Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 611/2022, depositata il 14/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Vendita sottocosto anti-economicitàprova contraria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20566/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. della Calabria ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Cosenza che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato , per l’anno di imposta 2014, un maggior reddito in via sintetica ex art. 39, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973.
L’Ufficio rilevava che a società, esercente l’attività di commercio di autovetture, aveva vendute quarantacinque auto sottocosto, essendo risultati i costi superiori ai ricavi, e che il tempo intercorso tra l’acquisito e la vendita era stato esiguo. Per l’effetto, ritenuta l’operazio ne priva di contenuto economico in quanto non remunerativa, e stante l’inattendibilità delle scritture contabili, accertava, ai fini Ires, Iva ed Irap, maggiori ricavi ed una maggior volume di affari.
La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, affermava che il giudice del primo grado aveva correttamente evidenziato che la contribuente aveva efficacemente contrastato l’accertamento induttivo; che, infatti, questa avendo acquistato le autovetture «in blocco», nel rivenderle, su alcune aveva realizzato un utile compensato dalla perdita riportata su altre; che, infatti, non occorreva che l’ utile fosse conseguito con la vendita di ciascun veicolo restando esclusa l’anti -economicità dell’operazion e.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Osserva che in appello aveva contestato che la contribuente non aveva affatto provato che si fosse in presenza di un’operazione «in
blocco» non avendo fornito alcuna prova documentale; e che, ciononostante, la C.t.p. aveva accolto quanto sostenuto in via di mera enunciazione. Denuncia, pertanto, che la C.t.r. ha commesso il medesimo errore argomentativo della C.t.p., condividendone la motivazione, ma senza dare alcuna indicazione dei documenti forniti dal contribuente.
2 Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 39 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2697 cod. civ.
Rileva che la condotta antieconomica consente all’Amministrazione di procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione della finalità di lucro immanente all’attività di impresa con conseguente presunzione, iuris tantum, di occultamento della capacità contributiva; che, ciononostante, la C.t.r. non aveva fornito alcuna indicazione sulle circostanze che consentivano di vincere la presunzione, ovvero che la società, per le compravendite in discussione, fosse ricorsa alla pratica commerciale degli acquisti in blocco.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
3.1. L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di
fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 5/12/2022, n. 36713).
Di conseguenza, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio e in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,cod. civ. Tale motivazione è impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per l’ inadeguatezza o l’ incongruità logica dei motivi che la sorreggono.
La C.t.r. ha ritenuto di escludere l’anti -economicità contestata dall’Ufficio, semplicemente rilevando che, trattandosi di acquisto in blocco, le perdite realizzate nella vendita di alcuni veicoli erano compensate dagli utili realizzati su altri. Tuttavia, nonostante la specifica contestazione mossa in appello, non ha illustrato le ragioni per le quali doveva ritenersi che i quarantacinque veicolo oggetto di contestazione fossero stati oggetto di un acquisto in blocco restando sicché doveva aversi riguardo all’utile complessivo .
3.2. Così facendo, la C.t.r., non solo non si è attenuta ai principi in merito di ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento induttivo conseguito a condotte antieconomiche, ma ha reso motivazione apparente in quanto non idonea a esplicitare le ragioni del decisum.
3.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,
perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez. U. 03/11/2016 n. 22232).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.