Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16825/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA n. 3197/2017 depositata il 27/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ( hinc: CTR), con la sentenza n. 3197/2017 depositata in data 27/11/2017, ha respinto l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la contribuente) e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 584/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto, parzialmente, il ricorso proposto dalla contribuente (esercente attività di costruzione e vendita di immobili) contro l’avviso di accertamen to con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 179.850,00 collegata alla sottofatturazione dei corrispettivi di vendita di immobili, con la conseguente rettifica delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP per l’anno 2007.
1.1. Il giudice di prime cure aveva, in particolare, rideterminato i maggiori ricavi in Euro 52.200, in ragione del rilievo dato al prelievo di denaro attuato il giorno precedente l’acquisto di due immobili, ritenendo che si trattasse di somme versate a nero.
La CTR, con riferimento al gravame proposto dalla contribuente, ha ritenuto che erano stati correttamente individuati i prelievi eseguiti dagli acquirenti COGNOME e COGNOME il giorno precedente l’acquisto, quali prove del pagamento in nero.
2.1. Con riferimento all’appello dell’Agenzia per i rimanenti immobili il giudice d’appello ha rilevato che le differenze accertate sulla scorta dei mutui erogati e dei valori OMI di riferimento non costituivano, di per sé, indizi gravi, precisi e concordanti per affermare che si fosse verificata una sottofatturazione. In difetto di accertamenti specifici, analoghi a quelli effettuati per i sig. COGNOME e COGNOME, i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate possono trovare lettura
alternativa e non univoca (necessità di maggiori somme per esigenze diverse dall’acquisto), con la conseguenza che difettano gli elementi di prova indiziaria.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva come la CTR abbia fatto esclusivo riferimento unicamente ai valori OMI e agli importi delle somme erogate a mutuo, ritenendoli inidonei a giustificare gli scostamenti rilevati dai prezzi di compravendita di immobili similari e a supportare la contestazione di omessa contabilizzazione di ricavi.
In tal modo il giudice di seconde cure ha tuttavia, trascurato tutte le altre evidenze fattuali e, in particolare (secondo quanto riportato in sede di formulazione dei motivi d’appello incidentale ), le incongruenze dei corrispettivi pattuiti per alcune delle cessioni immobiliari (indicate nell’avviso di accertamento) rispetto ad altre riguardanti appartamenti con caratteristiche identiche e dimensioni simili e l’antieconomicità dei corrispettivi indicati in alcuni rogiti (tanto più che si tratta di appartamenti e villette di nuova costruzione). Inoltre, dalle indagini finanziare eseguite avvalendosi dei poteri istruttori ex art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, sono emersi « contratti di mutuo stipulati per un importo pari/superiore al valore dichiarato in atto di compravendita; perizie estimative effettuate dalla Banca
superiori rispetto a quanto dichiarato in rogito; promesse e/o preliminari consegnate dagli acquirenti alle Banche erogatrici dei mutui dalle quali emergono accordi differenti rispetto a quanto effettivamente dichiarato; prelevamenti di contanti consistenti in prossimità del rogito …»
1.2. La ricorrente ha richiamato il punto 1 della deliberazione 22/04/1995 pubblicata in G.U., attuativa dell’art. 38 bis d.lgs. 01/09/1993, n. 385, secondo cui l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario non può superare l’80% del valore del bene ipotecato, che può essere aumentato fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative.
Rileva, quindi, che nel caso in esame, la CTR, in luogo di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ha optato per un esame parcellizzato degli stessi. In sostanza, sebbene il materiale indiziario illustrato dall’ufficio non fosse limitato unicamente allo scostamento dai valori OMI e agli importi dei mutui, ma consistesse anche di indagini finanziarie, d ell’antieconomicità dei corrispettivi dichiarati nei rogiti, delle perizie estimative effettuate dalla banca mutuante per importi superiori rispetto a quanto dichiarato in rogito, nelle promesse o nei preliminari consegnati dagli acquirenti alle banche erogatrici dei mutui, la CTR si è astenuta dalla complessiva valutazione degli stessi.
Il motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata si legge che: « Quanto al gravame dell’agenzia per i rimanenti immobili si rileva che le differenze accertate sulla scorta dei mutui erogati e dei valori OMI di riferimenti di per sé non costituiscono indizi gravi precisi e concordanti per affermare che si sia verificata sottofatturazione ».
Tale incedere argomentativo sottende una valutazione di due singoli indizi (valori OMI e ammontare dei mutui erogati), ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nel fare ciò la CTR ha, tuttavia, sottratto due elementi (valori OMI e importi dei mutui erogati) a una valutazione complessiva del materiale indiziario che tenesse conto anche delle divergenze registrate nei preliminari consegnati alle banche e nelle perizie fatte eseguire da queste ultime.
Secondo questa Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit , essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass., 16/05/2017, n. 12002).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025.