Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6724 Anno 2026
Oggetto: Tributi
Art. 26 del DPR n. 633/1972
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6724 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7820 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori (PEC: EMAIL e EMAIL);
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1149/04/2024 , della Corte di Giustizia di II grado RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata in data 4.12.2024, notificata, a mezzo PEC, in data 21 gennaio 2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Marche aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 112/02/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ascoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento emesso, ai fini Iva, per il 2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010 sul presupposto di un pericolo per il positivo esito della riscossione, stante la ritenuta emissione di note di variazione in assenza dei presupposti di cui all’art. 26 del d.PR n. 633/72.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado – nel confermare la sentenza di primo grado -ha ritenuto che : 1) era stato garantito il preventivo contraddittorio in quanto l’Ufficio aveva regolarmente notificato direttamente, a mezzo servizio postale ordinario, presso la residenza del legale rappresentante della società, sia l’avviso relativo all’istruttoria che quello per instaurare il contraddittorio preventivo; in particolare, nella cartolina di deposito era stato indicato l’esatto e
corrispondente numero dell’atto notificato; 2) non sussistevano, al momento della dichiarazione, i presupposti per richiedere la variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/72 , atteso che, nel caso di specie, non vi era la prova (oltre che dell’inizio anche) della infruttuosità della invocata fattispecie della procedura esecutiva individuale, in quanto soltanto tale esito avrebbe fornito la ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore; 3) il pericolo di inadempimento che aveva giustificato il ricorso alla procedura di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) del DL n. 78/2010 derivava dalla circostanza che, al momento dell’emissione dell’avviso, la società non aveva depositato presso il Registro RAGIONE_SOCIALE imprese i bilanci successivi al 2015, per cui era impossibile verificare il concreto stato finanziario e patrimoniale dell’impresa.
Si è costituita, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGT di II grado, con una motivazione omessa o apparente, rigettato il motivo di appello concernente la assunta inesistenza della notifica degli atti presupposti (l’invito n. NUMERO_DOCUMENTO contenente la richiesta di documentazione contabile e l’invito al contraddittorio n. NUMERO_DOCUMENTO emesso ai sensi dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/97), limitandosi ad affermare la regolare notifica degli stessi eseguita
direttamente da parte dell’Amministrazione a mezzo servizio postale ordinario presso la residenza del legale rappresentante della società.
In particolare, ad avviso della ricorrente, a fronte del motivo di gravame nel quale era stato dedotta la mancata corrispondenza tra il numero degli inviti trascritto nella ‘cartolina di relata’ e quello indicato nell’avviso di accertamento in questione nonché la mancata prova della spedizione, ricezione e immissione in cassetta della CAD, la CGT aveva ritenuto apoditticamente regolare la notifica, a mezzo servizio postale ordinario, dei detti inviti, senza esplicitare le ragioni del rigetto della proposta doglianza.
1.1. In disparte l’avere impropriamente evocato in rubrica l’art. 112 c.p.c. pur avendo sostanzialmente dedotto il vizio di omessa/apparente motivazione, il motivo è infondato.
1.2.Questa Corte ha affermato che l’obbligo motivazionale deve ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata e che, di contro, viene meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione – la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. sez. 5, n. 24005 del 2024; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).
