Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3192  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Avviso di accertamento -omessa dichiarazione dei ricavi occulti vendita sottocosto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3743/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dal l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato,
-ricorrente –
contro
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA  ROMAGNA, n.1392/2015, depositata il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.
Rilevato che:
In data 30 dicembre 2010 l ‘ RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE  l’avviso  di accertamento  n. THL0323027632010,  relativo  all’anno  d’imposta 2005,  con  il  quale contestava (oltre a costi non documentati) per quanto ancora di rilievo, l’ omessa dichiarazione di ricavi per l’importo di € 242.097,00 derivanti dalla vendita di alcune unità immobiliari.
L ‘Ufficio finanziario , in particolare, rettificava l’imponibile dichiarato dalla RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che le vendite fossero avvenute ad un prezzo  maggiore  di  quello  dichiarato  e,  quindi,  in  parte  occultato; riscontrava, infatti che vi erano sensibili differenze del prezzo di vendita di  appartamenti  aventi  le  stesse  caratteristiche  e  che  i  prezzi  di cessione erano insufficienti a coprire i costi di realizzazione; che vi era, di conseguenza, un’ ingiustificata condotta antieconomica.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso con il quale lamentava, in merito al rilievo  ancora in  contestazione, che l’Uffi cio  non  aveva tenuto conto della finalità propria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ovvero procurare ai propri soci un  alloggio  a  prezzi  inferiori  a  quelli  di  mercato  –  e  RAGIONE_SOCIALE  differenti caratteristiche degli appartamenti venduti.
 La  C.t.p.  di  Parma  accoglieva  il  ricorso  ritenendo che l’U fficio avesse violato l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e l’ obbligo ivi previsto di redigere il processo verbale di constatazione e di attendere sessanta  giorni  prima  di  emettere  l’avviso  di accertamento  per consentire al contribuente di formulare le proprie osservazioni.
La C.t.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, in dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado, escludeva la violazione dell’art. 12 cit.
denunciata dalla contribuente, ma  rigettava l’appello dell’Ufficio motivando nel merito della pretesa fiscale che riteneva illegittima.
Avverso detta sentenza propone ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE si difende a mezzo controricorso e successiva memoria e propone, altresì, ricorso incidentale.
Considerato che:
 Con  il  ricorso  principale l’RAGIONE_SOCIALE propone  due motivi.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., viola zione o falsa applicazione dell’ artt. 39, primo, lett. d) d.P.R. 29 settembre 973 n. 600, dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Muovendo dal dato incontestato che il prezzo degli appartamenti venduti (precisamente nove su dieci) era inferiore al costo di costruzione e che l’Ufficio aveva già quantificato il maggior imponibile avendo riguardo al mero costo di costruzione, così tenendo conto dello scopo di mutualità della cooperativa, afferma cha la sentenza è il frutto di un duplice errore: in primo luogo assume che la RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad asserire apoditticamente che gli elementi di fatto addotti dall’Ufficio non costituivano valide presunzioni, senza procedere ad alcuna valutazione – né atomistica, né unitaria – degli stessi, così violando gli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; in secondo luogo, assume che la C.t.r. si è discostata dai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di comportamento antieconomico.
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti sia dal comportamento antieconomico della RAGIONE_SOCIALE intimata, la quale aveva venduto gli appartamenti costruiti a un prezzo inferiore a quello di costo, sia dalla
sensibile  divergenza  tra  i  prezzi  dichiarati  in  atti,  in  relazione  ad appartamenti aventi identiche caratteristiche.
Con il ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE contribuente propone cinque motivi ed una questione di legittimità costituzionale.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 legge 27 luglio 2000, n. 212, degli artt. 3 e 21 septies legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 56 d.P.R. 1972 n. 633.
Censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello dell’Ufficio in tema di violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie di cui all’art. 12 legge n. 212 del 2000 cit.
Assume che, in un’ottic a costituzionalmente orientata, al contribuente vanno riconosciute le dette garanzie a prescindere dal tipo di verifica o di imposta.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.
Assume che la C.t.r. non si è pronunciata sulla questione relativa alla violazione dell’a rt. 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4 che impone la contestazione RAGIONE_SOCIALE norme finanziarie a mezzo p.v.c. e degli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 che impongono il contraddittorio.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1 32 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 legge n. 546 del 1992, dell’ art. 111 Cost.
Per l’ipotesi in cui si ravvisasse sulla questione di cui al precedente motivo  un  rigetto implicito, ripropone  la stessa sotto il profilo dell’ omessa motivazione.
2.4 Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’a rt. 24  legge  n.  4  del  1929  che  impone  la  contestazione  RAGIONE_SOCIALE  norme finanziarie a mezzo p.v.c. e degli art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. . 633 del 1972.
La ricorrente ripropone, la medesima questione sotto il profilo della violazione di legge.
2.5.  Da  ultimo  propone  questione  di  legittimità  costituzionale dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ove non sottoposto ad interpretazione costituzionalmente orientata.
 Il  primo  motivo  del  ricorso  principale  è  fondato,  restando assorbito il secondo.
3.1. Il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica; quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Di seguito, il giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Da ciò consegue che la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito o affermi
che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’ inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21/03/2022 n. 9054).
3.2. Con particolare riguardo alle vendite sottocosto, questa Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile stante l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni (Cass. 5/12/2022, n. 36713).
3.3. Con specifico riferimento alle RAGIONE_SOCIALE cooperative, inoltre, si è precisato che, il perseguimento dello scopo mutualistico non legittima una gestione dell’attività societaria in contrasto con i principi di efficienza e conservazione della impresa, ai quali evidentemente non si possono sottrarre gli organi di amministrazione; infatti, se l’esercizio dell’attività non deve essere diretto al perseguimento di utili – intesi come remunerazione del capitale investito nella partecipazione dai soci -, tuttavia non per questo può prescindersi dal principio di economicità della gestione (Cass. 11/12/2013, n. 27683).
