Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31138 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ART. 1, COMMA 336, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 –
sul ricorso iscritto al n. 16043/2020 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA ed ivi domiciliato alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 5575/1/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio, depositata il 2 ottobre 2019 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 luglio 2023;
LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, depositate il 10 maggio 2023, con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile ed in subordine di rigettare il ricorso;
RILEVATO CHE:
con avviso n. NUMERO_DOCUMENTO di comunicazione di attribuzione di rendita catastale del 2 novembre 2016 ed altro avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del 22 novembre 2016, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminava, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la categoria catastale (da A/10 in luogo di A/2) e la classe da 5 a 4 in relazione all’unità immobiliare sita in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO;
con l’impugnata sentenza la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio, previa riunione dei due gravami, accoglieva gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze nn. 4808/27/2018 e 11783/2/2018 con le quali la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva, con la prima RAGIONE_SOCIALE suddette pronunce, accolto il ricorso del contribuente, reputando l’avviso di comunicazione della rendita catastale non motivato, considerando, invece, con la seconda sentenza, infondato l’avviso di accertamento perché basato sul primo atto impositivo annullato;
la RAGIONE_SOCIALE regionale premetteva che al provvedimento di comunicazione di attribuzione di rendita catastale era stato allegato « campione certo e certificato storico catastale recante la variazione n. 158469.1/2016 del 1°.9.2016» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), nel quale veniva specificato che il Comune di
RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto al contribuente l’aggiornamento catastale e che, non avendo adempiuto a tale obbligo, la variazione era stata effettuata, di ufficio, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mentre il suindicato avviso di accertamento aveva posto a base della nuova determinazione di classamento e di rendita catastale dell’immobile la predetta variazione n. 158469.1/2016;
3.1. il giudice dell’appello riteneva tali atti sufficientemente motivati, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sviluppo dell’ iter procedimentale nel corso del quale erano state garantite la partecipazione e le informazioni del contribuente attraverso i seguenti atti:
la richiesta n. 32 del 21 gennaio 2013, notificata al contribuente, con cui il Comune aveva invitato lo stesso a produrre all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE i documenti per l’aggiornamento dei dati catastali, alla quale l’COGNOME aveva presentato osservazioni in data 30 ottobre 2013, con richiesta di annullamento dell’atto in autotutela, che però non veniva accolta;
l’avviso di sopralluogo ed il verbale di sopralluogo del 19 maggio 2016, sottoscritto anche dal contribuente, con il quale era stato accertato l’utilizzo dell’immobile come ufficio;
la comunicazione del 31 agosto 2016 con cui l’RAGIONE_SOCIALE informava il contribuente del diniego della richiesta di archiviazione del procedimento;
3.2. secondo la RAGIONE_SOCIALE, in particolare, gli atti impugnati, ancora sebbene motivati « in maniera scarna e per relazionem» (così nella sentenza impugnata), erano da considerarsi legittimi, avendo soddisfatto l’onere motivazionale con riferimento ai precedenti atti del procedimento, di cui costituivano i provvedimenti finali;
3.3. nel merito, il Giudice reputava sussistenti le condizioni per il cambio di categoria da A/2 ad A/10 a seguito di variazione edilizia, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avendo l’RAGIONE_SOCIALE, all’esito del sopralluogo, evidenziato
« modifiche edilizie sostanziali a carico del vano che ospitava la cucina, dove sono stati completamente eliminati l’impianto di mandata dell’acqua fredda e calda, l’impianto di scarico RAGIONE_SOCIALE acque e l’impianto di areazione per l’evacuazione dei vapori di cultura », rendendo tale locale « non più idoneo ad ospitare una cucina conforme agli attuali standard per le civili abitazioni e non risultando nessun altro locale in possesso di tali caratteri » (così nella penultima pagina della sentenza impugnata), per cui non poteva più essere riconosciuta la categoria catastale A/2. Il tutto, come ribadito dall’ente nell’atto di appello nel quale di dava conto della presenza nel predetto locale ( ex cucina) di mobili e apparati elettronici (fax, computer e stampanti) più consoni ad una segreteria che ad una cucina, nonché della mancanza di mobilio idoneo a confermare l’uso residenziale prevalente sostenuto dal contribuente, dalla residenza RAGIONE_SOCIALE stesso in luogo diverso dal cespite in oggetto, dalla carta intestata usata dallo stesso contribuente in occasione RAGIONE_SOCIALE istanze in autotutela che identificava l’immobile in argomento come sede per l’attività di studio legale, oltre che dalla targa apposta sul citofono del fabbricato, che identificava l’unità immobiliare oggetto di contenzioso come « ‘RAGIONE_SOCIALE‘ »;
3.4. la RAGIONE_SOCIALE reputava, quindi, generica l’affermazione del consulente tecnico di parte nella parte in cui aveva considerato che « il vano cucina, seppur di dimensioni contenute, assolve egregiamente a tutti i bisogni giornalieri » (così nella penultima pagina della sentenza impugnata), ritenendo, invece, che « l’intervento edilizio effettuato integra una variazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tipologiche impiantistiche originarie dell’unità immobiliare, con un utilizzo del vano cucina così limitato da essere difforme dalla destinazione originaria, tale da giustificare la variazione di categoria da A/2 a A/10, coerente peraltro con tutte le altre caratteristiche sopra illustrate, proprie di uno studio legale» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata);
3.5. infine, il Giudice a quo riteneva condivisibile l’attribuzione della classe 5, anziché della 4, apparendo tale « scelta mediana
coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, sito in un palazzo degli anni ’30 nel prestigioso quartiere Prati», in termini conformi «a quelle di altri analoghi immobili presi a comparazione dall’ufficio e citati in atti» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata);
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, con atto notificato il 3 giugno 2020, formulando tre motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 9 luglio 2020, chiedendo il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione (articolato in un sub motivo) il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, in relazione ai parametri costituzionali di cui all’art. 24 e 111 della Costituzione. Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente» (v. pagina n. 11 del ricorso);
con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « violazione di legge (obbligo di specifica motivazione) in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, della legge 241/1990, all’art. 1, commi 335 e 336, della legge n. 311/2004 -violazione dell’art. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALE NTA del Piano Regolatore di RAGIONE_SOCIALE approvato con D.L. n. 18/2008» (v. pagina n. 16 del ricorso);
con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile» (v. pagina n. 20 del ricorso);
il ricorso va respinto per le seguenti ragioni;
5. non è fondato il primo motivo con cui l’istante ha dedotto la sussistenza di una motivazione apparente della sentenza, in quanto « priva di qualsivoglia contenuto decisorio non dicendo nulla in ordine alla concreta sussumibilità del fatto completo nella fattispecie astratta (v. pagina n. 12 del ricorso), limitandosi « a ripercorrere la sequenza degli atti e dei provvedimenti dell’ufficio attribuendo ciascuno di essi un contenuto motivazionale del tutto insussistente» (v. pagina n. 15 del ricorso), rendendo così impossibile ricostruire la ratio decisoria, aggiungendo (sub motivo 1, definito con la locuzione « segue» ), sulla scorta di varie osservazioni critiche ai passaggi motivazionali della pronuncia in esame sul contenuto rappresentativo degli atti considerati dal Giudice regionale, che « Risulta, in conclusione, priva di fondamento, in fatto prima che in diritto, l’affermazione conclusiva del capo di sentenza » (v. pagina n. 16 del ricorso) nella parte in cui ha ritenuto gli atti impugnati idonei a soddisfare l’obbligo della motivazione;
5.1. giova premettere, sul piano dei principi, che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture;
5.2. siffatta motivazione si considera -come suol dirsi – non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ;
5.3. nella specie, i sopra riportati contenuti della sentenza impugnata danno conto della sussistenza della motivazione, nient’affatto apparente, avendo il Giudice rappresentato le ragioni su cui ha fondato la decisione, reputando, al fondo, gli avvisi motivati sulla scorta degli atti procedimentali che li hanno preceduti, sviluppando poi nel merito un’ampia motivazione, sopra riportata, per ritenere corretta l’attribuzione della categoria e della classe contestata dal contribuente;
5.4. condivisibile o meno che sia tale valutazione nulla muta sulla sussistenza della motivazione, mentre le contestazioni mosse al riguardo dal motivo di impugnazione concernono la legittimità di tale sindacato, profilo questo che ha non pertinenza con il vizio qui dedotto;
anche la seconda censura (indicata nel ricorso con il n. 3) non può essere accolta;
6.1. con essa il contribuente ha rimproverato al Giudice regionale di aver ritenuto che gli atti di rilassamento di attribuzione
di rendita catastale fossero adeguatamente motivati, opponendo a tale valutazione che dal testo degli atti e dei provvedimenti susseguitisi nel tempo a far data dal 2013 risultava, invece, per tabulas che tali atti erano tutti privi di idonea motivazione, poiché:
