Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31532 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20703/2021 R.G. proposto da: ll’avvocato COGNOME
COMUNE DI FUMANE, rappresentata e difesa da NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sede di VERONA n. 144/2021 depositata il 21/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello
proposto dalla società contribuente nei confronti del comune di Fumane, riducendo del 50% l’imposta e le sanzioni , avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona, n. 599/2015 di rigetto dei ricorsi riuniti proposti dalla contribuente formulati per l’annullamento dell’avviso di accertamento della maggiore imposta dovuta a titolo di ICI ed IMU, per gli anni dal 2010 al 2013, relativamente agli immobili (terreno e fabbricato) contrassegnati in NCEU come area fabbricabile e fabbricato – sub 2 e 3 cat. A2 cl.3 , e sub 4, categoria 07. In particolare la CTR ha ritenuto che non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in sede di adesione, che la motivazione fosse congrua, in quanto contenente tutti gli elementi necessari, tanto da aver consentito una piena difesa del contribuente, e che la vincolatività ai fini della imposizione della classificazione degli immobili, ma ha invece ridotto l’imposta del 50% ritenendo accertato il requisito di abbandono dell’immobile, pur non riconoscendo il valore di giudica to vincolante alla sentenza invocata da parte ricorrente.
Avverso la suddetta sentenza il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Non si è costituita con controricorso la parte intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62, primo comma, del d. lgs. n . 546/1992, nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697, primo comma, c.c., 8, primo comma, secondo periodo, del d.lgs. n. 504/1992, e 13, terzo comma, lett. b), secondo periodo, del d.l. n. 201/2011.
Contesta che la CTR avrebbe errato nel ritenere che lo stato di degrado sarebbe stato ‹‹ comprovato dagli ‘elementi addotti dalla Parte
in giudizio e confermati (…) da codesta Commissione’ ‘con riferimento ad un accertamento relativo all’annualità 2008 seppur notificato ad altra società che ne era, all’epoca, proprietaria ‘ la quale, a sua volta, lo ‘ha riconosciuto’ poiché ‘ammesso anche dal Comune di Fumane sin dal 2004 ‘; di talché, detto stato, poiché poi supposto come permanente, avrebbe dovuto, allora, riflettersi sic et s impliciter anche nei confronti del quadriennio d’imposta 2010 -2013 ›› .
Il motivo è inammissibile, in quanto dietro il richiamo a violazioni di legge, si cela il tentativo di ottenere dalla Suprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella pur plausibile compiuta dai giudici di secondo grado nell’esercizio del libero convincimento ( ex plurimis: Cass. 29/04/2024, n.11422).
3.1. Si tratta di una evidente valutazione di merito delle prove non sindacabile da questa Corte di Cassazione: “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 – 01).
Deve quindi concludersi per l’inammissibilità della doglianza.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla controparte.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/11/2024.