pronunciatesi sulle conseguenze della violazione del termine dilatorio ivi previsto, hanno espressamente correlato il dies a quo per la decorrenza al rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass. Sez. U. 20/07/2013, n. 18184).
Differente è, invece, l’ipotesi, come nel caso in esame, in cui la pretesa impositiva sia scaturita dal vaglio degli atti sottoposti all’Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio, ancorché a seguito di indagini bancarie.
Da ciò discende che le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, giacché la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall’Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 06//06/2016, n. 11539).
A ciò va aggiunto che in difetto di accesso, anche per i c.d. tributi armonizzati per i quali l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente, fornendo la c.d. prova di resistenza, abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823 e, tra le più recenti Cass. n. 18413 del 2021 cit. Cass. 15/01/2019, n. 701).
4.2. Quanto alla prospettata incostituzionalità della norma così interpretata, va evidenziato che la Consulta si è già pronunciata sulla questione, evidenziando che, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).
4.3. Nella specie, quindi, esulandosi dal campo dei c.d. tributi armonizzati ed essendo stato l’accertamento svolto a tavolino, in assenza di una specifica previsione di legge non può affermarsi l’esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l’atto impositivo né sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte costituzionale.
4.4. Va ribadito, pertanto, che l’ art. 12 comma 7, legge n. 212 del 2000, non trova applicazione in caso di atto impositivo basato solo sulle risultanze dell’art.32 d.P.R. n.600 del 1973. Del resto, questa Corte ha pure chiarito che, anche nell’ipotesi di accertamento misto, cioè nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività e di successiva autorizzazione all’espletamento di indagini bancarie, trattandosi di procedimenti distinti, ove l’atto impositivo si fondi solo sulle risultanze di queste ultime non trova ugualmente applicazione il termine dilatorio (Cass. 30/06/2021, n. 18413).
4.5. Ugualmente, non coglie nel segno il richiamo all’art. 24 legge n. 4 del 1929 poiché anche detta disposizione precisa che il processo verbale di constatazione è redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente (cfr. Cass. 30/07/2024, n. 21374, Cass. 05/06/2024 n. 15759).
4.6. Concludendo, la C.t.r., motivando complessivamente sulle garanzie endo-procedimentali, si è espressamente pronunciata sulla questione, ancorché non ha menzionato tutte le disposizioni invocate dalla parte; resta, di conseguenza escluso il vizio di omessa pronuncia che presuppone la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e che non ricorre, invece, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
La sentenza, inoltre, ha compiutamente motivato le ragione del rigetto attenendosi ai principi esposti, richiamando puntualmente a giurisprudenza di legittimità e rilevando che l’Ufficio aveva invitato la Cooperativa ad esibire la documentazione contabile, ma non aveva eseguito accesso, ispezione o verifica presso la stessa.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.