Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24709/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1504/2017 depositata il 22/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In conseguenza di cartella esattoriale notificata il 28 febbraio 2012 e non onorata, il contribuente NOME COGNOME riceveva preavviso di fermo amministrativo sul credito di oltre €.90.000,00, a vverso cui proponeva reclamo nei confronti dell’incaricato per la riscossione, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, lamentando mancata notifica della presupposta cartella, donde la decadenza della pretesa erariale, fondata su atto impositivo notificato il 22 settembre 2010. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assunto che la cartella gli era stata notificata presso il suo precedente domicilio.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte contribuente, con tempestivo controricorso ed illustrando altresì le proprie ragioni con memoria depositata in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto inopponibile all’Erario la variazione di domicilio del contribuente, prima del
decorso di trenta giorni dalla sua comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
In via preliminare di rito, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte contribuente, laddove afferma che la sentenza impugnata abbia deciso la questione conformemente all’orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, laddove lamenta che il ricorso non si sia chiuso con la formulazione di un quesito di diritto e, infine, laddove eccepisce che il percorso notificatorio non sia sindacabile nel giudizio di legittimità, attenendo a profili probatori squisitamente di merito.
2.1. Le eccezioni non possono essere accolte. Per un verso, si afferma che la sentenza impugnata ha deciso conformemente all’orientamento di questa Corte, senza tuttavia citarne i precedenti a sostegno. Come si vedrà, è vero il contrario, non potendosi ritenere opponibile all’Erario la variazione anagrafica, prima del decoro si trenta giorni dalla comunicazione.
Altresì, va ricordato che la necessaria formulazione del quesito di diritto per ciascun motivo di ricorso per cassazione è stata abrogata dall’art. 47 della l. n. 69/2009, quindi precedentemente all’introduzione del ricorso per cassazione che è del 2016.
Infine, nel ricorso in scrutinio non viene chiesto un riesame del percorso notificatorio della cartella esattoriale, ma viene sollevato un vizio di violazione di legge in ordine ai tempi e ai modi della variazione anagrafica del domicilio fiscale del contribuente.
In limine , non può nemmeno essere considerata l’affermazione -svolta in narrativa e non coltivata nell’esposizione delle eccezioni – in ordine al preteso avvenuto sgravio totale della cartella che il contribuente afferma essergli stato notificato in data 30 settembre 2015.
Le eccezioni sono quindi infondate ed il motivo può essere esaminato.
Il motivo è fondato. Non è controverso in atti che la cartella sia stata notificata il 28 febbraio 2012 all’indirizzo cessato dal contribuente il precedente 13 febbraio 2012 (cfr. pag. 3, secondo e terzo capoverso della sentenza in scrutinio).
Sennonché, l’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è specifico nel ritenere non opponibili all’Amministrazione finanziaria le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente.
3.1. Sul punto si è espressa più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento cui merita dare continuità. Ed infatti, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (come modificato dall’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica dell’atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente (cfr. Cass. VI-5, n. 10967/2017). Peraltro, si è specificato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile “ratione temporis”), gli effetti della variazione dell’indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (cfr. Cass. V, n. 41137/2021).
Ne consegue che la norma pone a carico del contribuente un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di
ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre e comunque dopo il termine dilatorio di trenta giorni, donde sul contribuente incombe la prova dell’avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il prefato termine dilatorio (cfr. Cass. T, n. 28733/2024 e n. 3473/2025).
Il motivo è, quindi, fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi al citato orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 09/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME