Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19967 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14128/2020 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), con sede in Rozzano Milanofiori (MI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), con sede in Milano, in persona del procuratore pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Milano, e dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, elettivamente domiciliati presso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL e
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO CESSIONE DI AZIENDA AVVIAMENTO
COGNOMEEMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 30 settembre 2019, n. 3672/20/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto r icorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 30 settembre 2019, n. 3672/20/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO con riguardo alla maggiore imposta di registro sulla cessione, con rogito notarile del 29 dicembre 2016, dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (poi, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (poi, ‘ RAGIONE_SOCIALE di ramo aziendale in Catania alla INDIRIZZO avente ad oggetto la vendita al pubblico di prodotti non alimentari e comprendente la proprietà di un locale concesso in locazione a terzi per la durata (rinnovabile in forma tacita) di sei anni (con decorrenza dal 28 novembre 2013), per il prezzo complessivo di € 6.482.500,00, di cui € 225.700,00 per l’avviamento, € 6.156.800,00 per l’immobile ed € 100.000,00 per gli arredi e le attrezzature, rettificandosi il valore nella misura totale di € 7.779.607,00, di cui € 697.405,00 per l’avviamento, € 6.982.202 ,00 per l’immobile ed € 100.000,00 per gli arredi e le attrezzature, e recuperandosi la maggiore imposta nella
misura di € 88.437,00, ha accolto l’appello proposto in via principale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), da COGNOME NOME e da COGNOME NOME David (questi ultimi in qualità di legali rappresentanti in carica delle predette società) ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale da ll’Agenzia delle Entrate avv erso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 9 agosto 2018, n. 3514/20/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
2. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario dei contribuenti con limitato riguardo all’avviamento, stabilendosi che il relativo valore dovesse rideterminarsi su un parametro temporale di cinque anni (anziché di dieci anni, secondo l’atto impositivo) -sul presupposto che il valore del l’avviamento fosse stato correttamente convenuto tra le parti su un parametro temporale di tre anni (in relazione alla residua durata di una locazione in corso sull’immobile compreso nel ramo aziendale); che l’immobile fosse stato adeguatamente stimato nel rogito notarile con il successivo riscontro di una perizia di parte; che l’ amministrazione finanziaria avesse rapportato la propria stima su una media nazionale, senza tener conto delle dimensioni del ramo aziendale e dell’ubicazione dell’immobile. 3. La RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), COGNOME NOME NOME hanno congiuntamente resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata decisa la causa in appello con motivazione meramente apparente in relazione al valore dell’avviamento e dell’immobile.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente
sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, pur non prendendo specifica posizione sugli argomenti e sui parametri posti a base della stima operata da ll’ amministrazione finanziaria (rispetto alla quale si osserva, con tono lapidario e sbrigativo, che: « La tesi dell’Ufficio è basata su mere supposizioni che non sono né verificabili né verificate » e che: « Quanto al valore dell’immobile, oggetto anch’esso di una rivalutazione da parte dell’Ufficio, si ritiene possa essere considerato congruo quello dichiarato in atti dei ricorrenti ed avvalorato da una perizia seppur di parte », essendo la valutazione « supportata solo da stime astratte e spesso avulse dalla realtà aziendale » ed avendo « basato la propria stima applicando una media nazionale »), giacché essa contiene una sintetica (ma chiara) illustrazione delle ragioni favorevoli all’affermata congruità della stima proposta dai contribuenti, la quale appare più aderente ad « un orizzonte temporale che non vada oltre i 3 anni della scadenza» locatizia ».
Per cui, proprio alla luce dell’attuale pendenza e della residua durata della locazione al momento della cessione del ramo aziendale (alla cui redditività annuale contribuiva, in modo determinante, il canone percepito), il giudice di appello ha valutato che « il reddito prospettico, stante la peculiarità del contratto di compravendita, era determinato non dalla gestione dei negozi ma esclusivamente dalla locazione » e che, pertanto, la stima dell’avviamento doveva essere preferibilmente proiettata in « un orizzonte temporale che non vada oltre i 3 anni dalla scadenza contrattuale, non potendovi essere alcuna certezza sugli anni successivi »
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 4, e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente utilizzata dal giudice di secondo grado, « come parametro per il calcolo del valore dell’avviamento(,) la durata residua del contratto di locazione commerciale, che invece costituiva soltanto uno degli elementi integranti la più ampia e complessiva operazione di cessione del ramo di azienda », finendo per non attribuire « il giusto rilievo alla volontà delle parti, così come emersa dal contenuto delle clausole contrattuali, finalizzata a pattuire un trasferimento di un ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari », e non avvedendosi « che il criterio reputato congruo, in tesi valido in relazione ai redditi dell’azienda affittuaria RAGIONE_SOCIALE, era privo di qualsiasi univocità con riferimento alla redditività della diversa azienda oggetto di cessione ».
Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 115, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.
proc. civ., per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado la stima operata dall’amministrazione finanziaria, senza giustificare, al contempo, le ragioni di preferenza per la stima proposta dai contribuenti.
3.1 I predetti motivi sono inammissibili.
3.2 Secondo questa Corte, infatti, in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, l’avviamento, costituente qualità dell’azienda, si atteggia quale bene di essa, ricompreso nel trasferimento, e quindi da assoggettare all’imposta, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; il valore di esso, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2006, n. 2204; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2017, n. 28590; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 979; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2020, n. 5794; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16662; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1021; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, n. 4318).
3.3 Nella specie, è evidente che, contrapponendo la maggiore attendibilità sul piano contabile dei propri criteri di stima a quelli prescelti dal giudice di appello, che, peraltro, ha dato conto delle ragioni della loro maggior aderenza alla realtà locale ed aziendale, e quindi della concretezza dei parametri di valutazione, l’ amministrazione finanziaria -attraverso il prisma della violazione normativa -sollecita, in realtà, una nuova delibazione in fatto del valore attribuito al ramo aziendale ceduto, in conseguenza dell’opzione per un criterio valutativo semplicemente differente ed alternativo, tra i vari
possibili, rispetto a quello seguito dalla Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, n. 4318).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2024, n. 26720).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 8.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio