Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8658/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO ( CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Torino n. 934/2022 depositata il 05/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza in epigrafe indicata, riformando la sentenza di prime cure,
accoglieva l’appello proposto dal comune di RAGIONE_SOCIALE e confermava i valori indicati negli avvisi di accertamento oggetto di avvisi di accertamento n. 370 I.C.I. 2010, n. 371 I.C.I. 2011 e n. 502 IMU 2012, con il quale il comune aveva recuperato la diffe renza d’imposta (con relativi interessi e sanzioni) dovuta per le aree edificabili di proprietà della società contribuente. Tali avvisi di accertamento erano stati infatti oggetto di pronuncia di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, con sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 161/02/19, emessa in data 16/08/2019.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino indicata in epigrafe, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Ambedue le parti in causa hanno formulato memorie ex art. 380 bis .1. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione del l ‘art. 7, legge 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Deduce l’erroneità della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di escludere la necessità di allegare agli avvisi di accertamento, oltre che la relazione tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche le precedenti stime da quest’ultima richiamate per la verifica in comparazione dei valori dei terreni oggetto di perizia, essendo a suo dire insufficiente la indicazione nella relazione degli estremi catastali degli immobili, delle superfici, dei valori dichiarati e delle destinazioni urbanistiche.
1.2. Con riferimento a tale motivo, la controricorrente ha dedotto che l’art. 7 L. 212/RAGIONE_SOCIALE (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) riguarda la motivazione dei provvedimenti tributari,
mentre la relazione di stima dell’RAGIONE_SOCIALE è una relazione tecnica che non ha valenza provvedimentale. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito, in questo caso, quale consulente tecnico del Comune di RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, nelle Tabelle 1-A e 1B l’RAGIONE_SOCIALE riporta il contenuto essenziale degli atti valutati ai fini della verifica della stima e la Commissione Tributaria di secondo grado del Piemonte ha ritenuto -con giudizio di merito insindacabile in questa sede -che tali elementi consentono una valutazione sulla comparabilità dei terreni.
1.3. Il motivo va rigettato.
1.4. Il disposto dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente appare infatti pienamente rispettato, atteso che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7, l. 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, sicché sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione, che può dirsi pienamente raggiunta con la indicazione degli estremi catastali degli immobili, delle superfici, dei valori dichiarati e delle destinazioni urbanistiche (cfr. Cass. 17/10/2008, n.25371).
1.5. La CTR, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha ritenuto quindi rettamente che gli elementi indicati consentissero una valutazione sulla comparabilità di detti terreni, motivando tale assunto in termini conformi al disposto normativo dell’art. 7 , legge 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3
e 4, cod. proc. civ. con riferimento al capo della sentenza relativo al valore probatorio ed alla attendibilità dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado -considerando quale giudicato esterno la sola sentenza n. 160/22/2015 della stessa CTR e omettendo invece di attenersi al contenuto, di segno opposto, della sentenza n. 68/28/10, pronunciata sempre dalla CTR in data 27/09/2010 – sarebbe incorsa in una duplice violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. perché ha posto a fondamento della propria decisione una sentenza non passata in giudicato (ossia la sentenza n. 160/22/2015) e ne ha ignorata un’altra, di contenuto opposto, passata invece in giudicato (ossia la sentenza n. 68/28/10 emessa in data 27/09/2010).
2.2. Il controricorrente ha dedotto che l’argomentazione – basata sul presunto passaggio in giudicato del capo di pronuncia della sentenza della CTR del Piemonte n. 68/28/10 (cfr. all. 10 al controricorso) inerente il valore probatorio della stima – sarebbe errata, atteso che tale sentenza aveva ritenuto in realtà inammissibile la produzione della relazione di stima, sicché le osservazioni nel merito sono da considerare dei meri obiter dicta, su cui non si può formare il giudicato, mentre la sentenza oggetto di ricorso per Cassazione ha ampiamente argomentato le ragioni per cui ha ritenuto completa ed attendibile la stima e come, di conseguenza, il Comune abbia assolto al proprio onere probatorio rispetto alla pretesa impositiva.
2.3. Effettivamente, come dedotto dal controricorrente, deve darsi atto che la sentenza n. 68/28/10 emessa in data 27/09/2010 di cui si contesta il passaggio in giudicato, in contrasto con altra decisione, si è in realtà pronunciata ad abundantiam sulla questione delle stime, avendo ritenuto inammissibile la produzione, per due diversi profili (pag. 43), sicché la successiva affermazione nel merito non assume rilievo alcuno ai fini del giudicato.
2.4. La questione che il ricorrente adduce per sostenere la esistenza di un contrasto con il giudicato, dunque, non attiene alla vera ratio decidendi della decisione, e non può perciò assurgere al ruolo che il ricorrente le attribuisce con il motivo di ricorso.
2.5. Il motivo è dunque infondato, non potendo ravvisarsi alcun contrasto con un giudicato esterno di segno opposto.
2.6. Del resto, la motivazione della sentenza oggetto di gravame ha analizzato tutti i profili, rispettando anche quanto osservato dalla Cassazione nella diversa decisione n. 27797/2018, in merito alla rilevanza di una sentenza del TSAP ai fini della verifica della stima, ed operato una propria analitica valutazione di tale aspetto di merito, il cui sindacato è del tutto precluso in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. con riferimento al capo della sentenza relativo alla rilevanza, ai fini della valorizzazione delle aree di proprietà della contribuente (e quindi della quantificazione dell’imposta) della sentenza n. 4/2005 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dell’indice territ oriale e della servitù di elettrodotto, adducendo che sulla questione si era già pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 27796/2018 e n. 27797/2018, sicché vi sarebbe violazione dei principi dettati con tali pronunce, da ritenersi vincolanti per i giudici di merito chiamati a deliberare sulle stesse questioni tra le medesime parti con riferimento ad anni d ‘ imposta successivi.
3.1. La amministrazione controricorrente ha invece dedotto che la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, interpretando correttamente quanto detto nella sentenza di questa Corte n. 27797/2018, sebbene inerente altre annualità (2006-2007), ha preso in esame, specificamente, tutti gli elementi di merito astrattamente idonei ad incidere in diminuzione sul valore delle aree edificabili oggetto
di accertamento addotti dalla contribuente e – con giudizio di merito insindacabile in questa sede – ne ha statuito l’irrilevanza, in concreto, ai fini di una rideterminazione del valore stesso, con la conseguenza che il motivo sarebbe inammissibile o infondato.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, la sentenza della CTR prende espressamente in considerazione gli elementi enunciati da altra sentenza della Cassazione intercorsa tra le parti, e opera la propria valutazione tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione, ivi compresi quelli oggetto di rilievo – in altra vicenda collegata, definita con cassazione con rinvio – da parte della Suprema Corte.
3.4. Non vi è alcuna violazione dei principi stabiliti nelle sentenze citate, che del resto non avrebbero potuto (e non hanno) espresso una valutazione vincolante sul merito della questione, limitandosi ad indicare l’omessa considerazione di taluni elementi (sentenza del TSAP) nel corpo della motivazione, aspetto cui la odierna sentenza gravata ha invece considerato, operando la propria valutazione di merito.
3.5. La CTR ha conservato la propria autonomia decisionale, e la relativa valutazione è insindacabile in sede di legittimità, una volta che abbia valutato gli elementi probatori e motivato la propria scelta.
3.6. Il motivo va dunque respinto.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all’onere probatorio gravante sulle parti circa l’incidenza sul valore delle aree della servitù di elettrodotto, in ragione del fatto che il Comune non poteva avvalersi della presunzione di congruità da cui i valori tabellari sono assistiti in relazione gli avvisi di accertamento impugnati, in quanto fondati non sui valori della Delibera della Giunta n. 474/2005, bensì su una perizia di stima predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Afferma dunque che la CTR avrebbe errato nel ritenere che spettasse al Comune di RAGIONE_SOCIALE – e non alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provare l’effettiva entità ed incidenza della servitù di elettrodotto ai fini della riduzione del valore dei terreni, con ciò integrandosi un errore di diritto rilevante ex art. 2697 cod. civ.