1.3.Nella specie, in ordine al motivo di gravame con il quale si denunciava l’inesistenza della notifica degli inviti di esibizione della documentazione contabile e di instaurazione del contraddittorio preventivo, la CGT di II grado – confermando la sentenza di primo grado che, sul punto, aveva affermato
che ‘ gli inviti, in assenza di un valido indirizzo PEC e non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica presso la sede legale della società per ‘irreperibilità’, stati correttamente notificati al legale rappresentate della società, sig. COGNOME NOME, presso il suo domicilio fiscale ‘ (v. sentenza di primo grado riprodotta pag. 5 del ricorso) – ha ritenuto, con una motivazione, per quanto concisa, al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ – che era stato ‘ garantito il preventivo contraddittorio, in quanto l’Ufficio provveduto a notificare presso la residenza del legale rappresentante sia l’avviso relativo all’attività istruttoria sia quello per instaurare il contraddittorio preventivo. Le notifiche appa regolari, in quanto eseguite direttamente dall’amministrazione finanziaria tramite servizio postale, come consente la normativa in materia, ed applicandosi in questo caso le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (vedere tra le tante Cass.civ. n.12083/2016, 10232/2016 e 3254/2016). Ciò conformemente al principio di diritto secondo cui il vano esperimento RAGIONE_SOCIALE forme previste dall’art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762); (Cass. n. 8825/2022). Peraltro, il giudice di appello, ha aggiunto – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- che ‘nella cartolina di deposito veniva indicato l’esatto e corrispondente numero dell’atto notificato ‘. Quanto alla contestata mancata spedizione (e ricezione) della CAD, la CGT nel confermare la sentenza di primo grado ha sostanzialmente fatto propria la statuizione della CGT di I grado che, sul punto, aveva affermato che: ‘ stante la ‘temporanea assenza del destinatario’, i relativi plichi stati depositati presso l’ufficio postale, dandone comunicazione al destinatario tramite raccomandata. Al mancato ritiro degli atti entro il termine di 10
giorni dalla data di spedizione del CAD, l’addetto postale restituito le ricevute RAGIONE_SOCIALE raccomandate come avvenuta notificazione ‘; ciò, peraltro, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)» (ex multis, Cass. n. 10131 del 2020).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 26 del DPR n. 633/1972 per avere la CGT di II grado ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 26 cit. per l’emissione RAGIONE_SOCIALE note di variazione in quanto mancava la prova (oltre che dell’effettivo inizio) dell’esito infruttuoso della procedura esecutiva individuale; con ciò, limitando, con una interpretazione irragionevolmente restrittiva della norma, le ipotesi legittimanti la variazione Iva a quella RAGIONE_SOCIALE ‘procedure esecutive individuali rimaste infruttuose’ (art. 26, comma 4, lett. b cit.) laddove l’art. 26, comma 2, cit., (nella versione vigente ratione temporis ) prevedeva un ampio catalogo di ipotesi legittimanti la variazione Iva (dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente) denotanti il venire meno, in tutto o in parte dell’operazione per la quale fosse stata emessa la fattura ovvero la riduzione dell’ammontare imponibile. Nella specie, ad avviso della ricorrente, la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel 2014 della società locataria RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato la risoluzione automatica per inadempimento del relativo contratto, concretando un’ipotesi di legittima variazione e detrazione Iva.
In ogni caso, secondo la ricorrente, anche a volere restringere le ipotesi legittimanti la variazione Iva all’unica della infruttuosità della procedura esecutiva individuale, tale presupposto si sarebbe verificato nel 2016 (v. decreto ingiuntivo e precetto notificati nel 2016; dichiarazione atto notorio AVV_NOTAIO della nota di deposito del 4.1.2024 del primo grado; verbale esito pignoramento negativo della nota di deposito del 4.1.2024 del primo grado, come da stralcio dell’atto di appello riprodotto a pag. 20 del ricorso).
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La base imponibile dell’iva è ragguagliata al corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo e l’amministrazione tributaria non può riscuotere a tale titolo un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. Di qui il paragrafo 1 dell’art. 90 della direttiva n. 2006/112 (corrispondente all’art. 11, parte C, della sesta direttiva), che obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’iva dovuta dal soggetto passivo, ogni volta che, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia da lui percepita.
2.3. Il successivo paragrafo 2 consente agli Stati membri di derogare a tale norma in caso di mancato pagamento, totale o parziale: ciò perché in tale ipotesi l’acquirente o committente resta debitore del prezzo convenuto e il
venditore o prestatore dispone sempre del proprio credito, che può far valere in sede giurisdizionale. La facoltà di deroga si riferisce ai casi in cui l’omesso pagamento, totale, o parziale, sia difficile da verificare oppure abbia carattere puramente temporaneo (tra le ultime, Corte giust. 11 giugno 2020, causa C-146/19, SCT, punto 23; Corte giust. 6 dicembre 2018, causa C-672/17, Tratave, punto 38; in termini nella giurisprudenza interna, Cass. 10 maggio 2019, n. 12468; Cass., sez. 5, sentenza n. 25896 del 2020). In generale, quindi, della conseguente incertezza si tiene conto privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile.
2.4.Nel diritto interno, l’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo applicabile ratione temporis (come modificato dalla Legge del 28/12/2015 n. 208, art. 1, in vigore dal 01/01/2016) stabilisce che: ≪ 2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25 ≫ (comma 2) e che ≪ 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose ≫ (comma 4).
2.5.Questa Corte ha precisato che in tema di IVA, la variazione prevista dal secondo comma dell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con riguardo al caso in cui sia stata emessa fattura per un’operazione, successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose , richiede, quale presupposto indefettibile, che la procedura medesima non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo almeno in senso relativo in quanto non può escludersi che il debitore possa in futuro tornare “in bonis” – l’esito infruttuoso dell’esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull’incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell’insoluto ‘ ( Sentenza n. 27136 del 16/12/2011; v. anche Cass. n. 25896 del 2020).