-il provvedimento di attribuzione di rendita catastale n. NUMERO_DOCUMENTO recava la «prestampata formula di stile ‘considerati gli elementi intrinseci ed estrinseci del bene quale risultano dall’/dagli allegato/i di aggiornamento predisposto/i», con la quale «l ‘RAGIONE_SOCIALE disponeva il passaggio dalla categoria A/2 alla categoria A/10 e l’attribuzione della classe 5 in luogo della precedente classe 4, richiedendo al contempo il pagamento di complessive € 1.229,28 » (v. pagina n. 3 del ricorso);
la nota di RAGIONE_SOCIALE capitale del 21 gennaio 2013 prot. NUMERO_DOCUMENTO si era limitata ad enunciare « un disallineamento RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali con l’oggettivo stato di fatto, essendo l’immobile utilizzato per attività incompatibile con la categoria catastale rilevata» (v. pagina n. 17 del ricorso);
il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE del 2 novembre 2016 risultava privo di qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare un inesistente atto di RAGIONE_SOCIALE capitale n. 32 del 20 settembre 2016;
nessuna motivazione era deducibile dal verbale di sopralluogo del 19 maggio 2016, significativamente non citato nel provvedimento impugnato, il quale si era limitato «a dare atto dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo stesso, senza fare alcun riferimento alla specifica situazione dell’appartamento, nè -tanto meno – annotare rilievi o contenziosi relativi alle variazioni e trasformazioni edilizie e/o di destinazioni d’uso» (v. pagina n. 18 del ricorso);
-privo di qualsiasi indicazione era il conseguenziale provvedimento del 12 novembre 2016 n. NUMERO_DOCUMENTO0NUMERO_DOCUMENTO2013, recante la comunicazione del mutato classamento e di rendita catastale,
poiché l’«unica pseudo motivazione è: ‘l’accertamento è stato effettuato in conformità alle leggi Le stime effettuate sono eseguite sulla base di disposizioni dettate dal RDL 12 aprile 1939 n. 652» (v. pagina n. 18 del ricorso);
6.2. i suddetti argomenti non possono essere condivisi, risultando condizionati da un esame parcellizzato della vicenda in questione, così trascurando di considerare la peculiarità della fattispecie in esame, qualificata da un’ampia interlocuzione sviluppatasi tra le parti, correttamente valorizzata dal Giudice regionale e qualificata – per quanto più direttamente rileva -dal sopralluogo eseguito in data 19 maggio 2016 e dalla richiesta di archiviazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, seguito dal provvedimento di diniego, adottato (in data 31 agosto 2016) poco prima della notifica degli atti impugnati (novembre 2016);
6.3. in tale contesto, la valutazione del Giudice regionale ha efficacemente valorizzato la circostanza secondo la quale gli atti impugnati si sono posti come « provvedimenti finali» di un procedimento caratterizzato dalla « partecipazione» e dall’« informazione» del contribuente, il che consente -nella concretezza della fattispecie, per come esaminata dal Giudice regionale con apprezzamento di fatto non censurabile nella presente sede -di ritenere corretta la decisione impugnata sul profilo in rassegna;
6.4. occorre ricordare, a tal proposito, che questa Corte ha chiarito che:
« In termini generali non può negarsi la validità dell’avviso motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere , atteso che pure in tali casi il contribuente è posto in condizioni di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell’accertamento e, quindi, di approntare la difesa »;
« lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del Giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di Cassazione una revisione critica del suindicata giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui il Giudice di merito sia incorso” (cfr. Cass. n. 7313/2005; Cass. n. 17762/2002Cass. n. 17762/2002) » (così Cass., Sez. T, 19 aprile 2013, n. 9582 e, nello stesso, con riferimento all’atto amministrativo, Cass., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23532, che richiama Cass., Sez. L., 23 luglio 2010, n. 17367/10, nonché Cass., Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 5966, che richiama Cass. 2 aprile 2013, n. 7982 e Cass. 15 dicembre 2008, n. 29322);
6.5. nella specie, la valutazione della RAGIONE_SOCIALE risulta coerente con il principio secondo il quale « l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur (ex multis Cass., 27 aprile 2020, n. 8177) » (cfr. Cass., Sez. T. 17 febbraio 2022, n. 5277), così definendo il tema controverso, come avvenuto nella specie, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dal ricorrente con il ricorso di primo grado circa la « inesistenza dei presupposti della variazione d’ufficio con modifica della destinazione d’uso dell’appartamento da abitativo ad uso ufficio » (v. pagina n. 3 del ricorso), con ciò dimostrando di aver assunto adeguata contezza RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’atto impugnato, come progressivamente maturate nel corso del predetto procedimento amministrativo, come detto, caratterizzato dall’attiva partecipazione del contribuente;