4.1. Ad avviso del controricorrente, la Corte di secondo grado non ha invece invertito l’onere della prova, limitandosi ad evidenzia re che il valore applicato dal Comune ai fini della tassazione delle aree edificabili fosse correttamente motivato e provato, mentre incombeva sulla Società contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di elementi a sostegno dell’incongruità del valore. Per quanto riguarda l’incidenza della servitù di elettrodotto la sentenza ha correttamente ritenuto irrilevante il contenuto di una precedente proposta conciliativa (non andata a buon fine) e la non comprovata incidenza in termini quantitativi da parte della Società.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. La CTR ha correttamente operato la propria valutazione sulla base degli elementi prodotti dalle parti, come imposto dalla dinamica del processo, sicché ha svolto la propria valutazione alla luce degli elementi comparativi a disposizione, rilevando la mancanza di adeguata ed idonea prova, che doveva essere fornita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mutare l’originario classamento.
4.4. Nell’ambito del potere di valutazione alla luce degli elementi presenti in giudizio, la CTR è dunque giunta alla propria valutazione, che come detto non è sindacabile dalla Corte, senza con ciò operare alcuna alterazione dell’onere della prova gravante sul le parti che intendono dimostrare le proprie tesi.
Con il quinto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
5.1. Nel motivo di ricorso si evidenzia che costituisce consolidato principio di diritto che le aree per le quali è preclusa ai privati qualsivoglia possibilità di edificazione non sono soggette ad ICI. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, invece, non avrebbe tenuto conto delle aree destinate ad essere cedute all’Ente gratuitamente per valorizzare quelle effettivamente edificabili. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, ritenendo tale modus operandi corretto, avrebbe quindi violato l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Analoga violazione deriverebbe dall’avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avallato la valorizzazione delle aree destinate ad edilizia residenziale economico popolare con gli stessi criteri e parametri e con gli stessi risultati in termini economici utilizzati per valorizzare i sedimi edificabili senza vincoli e limitazioni.
5.2. Con riferimento a tale motivo, parte controricorrente deduce che le aree da cedere al Comune nell’ambito del piano esecutivo non sono da escludersi dal computo del valore complessivo del compendio edificabile. In particolare, assume che l’RAGIONE_SOCIALE, come riconosciuto dalla Corte di secondo grado, nella propria perizia ha effettuato la stima tenendo in considerazione che vi era la percentuale di aree da cedere ed ha effettuato la valutazione considerando quanto effettivamente costruibile. Inoltre, in ambito di RAGIONE_SOCIALE Urbanistica sono previsti di meccanismi compensativi. Anche secondo i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la valutazione delle aree è complessiva, ben potendo applicarsi un valore medio che tiene conto delle varie destinazioni d’uso.
5.3. Il motivo è infondato.
5.4. A prescindere dalla inammissibilità di un sindacato nel merito della valutazione da parte di questa Corte, è corretto l’operato della CTR, atteso che risulta rispettato il principio più volte affermato da questa sezione (cfr. Cass., 18/06/2020 n.11832; Cass. Sez. Un. 25506/06, Cass. 26462/2017 Cass.11176/10; Cass. 20256/08; Cass.
19131/07) che: ‘ il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nel prevedere che il valore dell’area fabbricabile debba essere costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento all’area complessivamente ed unitariamente interessata dalla modificazione urbanistica, senza che dalla base imponibile così determinata vengano scorporate porzioni di tale area, in ragione della diversa destinazione che esse possano eventualmente avere nell’ambito della realizzazione dell’intero processo edificatorio ‘ e che ‘ la ricomprensione nella base imponibile altresì delle aree di urbanizzazione e di intervento c.d. “standard” risponde alla logica secondo cui, ai fini del concreto e proficuo esercizio dello jus aedificandi, è necessario che l’area sia urbanizzata; con la conseguenza che non si può non tenere conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale, ai quali sono finalizzate le opere di urbanizzazione ‘. È dunque corretto l’aver fatto riferimento all’area complessivamente ed unitariamente interessata, senza procedersi a scorporamento delle diverse porzioni di tale area.
5.5. Anche tale motivo va quindi respinto.
Alla luce di quanto illustrato, vanno respinti tutti i motivi di ricorso in quanto infondati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.