2.6.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel confermare il disconoscimento da parte dell’Amministrazione del diritto alla variazione ai sensi dell’art. 26 cit. atteso che, nella specie, non vi era la prova dell’esito infruttuoso della procedura esecutiva individuale, quale ipotesi invocata dalla contribuente, atteso che soltanto l’esito infruttuoso della procedura esecutiva forniva la ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore (‘ la procedura esecutiva deve avere avuto non solo effettivamente inizio- con il pignoramento in caso di esecuzione individuale e la sentenza di fallimento in caso di esecuzione concorsuale- ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo l’esito infruttuoso dell’esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull’incapienza -totale o parziale- del patrimonio del debitore e sulla definitività dell’insoluto. Una procedura esecutiva individuale – ipotesi invocata nel caso di specie – si considera infruttuosa: a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. E’ incontestato che al momento della variazione non si fosse verificata nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi in questione. Non sussistevano quindi, al momento della dichiarazione, i presupposti per richiedere la variazione ai sensi del ciato articolo 26 ‘).
2.7. Quanto alla dedotta ‘risoluzione automatica’ per inadempimento del contratto di locazione – intercorrente con la società RAGIONE_SOCIALE (quale locataria) per essere stata quest’ultima cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 3 luglio 2014 – quale ipotesi di legittima variazione Iva- va, in primo luogo, evidenziato che, come si evince dalla sentenza impugnata (con statuizione non specificamente aggredita con il motivo di ricorso) e come risulta dal ricorso introduttivo allegato al ricorso, l’unica ipotesi di variazione originariamente allegata, nella vicenda in giudizio, era stata soltanto quella della addotta procedura esecutiva individuale, con conseguente inammissibile ampliamento del thema decidendum sotto tale profilo ed inammssibilità RAGIONE_SOCIALE relative allegazioni.
2.8. Va, in ogni caso, ribadito il principio di diritto secondo cui, ove all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, le obbligazioni della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e
6071; v. quanto alla sorte dei crediti in caso di estinzione della società da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 2025).
2.9.Infine, quanto alla dedotta sussistenza, nella specie, di numerosi oggettivi indicatori della infruttuosità della procedura esecutiva individuale (v. decreto ingiuntivo e precetto notificati nel 2016; dichiarazione atto notorio AVV_NOTAIO della nota di deposito del 4.1.2024 del primo grado; verbale esito pignoramento negativo della nota di deposito del 4.1.2024 del primo grado, come da stralcio dell’atto di appello riprodotto a pag. 20 del ricorso) nella sentenza impugnata la CGT ha, sul punto, affermato – con riguardo alle condizioni per considerare infruttuosa una procedura esecutiva individuale (‘ u na procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa: a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità ‘) – che, nella specie, ‘ era incontestato che al momento della variazione non si fosse verificata nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi in questione ‘
Al riguardo, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2 – , Ordinanza n. 27490 del
28/10/2019; Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 – 1, n. 3680 del 07/02/2019).
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt.7, comma 4, del d.lgs. n. 472/97 e 49 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, per avere la CGT di II grado confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’avviso sebbene fossero illegittime e sproporzionate alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze specifiche del caso ( quali l’assenza totale di fraudolenza nella condotta del contribuente; certezza quanto all”an’ della detrazione, vertendo la controversia solo sul corretto momento temporale di suo legittimo esercizio ). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CGT avrebbe dovuto valorizzare tali elementi, ponendo nel nulla, in toto o almeno per il 50 per cento del suo ammontare, la sanzione amministrativa originariamente irrogata (pari a 173.967,75 euro, a fronte di IVA per 154.638).
3.1. Il motivo si profila inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza considerato che «poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l’onere, in realtà non assolto, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa (in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224 del 2021).» (Cfr. Cass., V, n. 6198/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 10631 del 2024). Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino
indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430) e, in quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041).
3.2. In ogni caso, l’infondatezza del secondo motivo – quanto alla ravvisata insussistenza, nella specie, dei presupposti per l’emissione della nota di variazione e, dunque, per la detrazione Iva- comporta la infondatezza del terzo motivo fondantesi sulla prospettata sussistenza di circostanze specifiche che avrebbero resa manifesta la sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione applicabile afferenti all’an della detraibilità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore
somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo , peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
La Corte fissa in euro 4.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 2.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
C ondanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 4.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente
NOME COGNOME