Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33873 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33873 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 716-2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
AGENZIA COGNOMEE RAGIONE_SOCIALE
, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2359/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26.5.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 17497/2019
in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento con il quale l’Ufficio aveva disposto la revisione del classamento proposto con DOCFA il 19/5/2016 per l’appartamento di proprietà della ricorrente, sito in INDIRIZZO, mediante rettifica della dichiarazione di variazione a seguito di variazioni succedutesi per una compravendita posta in essere tra il padre della ricorrente e la stessa ricorrente sua figlia, con modifica della categoria da A2 a A1, e della Classe da 5 a 4, elevandola la R.C. a 5.004 ,47, ferma restando la consistenza.
L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. La ricorrente ha infine depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 7 legge n. 212/2000 e 1 del Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Finanze n. 701/1994 per avere la Commissione tributaria regionale r espinto l’appello senza considerare «che l’Ufficio, nell’atto revisione del classamento, …(aveva)… omesso di specificare il suo modus operandi in relazione alla fattispecie concreta esaminata, mancando per ciò stesso di adempiere all’onere di giungere ad un assetto motivazionale ».
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 2697 c.c. e lamenta che l’atto impugnato contenga unicamente indicazioni generiche e non supportate da elementi concreti.
2.1. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
2.2. In primo luogo, va evidenziato che, come emerge dalla sentenza impugnata, nel caso in esame il riclassamento non è intervenuto d’ufficio ex art. 1 comma 335 l. n. 311/2004 (come nel precedente tra le stesse parti di questa Corte -ordinanza n. 14197/2020 -citato dalla ricorrente) ma seguito di procedura partecipata RAGIONE_SOCIALE, con accertamento in fatto insindacabile nella presente sede.
2.3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è dunque consolidato il principio per cui in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 27 del d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993 n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura “DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 3104/2021, Cass. n. 17016/2020, Cass. n. 25006/2019, Cass. n. 31809/2018, Cass. n. 12497/2016, Cass. n. 23237/2014.).
2.4. Occorre inoltre precisare che nelle controversie riguardanti la verifica dell’attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile e a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della
pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Ufficio (cfr. Cass. n. 15495/2013).
2.5. Ciò posto, l ‘avviso di accertamento catastale impugnato risulta motivato perché basato sulle rilevate caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare, sussumibile nella Categoria A/1, Classe 4, piuttosto che nella Categoria A/2, Classe 5 proposte, categoria e classe essendo facilmente individuabili in funzione della destinazione permanente dell’unità e della zona di ubicazione, essendo stato evidenziato nella sentenza impugnata quanto segue:« … il fabbricato in oggetto è … localizzato in una RAGIONE_SOCIALE zone più prestigiose e maggiormente apprezzate della Capitale, quale il quartiere “Coppedè”, un angolo della Città dalle fattezze inaspettate e bizzarre, un fantastico miscuglio di arte Liberty, Art Decò, con infiltrazioni di arte greca, gotica, barocca e addirittura medievale, che rappresenta un ambito territoriale unico dove le unità immobiliari presentano un maggiore apprezzamento per le caratteristiche estrinseche e per la classe di redditività, conseguente alla valutazione del mercato immobiliare registrata nel contesto urbano in cui sono ubicate. D’altra parte … l’unità oggetto del ricorso, è a destinazione residenziale di tipo signorile (A/1) ha una tripla esposizione e l’affaccio principale su INDIRIZZO e INDIRIZZO; è caratterizzata da un esteso salone di rappresentanza ed una buona consistenza catastale (8,5 vani); tutti i vani sono ben illuminati da luce diretta e ben disimpegnati con un’ottima distribuzione interna. L’unità è dotata di due bagni al piano quinto ed uno al piano sesto con una camera comunicanti con una scala interna. E poi da tener conto dell’altezza utile dell’appartamento che misura mt. 4,00…».
2.5. Tali dati, nella specie di causa, costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a fare una difforme valutazione rispetto alla proposta (DOCFA), ponendo l’interessata in condizione di tutelarsi mediante il ricorso alle commissioni tributarie, cosa che è puntualmente avvenuta.
2.6. I fatti sui quali si fonda l’impugnato avviso sono quelli stessi indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita, in quanto la motivazione dell’atto di classamento, per quanto risulta, non è fondata su di una causa petendi sconosciuta alla contribuente.
2.7. Nel caso di specie, si deduce dalla sentenza impugnata che nell’avviso di classamento sia stata respinta la richiesta di modifica della categoria sulla base dei dati forniti dal contribuente, con conseguente mancata modifica della rendita catastale, in ragione di una valutazione tecnica effettuata sulla base della tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali, finiture, e impianti fissi, e non è stato, peraltro, in alcun modo dedotto in ricorso, che l’atto di classamento si sia basato su elementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA.
2.8. Ne consegue che anche nel presente caso, l’atto di classamento, in quanto conseguente a procedura cosiddetta DOCFA, con allegata relazione di stima UTE, in quanto fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita, questo perché i fatti su cui si fonda l’atto di classamento dovevano ritenersi inter partes pacifici, essendo appunto quelli stessi indicati dal contribuente in procedura cosiddetta DOCFA, cosicché nemmeno era onere dell’Ufficio la loro prova, trattandosi invece da parte dell’Ufficio, anche a mezzo di allegazione di stima UTE, di rendere note al contribuente le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, per esempio con riferimento ai prezzi medi, questione di fatto e giuridica, quest’ultima, che il contribuente ben avrebbe potuto contrastare anche col deposito di perizie o relazioni tecniche, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni processuali stabilite dalla legge.
2.9. La CTR ha quindi correttamente evidenziato la prova, da parte dell’Ufficio , «della legittimità del proprio operato indicando tutti gli elementi previsti dalle normative vigenti, per un nuovo classamento, quali gli identificativi catastali, l’ubicazione, la classificazione dell’immobile, la rendita catastale, il possessore, la motivazione della “variazione di classamento”», né risulta cha la contribuente abbia concretamente e sufficientemente dato prova contraria in ordine alle caratteristiche che avrebbe avuto l’immobile per rientrare nella categoria pretesa.
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.10.2025.
Il Presidente (COGNOME)