Costituisce quindi un’ anomalia gestionale, in assenza di peculiari circostanze giustificative, la vendita di beni sotto costo.
3.4. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi.
In particolare, quanto alla omessa contabilizzazione dei ricavi, si è limitata  ad  affermare  che  la  medesima  si  fondava  su  illazioni, congetture,  e/  o  mere  affermazioni  prive  dei  requisiti  di  precisione gravità e concordanza, così omettendo qualsiasi analisi degli elementi indiziari e, dunque, anche la loro valutazione complessiva.
Va, altresì, rilevato, la RAGIONE_SOCIALE ha confuso la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato, che può giustificarsi in ragione dello scopo mutualistico, con la ben diversa fattispecie della vendita sotto costo che era stata allegata dall’Amministrazione a sostegno dell’esistenza di ricavi extra-contabili; conseguentemente, ne ha svalutato il valore indiziario assumendo che tanto fosse funzionale all’obiettivo di assicurare ai soci un risparmio di spesa rispetto al prezzo corrente. La RAGIONE_SOCIALE, pertanto, non ha applicato i principi fissati da questa Corte in tema di ripartizione dell’onere della p rova in caso di vendita antieconomica.
I motivi del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
4.1. Per giurisprudenza costante di legittimità, l’applicabilità dei diritti e RAGIONE_SOCIALE garanzie di cui all’articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente soggetto ad accertamento ( ex plurimis Cass. 10/05/2024, n. 12840, Cass. 05/11/2020, n. 24793, Cass. 04/04/2014, n. 7957). La ragione va ravvisata nel fatto che, in questi casi, lo statuto di diritti e garanzie è di contrappeso all’invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una specifica esigenza di contraddittorio, al fine di conformare ed
adeguare l’interesse dell’Amministrazione alla situazione del contribuente.
A conferma, le stesse Sezioni Unite, pronunciatesi sulle conseguenze della violazione del termine dilatorio ivi previsto, hanno espressamente correlato il dies a quo per la decorrenza al rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un  accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni (Cass. Sez. U. 20/07/2013, n. 18184).
Differente è, invece, l’ipotesi,  come nel caso in esame, in cui la pretesa impositiva sia scaturita dal vaglio degli atti sottoposti all’Amministrazione  dallo  stesso  contribuente  o  esaminati  in  ufficio, ancorché a seguito di indagini bancarie.
Da ciò discende che le ipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e del controllo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, giacché la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento che derivi da controlli fatti dall’Amministrazione nella propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 06//06/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO).
A ciò va aggiunto che in difetto di accesso, anche per i c.d. tributi armonizzati per i quali l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo AVV_NOTAIO di contraddittorio endo-procedimentale, la violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente, fornendo la c.d. prova di resistenza, abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823 e, tra le più recenti Cass. n. 18413 del 2021 cit. Cass. 15/01/2019, n. 701).
4.2. Quanto alla prospettata incostituzionalità della norma così interpretata, va evidenziato che la Consulta si è già pronunciata sulla questione, evidenziando che, di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).
4.3.  Nella  specie,  quindi,  esulandosi  dal  campo  dei  c.d.  tributi armonizzati  ed  essendo  stato  l’accertamento  svolto  a  tavolino,  in assenza  di  una  specifica  previsione  di  legge  non  può  affermarsi l’esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa  invalidare  l’atto  impositivo  né  sussistono  i  presupposti  per rimettere la questione alla Corte costituzionale.
4.4. Va ribadito, pertanto, che l’ art. 12 comma 7, legge n. 212 del 2000, non trova applicazione in caso di atto impositivo basato solo sulle risultanze dell’art.32 d.P.R. n.600 del 1973. Del resto, questa Corte ha pure chiarito che, anche nell’ipotesi di accertamento misto, cioè nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività e di successiva autorizzazione all’espletamento di indagini bancarie, trattandosi di procedimenti distinti, ove l’atto impositivo si fondi solo sulle risultanze di queste ultime non trova ugualmente applicazione il termine dilatorio (Cass. 30/06/2021, n. 18413).
4.5. Ugualmente, non coglie nel segno il richiamo all’art. 24 legge n. 4 del 1929 poiché anche detta disposizione precisa che il processo verbale di constatazione è redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente (cfr. Cass. 30/07/2024, n. 21374, Cass. 05/06/2024 n.  15759).
4.6. Concludendo, la C.t.r., motivando complessivamente sulle garanzie endo-procedimentali, si è espressamente pronunciata sulla questione, ancorché non ha menzionato tutte le disposizioni invocate dalla parte; resta, di conseguenza escluso il vizio di omessa pronuncia che presuppone la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e che non ricorre, invece, quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
La sentenza, inoltre, ha compiutamente motivato le ragione del rigetto  attenendosi  ai  principi  esposti,  richiamando  puntualmente  a giurisprudenza di legittimità e rilevando che l’Ufficio aveva invitato la RAGIONE_SOCIALE  ad  esibire  la  documentazione  contabile,  ma  non  aveva eseguito accesso, ispezione o verifica presso la stessa.
 Ne  consegue,  in  accoglimento  del  primo  motivo  del  ricorso principale,  assorbito  il  secondo  e  rigettato  il  ricorso  incidentale,  la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione,  la  quale  provvederà  al  riesame,  fornendo  congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  del l’Emilia Romagna,  in  diversa  composizione,  la  quale  provvederà  anche  al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente incidentale ,  dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.