risulta, infine, inammissibile il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l’istante che il Giudice regionale aveva ritenuto la perizia di parte inidonea contrastare l’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE circa le modifiche apportate al vano cucina, aderendo
acriticamente alle tesi sviluppate dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE e sbrigativamente motivando sulla ritenuta genericità della perizia di parte, peraltro in termini errati ed illogici, avendo fatto discendere dalla mancanza del lavello in cucina l’impossibilità di utilizzare l’immobile come abitazione, valorizzando, ai fini della destinazione ad uso professionale RAGIONE_SOCIALE unità abitative, la presenza nel vano cucina di strumenti professionali (computer, fotocopiatricescanner-fax), così operando « una presunzione a fini ‘esattoriali’ -smentita dalla realtà, in quanto il contribuente ha sempre lealmente dichiarato l’uso promiscuo, strettamente personale, come dimora e studio privato e professionale, dell’appartamento » (v. pagina 23 del ricorso);
7.1. va premesso, sul piano dei principi, che la Corte ha, anche di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; il tutto, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971; anche Cass., Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 37382);
7.2. sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che « per dedurre la sua violazione ‘ è necessario
denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma’ , ossia che abbia ‘ giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio’ , mentre ‘ detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre », trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)’ » (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, le altre ivi citate, nonché Cass.. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonché Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^5, 28 ottobre 2021, n. 30535);
7.3. nella specie, la RAGIONE_SOCIALE regionale, come sopra illustrato, ha preso in considerazione la perizia tecnica di parte, considerando generica la relativa valutazione sull’attitudine del vano cucina ad assolvere i fabbisogni giornalieri, privilegiando, invece, il valore probatorio RAGIONE_SOCIALE circostanze ribadite dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello circa la presenza di strumentazione (fax, computer e stampanti) più coerente con la struttura di una segreteria che di una cucina, a cui si aggiunta la considerazione degli altri, suindicati, elementi (assenza di mobilio idoneo per una residenza, residenza del contribuente in altro sito, carta intestata che identificava l’immobile in oggetto come sede dell’attività professionale dell’istante, targa apposta sul citofono che identificava l’immobile come ‘RAGIONE_SOCIALE‘) per concludere nel senso giova ripeterlo -che:
« l’intervento edilizio effettuato integra una variazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tipologiche impiantistiche originarie dell’unità immobiliare con un utilizzo del vano cucina possibile così limitato da essere difforme dalla destinazione originaria, tale da giustificare la variazione di categoria da A/2 a A/10, coerente peraltro con tutte le altre caratteristiche sopra illustrate, proprie di uno studio legale» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata);
condivisibile si presentava l’attribuzione della classe 5, anziché della 4, apparendo tale « scelta mediana coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, sito in un palazzo degli anni ’30 nel prestigioso quartiere Prati», in termini conformi «a quelle di altri analoghi immobili presi a comparazione dall’ufficio e citati in atti» (così nell’ultima pagina della sentenza impugnata);
7.4. deve allora riconoscersi, sulla scorta del riepilogato accertamento compiuto dal Giudice regionale ed alla luce dei principi sopra esposti, come le denunciate violazioni, al fondo basate sulla « palese erroneità della sentenza» (v. pagina n. 23 del ricorso), esprimano nella loro sostanza un mero dissenso rispetto alle valutazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, che come tale si sottrae ad ogni apprezzabilità in punto di diritto, giacchè investono questa Corte – non a caso sollecitandone l’attenzione su taluni aspetti fattuali della vicenda asseritamente trascurati dal decidente ad esercitare un non esigibile sindacato sostitutivo dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice del merito (cfr., sul principio, Cass. Sez. I., 13 ottobre 2021, n. 27899), il che vale a rendere il motivo, come anticipato, inammissibile;
alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso va, dunque, complessivamente respinto;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
10. va, infine, dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella somma di 3.000,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali (15%) ed accessori, nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.